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Decreto legge

DECRETO-LEGGE 27 febbraio 2026, n. 25

Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della Regione siciliana, nonchè ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile.

Normativa italiana26G00045

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto disciplina gli interventi conseguenti agli eventi meteorologici iniziati il 18 gennaio 2026 in Calabria, Sardegna e Sicilia e le misure per Niscemi: finanziamenti e sostegni a famiglie, lavoratori e imprese, sospensioni fiscali e amministrative, deroghe ambientali, aiuti agricoli e turistici e poteri commissariali. Le misure prevedono termini specifici, in prevalenza nel 2026; alcune sospensioni arrivano al 30 aprile 2026 e le deroghe ambientali al 18 gennaio 2027, mentre assunzioni e incarichi coprono il triennio 2026-2028.

Misure urgenti per l’emergenza meteorologica del gennaio 2026 e per la frana di Niscemi

Emergenza meteorologica e ambito territoriale

Il decreto interviene sugli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026 in Calabria, nella Regione autonoma della Sardegna e in Sicilia, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza per dodici mesi dalla deliberazione del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026. Prevede inoltre misure specifiche per i dissesti e la frana di Niscemi. Le misure rivolte a soggetti o territori interessati si applicano secondo i requisiti e i periodi indicati nelle singole disposizioni.

Risorse per i fabbisogni e sostegni fiscali e contributivi

Le disposizioni dell’articolo 1, comma 448, primo periodo, della legge n. 234/2021 vengono estese ai fabbisogni relativi agli eventi del gennaio 2026. Sono autorizzati 90 milioni di euro per il 2026 e 25 milioni per il 2027; le risorse sono inoltre integrate di 50 milioni per il 2027, a valere sul riparto del fondo previsto dalla legge n. 207/2024.

Sono destinatari delle sospensioni fiscali e contributive i soggetti che al 18 gennaio 2026 avevano residenza, sede legale o sede operativa dichiarata alla Camera di commercio in immobili situati nei comuni interessati e che siano stati danneggiati e sgomberati per inagibilità, oppure abbiano chiesto la verifica di agibilità e siano stati successivamente sgomberati. I soggetti sono individuati, entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto, con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile su proposta dei presidenti delle Regioni interessate.

Dal 18 gennaio al 30 aprile 2026 sono sospesi:

  • i termini dei versamenti tributari, esclusi dazi doganali e accise;
  • gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro infortuni e malattie professionali;
  • i versamenti delle ritenute alla fonte e delle trattenute per le addizionali regionale e comunale operate dai beneficiari in qualità di sostituti d’imposta;
  • i versamenti, tributari e non tributari, derivanti da cartelle di pagamento, atti di accertamento esecutivi, ingiunzioni degli enti territoriali e altri atti degli enti impositori;
  • gli adempimenti tributari, salvo quelli relativi a dazi doganali e accise;
  • gli adempimenti relativi ai rapporti di lavoro verso le amministrazioni pubbliche a carico di datori di lavoro, professionisti, consulenti e centri di assistenza fiscale con sede o operanti negli immobili interessati, anche quando agiscano per aziende o clienti che non vi operano.

Durante la sospensione degli adempimenti lavoristici non si applicano le relative sanzioni. Non è previsto il rimborso delle somme già pagate. I versamenti tributari e le ritenute sospesi devono essere effettuati in un’unica soluzione entro il 10 ottobre 2026, senza sanzioni né interessi; gli adempimenti diversi dai versamenti devono essere eseguiti entro la stessa data. Per alcuni atti di riscossione e degli enti impositori i termini riprendono invece a decorrere dalla fine della sospensione. La disciplina di proroga dei termini prevista dall’articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 159/2015 si applica anche agli atti degli enti territoriali e dei concessionari della riscossione.

Le sospensioni si estendono ai versamenti in scadenza nel periodo indicato per l’adesione alle definizioni agevolate previste dalla legge n. 197/2022. Per i beneficiari sono inoltre prorogati di tre mesi specifici termini e scadenze previsti dalla legge n. 199/2025. La sospensione dei pagamenti si applica anche ai canoni di leasing relativi a edifici distrutti o inagibili, a immobili strumentali all’attività esercitata negli edifici e a beni mobili strumentali.

Deroghe ambientali per infrastrutture danneggiate

Per consentire il risanamento e il ripristino delle infrastrutture idriche danneggiate, è sospesa l’applicazione dei limiti di emissione degli scarichi previsti dalle tabelle 1, 2, 3 e 4 dell’allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo n. 152/2006. La misura riguarda, in particolare, fognature, fosse Imhoff, scolmatori, impianti di sollevamento e depurazione. Si applica dal 18 gennaio 2026 fino al ripristino e comunque non oltre il 18 gennaio 2027, limitatamente agli impianti di depurazione danneggiati o resi inaccessibili dagli eventi.

Dal 18 gennaio 2026 al 18 gennaio 2027 è inoltre sospesa l’applicazione delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni ambientali che risultino incompatibili con lo stato dei luoghi o inapplicabili per cause di forza maggiore connesse agli eventi. La previsione concerne i provvedimenti rilasciati ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006 in materia di autorizzazioni ambientali, gestione dei rifiuti e impianti, quelli relativi alle discariche e le autorizzazioni di cui al d.P.R. n. 59/2013.

Integrazioni al reddito per lavoratori subordinati e autonomi

Ai lavoratori subordinati del settore privato, compresi quelli agricoli, residenti, domiciliati o occupati presso imprese con sedi produttive o operative nei comuni interessati, che non possano lavorare a causa degli eventi, è riconosciuta dall’INPS un’integrazione al reddito con contribuzione figurativa. Il trattamento è riconoscibile entro il 30 aprile 2026 e ha importo mensile massimo pari a quello previsto per le integrazioni salariali dall’articolo 3 del decreto legislativo n. 148/2015. È riconosciuto anche ai lavoratori residenti o domiciliati nei territori interessati che non possano, in tutto o in parte, raggiungere il luogo di lavoro.

L’impossibilità di lavorare o di recarsi al lavoro deve essere adeguatamente documentata e collegata a provvedimenti connessi agli eventi, interruzione o impraticabilità delle vie di comunicazione, indisponibilità dei trasporti, inagibilità dell’abitazione, condizioni di salute di familiari conviventi o altri avvenimenti che richiedano la presenza del lavoratore altrove. La durata massima è:

  • 90 giornate per i lavoratori non agricoli impossibilitati a prestare attività lavorativa;
  • 15 giornate per chi non possa recarsi al lavoro;
  • per i lavoratori agricoli con rapporto attivo alla data dell’evento, 90 giornate; per gli altri, le giornate lavorate nell’anno precedente, al netto di quelle lavorate nell’anno in corso, entro il limite di 90.

Le integrazioni per i lavoratori agricoli sono equiparate al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. I datori di lavoro richiedenti sono dispensati dagli obblighi di consultazione sindacale e dai limiti temporali del decreto legislativo n. 148/2015. Il trattamento è incompatibile con gli altri trattamenti di integrazione salariale indicati dalla norma; i periodi non si computano nelle durate massime complessive e non è dovuto il contributo addizionale. La spesa è limitata a 37,6 milioni di euro per il 2026; l’INPS paga direttamente, monitora il limite e respinge ulteriori domande se questo risulta raggiunto anche in via prospettica.

Per il periodo dal 18 gennaio al 30 aprile 2026 è prevista un’indennità una tantum a favore di collaboratori coordinati e continuativi, agenti e rappresentanti, lavoratori autonomi e professionisti, inclusi i titolari di impresa, iscritti a forme obbligatorie di previdenza e assistenza e residenti, domiciliati o operanti nei comuni interessati, che abbiano sospeso l’attività a causa degli eventi. Per agenti e rappresentanti l’attività deve svolgersi prevalentemente nel territorio interessato; per gli altri soggetti, esclusivamente. L’indennità è pari a 500 euro per ciascun periodo di sospensione non superiore a quindici giorni, fino a un massimo complessivo di 3.000 euro. Non concorre alla formazione del reddito. È erogata dall’INPS su domanda documentata, nel limite di spesa di 78,8 milioni di euro per il 2026; l’INPS ne monitora il tetto e non accoglie ulteriori domande al suo raggiungimento.

Sostegni alle imprese, all’agricoltura, alla pesca e al turismo

La misura di sostegno alle imprese prevista dall’articolo 10 del decreto-legge n. 61/2023 è estesa alle imprese esportatrici localizzate nei comuni interessati e alle imprese locali non direttamente operanti sui mercati esteri che appartengono a filiere a vocazione esportatrice. Termini e modalità sono stabiliti dal Comitato agevolazioni. È attribuita a tali imprese una quota delle risorse della misura, fino a un massimo di 130 milioni di euro, fermo il limite complessivo già previsto dalla disciplina richiamata.

Le imprese agricole, comprese le cooperative di produzione, ubicate in Calabria, Sardegna o Sicilia e colpite dalle avversità eccezionali di gennaio e febbraio 2026 possono accedere agli interventi di ripresa dell’attività previsti dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 102/2004, in deroga al comma 4 e con esclusione dell’intervento di cui al comma 2, lettera d). Gli stessi interventi, alle medesime condizioni, sono estesi alle imprese e ai consorzi della pesca e dell’acquacoltura; per questi soggetti le unità da pesca sono considerate strutture aziendali. Le Regioni possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto.

Il Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori è rifinanziato di 111,2 milioni di euro per il 2026. In deroga alle procedure ordinarie, AGEA liquida ed eroga direttamente gli indennizzi, utilizzando i dati dei fascicoli aziendali e del Sistema informativo agricolo nazionale e predisponendo procedure automatizzate e domande precompilate. Le Regioni trasmettono ad AGEA l’elenco definitivo dei beneficiari dopo le attività di accertamento e delimitazione. È inoltre prorogato al 31 dicembre 2026 il termine, originariamente fissato al 31 marzo 2026, per la stipula dei contratti assicurativi contro i rischi catastrofali da parte delle imprese della pesca e dell’acquacoltura.

Le Regioni possono anche destinare, nei limiti delle disponibilità residue vincolate nel risultato di amministrazione, risorse provenienti da precedenti riparti del Fondo di solidarietà nazionale al sostegno delle imprese agricole, ittiche e di acquacoltura danneggiate da calamità naturali o eventi assimilabili. La proposta di declaratoria può essere deliberata o integrata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione; si applica l’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 102/2004 e restano previste la deroga al comma 4 e l’esclusione dell’intervento di cui all’articolo 5, comma 2, lettera d), dello stesso decreto.

Per rilanciare il turismo, il Ministero del turismo, anche tramite ENIT S.p.A., realizza campagne promozionali nazionali e internazionali per i territori colpiti, con priorità nelle attività promozionali e fieristiche e accesso privilegiato alle iniziative. Sono inclusi gli stabilimenti termali e balneari e gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Per le campagne sono autorizzati 5 milioni di euro nel 2026.

Imprese: sospensioni, forza maggiore e ripresa produttiva

Per le società e le imprese che al 18 gennaio 2026 avevano sede legale, sede operativa o unità locali nei comuni interessati, dal 18 gennaio al 31 marzo 2026 sono sospesi, senza sanzioni né interessi, i versamenti del diritto annuale camerale e gli adempimenti contabili e societari in scadenza entro il 31 marzo. Gli eventi sono considerati causa di forza maggiore ai sensi dell’articolo 1218 del codice civile, anche ai fini della normativa bancaria e delle segnalazioni alla Centrale dei rischi della Banca d’Italia.

Per imprese con sede operativa nei territori interessati che devono presentare atti o documenti alle Camere di commercio, dal 18 gennaio al 30 aprile 2026 sono sospesi tutti i termini degli adempimenti amministrativi e il pagamento delle relative sanzioni. I versamenti sospesi del diritto annuale e quelli connessi agli adempimenti camerali sono effettuati in un’unica soluzione alla ripresa della decorrenza del termine. Le locazioni di immobili situati nei territori interessati e stipulate per consentire la ripresa dell’attività economica colpita, comprese quelle dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti, sono regolate dal codice civile.

Per mantenere l’occupazione e recuperare la capacità produttiva, nei territori interessati si applica il regime di aiuto previsto dal decreto-legge n. 120/1989, limitatamente alla disciplina del decreto ministeriale 24 marzo 2022 e nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, inclusi i regolamenti UE n. 651/2014 e 2023/2831. Il Ministero delle imprese e del made in Italy stipula un accordo di programma con le Regioni interessate. Sono destinate agli interventi risorse disponibili fino a 25 milioni di euro, assegnate alle aree di crisi industriale non complessa dal decreto ministeriale 23 aprile 2021.

Potenziamento delle amministrazioni e protezione civile

Per accelerare gli interventi, Calabria, Sardegna, Sicilia e Dipartimento della protezione civile possono ricorrere, nel triennio 2026-2028, a personale non dirigenziale a tempo determinato o con altre forme di lavoro flessibile, fino a dieci unità per ciascuna amministrazione e per una durata massima di tre anni per contratto. In caso di cessazione anticipata è possibile sostituire il personale, nei limiti delle risorse. Le amministrazioni possono utilizzare anche graduatorie vigenti di altre amministrazioni, incluse quelle per assunzioni a tempo indeterminato, per profili compatibili. Gli oneri sono pari a 2.396.955 euro annui dal 2026 al 2030, di cui 500.000 euro per ciascuna Regione e 896.955 euro per il Dipartimento.

Per il Dipartimento della protezione civile il numero massimo di incarichi dirigenziali di seconda fascia conferibili ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 è elevato a sette per il triennio 2026-2028, con durata massima triennale; gli oneri ammontano a 720.000 euro annui dal 2026 al 2030. È abrogato, dalla data di entrata in vigore del decreto, l’articolo 21, comma 2, del decreto-legge n. 25/2025.

Per il triennio 2026-2028, le Regioni interessate e i comuni coinvolti possono assumere personale non dirigenziale a tempo determinato o con forme flessibili per coprire posti vacanti nelle strutture regionali e comunali di protezione civile. Per comuni, unioni o forme associative con popolazione superiore a 10.000 abitanti il limite è di tre unità; per gli altri, di una unità. Se le esigenze non possono essere coperte con tali assunzioni, possono essere conferiti incarichi a professionisti, anche in deroga alle disposizioni indicate sui conferimenti e sul divieto di incarichi a pensionati, restando fermi i limiti espressamente richiamati. Contratti e incarichi non possono superare tre anni; le assunzioni avvengono nei limiti delle risorse disponibili e delle capacità assunzionali, nel rispetto degli statuti speciali e degli ordinamenti regionali applicabili.

Termini degli enti locali e risorse comunali

Per i comuni colpiti, con riferimento al rendiconto 2025, i termini previsti dall’articolo 161, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000 e dall’articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge n. 113/2016 sono prorogati al 31 luglio 2026. Per il 2026 il Ministero dell’interno può erogare il Fondo di solidarietà comunale in un’unica soluzione entro il 15 maggio, compatibilmente con le disponibilità di bilancio e sulla base degli importi concordati in Conferenza Stato-città il 21 gennaio 2026. Per questi comuni non opera, ai fini dell’erogazione 2026, il blocco dovuto al mancato invio nei termini dei documenti contabili alla BDAP o alla mancata risposta alle rilevazioni sui fabbisogni standard.

Limitatamente al 2026, il termine di sessanta giorni per la resa del conto degli agenti contabili previsto dal testo unico degli enti locali e dal codice della giustizia contabile è prorogato di sessanta giorni per i comuni colpiti e per le relative unioni, province, liberi consorzi comunali e città metropolitane. Per gli enti locali colpiti da eventi meteorologici eccezionali nel 2026, il termine per deliberare il rendiconto della gestione 2025 è prorogato al 31 maggio 2026.

Commissario straordinario e interventi per Niscemi

Il Capo del Dipartimento della protezione civile è nominato Commissario straordinario per l’area di Niscemi, senza compensi, gettoni, rimborsi o altri emolumenti. Per attuare gli interventi può emanare ordinanze, previa intesa con la Regione Siciliana, anche in deroga a disposizioni di legge, nel rispetto delle norme penali, dei principi generali dell’ordinamento, della normativa antimafia e dei vincoli inderogabili dell’Unione europea. Restano applicabili gli articoli 140 e 140-bis del codice dei contratti pubblici.

Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto, d’intesa con il Presidente della Regione Siciliana e sentito il sindaco, il Commissario predispone, entro il limite complessivo di 150 milioni di euro per il 2026:

  • programmi di demolizione degli edifici pubblici e privati nell’area di frana e nella fascia di rispetto, individuata sulla base di analisi e indagini geologiche, geotecniche e di monitoraggio, e di contributi ai proprietari degli immobili demoliti, con limite di 75 milioni di euro;
  • programmi di prevenzione strutturale e riduzione del rischio idraulico e idrogeologico, considerando priorità ed evoluzione della pianificazione di bacino, con limite di 75 milioni di euro.

Il Commissario attua gli interventi approvati anche tramite soggetti attuatori individuati a titolo gratuito e può esercitare poteri sostitutivi in caso di inerzia degli enti locali: assegna loro un termine non superiore a quindici giorni e, se l’inadempimento persiste, adotta gli atti necessari. I programmi sono approvati con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I provvedimenti attuativi indicano il CUP e un cronoprogramma procedurale e finanziario con obiettivi iniziali, intermedi e finali, da comunicare alle amministrazioni centrali indicate dalla norma. In attesa dell’approvazione, possono essere avviati gli interventi dichiarati indifferibili con decreto ministeriale su proposta del Commissario, muniti di CUP e cronoprogramma. Gli interventi sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità e possono costituire variante agli strumenti urbanistici.

Per il territorio di Niscemi il Commissario subentra inoltre nella gestione delle attività previste dall’ordinanza di protezione civile n. 1180/2026, utilizzando le risorse già stanziate a legislazione vigente per il medesimo contesto emergenziale. Le modalità del subentro sono disciplinate con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile; il testo fornito si interrompe prima di riportare la prosecuzione della disposizione.

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