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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21435/2022 del 06/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (erede)

La controversia

La controversia nasce dalla successione testamentaria di un de cuius che, con testamento pubblico, aveva attribuito a ciascun figlio un immobile. Due figlie avevano agito per la reintegrazione della quota di legittima, assumendo che, nel calcolo della massa, dovesse essere ricompresa anche la metà di un immobile già donato in vita a un altro figlio con dispensa da collazione e imputazione. I giudici di merito avevano ritenuto che le disposizioni testamentarie fossero legati in conto di legittima, non in sostituzione di legittima, e avevano quindi operato la riunione fittizia e la riduzione, con condanna al conguaglio. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 279, comma 2, n. 4, c.p.c. per asserito sconfinamento della sentenza definitiva rispetto alle statuizioni della sentenza non definitiva e per erronea inclusione di beni nell'asse; 2) violazione degli artt. 551, 558, 560 e 1362 c.c. per aver la corte d'appello qualificato le attribuzioni testamentarie come legati in conto di legittima e non in sostituzione, senza adeguata interpretazione della volontà del testatore e senza considerare la dispensa da collazione contenuta nell'atto di donazione; 3) violazione delle norme sulla liquidazione delle spese, sostenendo che il compenso andasse parametrato al valore della quota controversa e non al valore dell'intera causa.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili le censure sul primo motivo, ha ritenuto infondato il secondo motivo sulla qualificazione delle disposizioni testamentarie e ha accolto il terzo motivo sulle spese. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al capo relativo alla liquidazione dei compensi professionali, con rinvio alla Corte d'appello di Cagliari in diversa composizione per nuova regolazione delle spese e applicazione del criterio del valore della quota controversa. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 279, comma 2, n. 4 c.p.c.

    La censura era inammissibile perché rivolta sostanzialmente contro la sentenza di primo grado e introduceva questioni non dedotte nei gradi di merito, con accertamenti di fatto non consentiti in cassazione.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    Il vizio di falsa applicazione di legge non può essere usato per contestare la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito, che attiene invece alla motivazione.

  • art. 551 c.c.

    Richiamato in tema di distinzione tra legato in conto di legittima e legato in sostituzione di legittima.

  • art. 558 c.c.

    Richiamato in relazione alla riduzione delle disposizioni lesive della legittima.

  • art. 560 c.c.

    Richiamato in relazione agli effetti della riduzione e al reintegro della legittima.

  • art. 1362 c.c.

    L'interpretazione del testamento deve seguire i criteri ermeneutici dell'art. 1362 c.c., adattati alla scheda testamentaria, valorizzando insieme dato letterale e volontà complessiva del testatore.

  • artt. 1362 c.c. e segg.

    La volontà del testatore va ricostruita con interpretazione coordinata delle clausole, nel rispetto del principio di conservazione del testamento.

  • artt. 91 e 92 c.c.

    Richiamati dalla ricorrente in tema di spese, ma la Corte ha applicato il diverso criterio di liquidazione degli onorari in base al valore della quota controversa.

  • artt. 5 e 41 D.M. n. 140/2012

    Per la liquidazione dei compensi nelle controversie di riduzione per lesione di legittima occorre riferirsi al valore della quota in contestazione, non alla massa attiva.

  • art. 12 c.p.c.

    La Corte ha escluso che il valore della causa coincida con la massa attiva nella lite ereditaria di riduzione, dovendosi invece considerare la quota contestata.

Massime di principio

  • Per stabilire se una disposizione testamentaria a favore di un legittimario sia legato in conto di legittima o in sostituzione di legittima occorre ricercare, con interpretazione complessiva del testamento, la volontà inequivoca del testatore di tacitare il legittimario; in mancanza, la disposizione si presume in conto di legittima.
  • Nell'interpretazione del testamento il giudice deve applicare i criteri dell'art. 1362 c.c. in modo coordinato, considerando sia il dato letterale sia quello logico-sistematico, e preservando per quanto possibile la conservazione dell'atto.
  • La qualificazione di una disposizione testamentaria come legato in conto o in sostituzione di legittima è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua e coerente.
  • La dispensa dalla collazione esonera il donatario dal conferimento, ma non comporta di per sé l'esclusione del bene donato dalla riunione fittizia ai fini del calcolo della legittima.
  • Nelle controversie di riduzione per lesione di legittima, ai fini della liquidazione dei compensi professionali il valore della causa va commisurato alla quota concretamente in contestazione e non alla massa ereditaria complessiva.

Come è indicizzato

MaterieTutela dei legittimariTestamentoSpese di lite
RamiSuccessioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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