Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 10904/2026 del 23/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva rideterminato la pena per guida in stato di ebbrezza e per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, unificati sotto il vincolo della continuazione. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione quanto al capo relativo alla guida in stato di ebbrezza, sostenendo che vi sarebbe stata una soluzione di continuità temporale tra la guida, il sinistro stradale e l'alcoltest: secondo la sua tesi, l'assunzione di alcol sarebbe avvenuta dopo la guida e dopo l'urto del veicolo, una volta fermatosi nel parcheggio e prima dell'arrivo della polizia, sicché il tasso alcolemico rilevato non sarebbe riferibile al momento della conduzione del mezzo. Ha insistito anche con memoria depositata successivamente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la doglianza, pur formalmente prospettata come violazione di legge e vizio motivazionale, mirasse in realtà a ottenere una diversa ricostruzione del fatto e una nuova valutazione della prova, attività riservate al giudice di merito e non consentite in sede di legittimità quando la motivazione impugnata sia congrua, coerente ed esaustiva. La Corte ha valorizzato la motivazione della sentenza di appello, che aveva ritenuto inattendibile e non riscontrata la versione dell'assunzione successiva di alcol, anche in ragione delle dichiarazioni di altri testi, della condotta di guida irregolare sintomatica di alterazione e del ritrovamento dell'imputato addormentato sul sedile anteriore del camper, circostanze incompatibili con la tesi difensiva. Alla declaratoria di inammissibilità ha fatto seguire la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 186 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    co.1, 2 lett. c. e 2 bis; co.4

    Norma incriminatrice richiamata per la contestazione della guida in stato di ebbrezza; nel ricorso viene invocata anche la disciplina del momento di accertamento del tasso alcolemico ai fini della riferibilità alla guida.

  • art. 337 c.p.

    Reato contestato in concorso e poi unificato con gli altri sotto il vincolo della continuazione.

  • art. 341-bis c.p.

    Reato contestato in concorso e poi unificato con gli altri sotto il vincolo della continuazione.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria, in difetto di assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

  • art. 192 c.p.p.

    Richiamato implicitamente nella valutazione della prova e dell'attendibilità delle testimonianze, ma non espressamente citato nel testo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non sono consentite censure che, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge o vizio di motivazione, mirino in realtà a ottenere una diversa ricostruzione del fatto o una nuova valutazione del materiale probatorio.
  • La ricostruzione operata dai giudici di merito è insindacabile in cassazione quando la motivazione sia congrua, esauriente e logicamente coerente, anche se la difesa propone una lettura alternativa più favorevole.
  • In tema di guida in stato di ebbrezza, la deduzione secondo cui l'assunzione di alcol sarebbe avvenuta dopo la guida non è censurabile in cassazione se si traduce in una contestazione meramente fattuale della valutazione di attendibilità delle prove compiuta in appello.
  • La tenuta logica della motivazione può essere affermata valorizzando il complesso degli indizi e delle testimonianze, specie quando la tesi difensiva sia smentita da riscontri esterni incompatibili con la sequenza temporale prospettata dal ricorrente.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieGuida in stato di ebbrezzaResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioni
RamiReati stradaliReati contro la PAProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.