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Legge

LEGGE 18 luglio 2025, n. 106

Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche.

Normativa italiana25G00114

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge introduce, dal 1° gennaio 2026, un congedo fino a 24 mesi per lavoratori dipendenti con gravi malattie oncologiche o croniche/invalidanti (anche rare) con invalidità almeno al 74%, senza retribuzione e con conservazione del posto, oltre a 10 ore annue aggiuntive di permesso per visite e cure. Prevede anche tutele per autonomi, lavoro agile prioritario, un fondo per premi di laurea e coperture finanziarie.

Tutela lavorativa e permessi per malattie oncologiche e croniche

Tutela lavorativa per malattie oncologiche e croniche

La legge introduce nuove misure di protezione per lavoratori dipendenti e autonomi affetti da patologie gravi, con particolare attenzione alla conservazione del posto, ai permessi per cure e al rientro al lavoro. Prevede inoltre un intervento finanziario a sostegno di premi di laurea e l’adeguamento dei sistemi informatici INPS.

Congedo fino a 24 mesi per i dipendenti

I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati affetti da malattie oncologiche, oppure da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%, possono richiedere un congedo continuativo o frazionato non superiore a 24 mesi.

Durante il congedo:

  • il rapporto di lavoro è conservato;
  • non spetta retribuzione;
  • non è consentito svolgere alcuna attività lavorativa;
  • il periodo non è computato nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali.

Il congedo è compatibile con eventuali altri benefici economici o giuridici e decorre solo dopo l’esaurimento degli altri periodi di assenza giustificata, con o senza retribuzione, spettanti a qualunque titolo. È comunque ammesso il riscatto del periodo mediante versamento dei contributi secondo la disciplina della prosecuzione volontaria.

Restano ferme le disposizioni più favorevoli previste dalla contrattazione collettiva o dalla disciplina applicabile al rapporto di lavoro.

Certificazione e controlli sanitari

La certificazione della malattia può essere rilasciata dal medico di medicina generale o dal medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata che ha in cura il lavoratore.

Per verificare le condizioni richieste possono essere utilizzati i dati presenti nel Sistema tessera sanitaria e nel fascicolo sanitario elettronico, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Sospensione dell’attività per i lavoratori autonomi continuativi

Per le stesse patologie, la sospensione dell’esecuzione della prestazione dell’attività svolta in via continuativa per il committente dal lavoratore autonomo di cui alla legge n. 81/2017 si applica per un periodo non superiore a 300 giorni per anno solare.

Priorità al lavoro agile dopo il congedo

Decorso il periodo di congedo, il lavoratore dipendente ha diritto ad accedere prioritariamente, ove la prestazione lavorativa lo consenta, alla modalità di lavoro agile ai sensi della legge n. 81/2017.

Permessi aggiuntivi per visite, esami e cure

I dipendenti pubblici e privati affetti da malattie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce, oppure da malattie invalidanti o croniche, anche rare, con invalidità pari o superiore al 74%, possono fruire, previa prescrizione medica, di ulteriori 10 ore annue di permesso.

Il diritto è riconosciuto anche ai dipendenti che abbiano un figlio minorenne nelle medesime condizioni sanitarie.

I permessi sono destinati a:

  • visite;
  • esami strumentali;
  • analisi chimico-cliniche e microbiologiche;
  • cure mediche frequenti.

Trattamento economico e copertura figurativa dei permessi

Alle ore di permesso aggiuntive si applica la disciplina prevista per i casi di gravi patologie che richiedono terapie salvavita, con riconoscimento di un’indennità economica secondo le misure e le regole previste dalla normativa vigente in materia di malattia, nonché della copertura figurativa.

Nel settore privato, l’indennità è anticipata dal datore di lavoro e recuperata tramite conguaglio con i contributi dovuti all’ente previdenziale.

Nel settore pubblico, le amministrazioni competenti provvedono alla sostituzione del personale scolastico e del personale per il quale sia prevista la sostituzione obbligatoria, nel rispetto della contrattazione collettiva nazionale.

Decorrenza e copertura finanziaria delle misure lavoristiche

Le disposizioni relative ai permessi aggiuntivi e alle correlate misure economiche si applicano dal 1° gennaio 2026.

La legge disciplina anche le relative coperture finanziarie, a valere principalmente sul Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge n. 190/2014, con stanziamenti specifici per gli anni successivi.

Fondo per premi di laurea in memoria di pazienti oncologici

Presso il Ministero dell’università e della ricerca è istituito un fondo, con dotazione di 2 milioni di euro annui dal 2026, per premi di laurea intitolati alla memoria di pazienti affetti da malattie oncologiche.

I premi sono destinati a studenti meritevoli laureati in:

  • medicina e chirurgia;
  • scienze biologiche;
  • biotecnologie;
  • farmacia;
  • chimica e tecnologie farmaceutiche;
  • professioni sanitarie.

Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, un decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, dovrà stabilire requisiti, parametri di meritevolezza e modalità di istituzione ed erogazione dei premi da parte delle università.

Adeguamenti INPS

Per l’attuazione della legge, l’INPS deve sviluppare e adeguare la propria infrastruttura tecnologica, incluse le attività di manutenzione e aggiornamento.

A tale fine è autorizzata una spesa di 500.000 euro per il 2026 e di 20.000 euro annui dal 2027.

Clausola di salvaguardia territoriale

Le disposizioni si applicano anche nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, nei limiti di compatibilità con i rispettivi statuti e le norme di attuazione, compresa la disciplina costituzionale sul regionalismo.

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