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Circolare

Circolare numero 108 del 22-10-2026

Con la presente circolare si forniscono indicazioni per l’applicazione della disciplina dell’istituto del riscatto del periodo di congedo introdotto dall’articolo 1, comma 1, della legge 18 luglio 2025, n. 106.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare INPS fornisce le istruzioni per la copertura previdenziale dei periodi di congedo non retribuito, fino a un massimo complessivo di 24 mesi, introdotti dall’articolo 1, comma 1, della legge 18 luglio 2025, n. 106. L’assicurato può scegliere tra riscatto e prosecuzione volontaria; sono precisati periodi ammissibili, documentazione e modalità di domanda, calcolo e versamento dell’onere, effetti pensionistici e contabilità.

Riscatto e prosecuzione volontaria dei periodi di congedo per malattie oncologiche, invalidanti o croniche previsti dalla legge n. 106/2025.

Riscatto dei periodi di congedo per malattie oncologiche, invalidanti o croniche

La circolare fornisce indicazioni applicative sulla copertura previdenziale dei periodi di congedo introdotti dall’articolo 1, comma 1, della legge 18 luglio 2025, n. 106. Su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, chiarisce che l’interessato può scegliere, per tali periodi, tra riscatto e prosecuzione volontaria.

La tutela prevista dalla legge n. 106/2025

La legge n. 106/2025, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 25 luglio 2025, riconosce ai lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati affetti da malattie oncologiche o da malattie invalidanti o croniche, anche rare, con invalidità pari o superiore al 74%, un congedo continuativo o frazionato di durata non superiore a 24 mesi.

Durante il congedo il lavoratore conserva il posto, non percepisce retribuzione e non può svolgere attività lavorativa. Il congedo è compatibile con altri benefici economici o giuridici e inizia dopo l’esaurimento degli altri periodi di assenza giustificata spettanti, retribuiti o meno. Il periodo non è computato nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali, salvo la possibilità di ottenere copertura mediante versamento contributivo. Restano ferme le disposizioni più favorevoli della contrattazione collettiva o della disciplina applicabile al rapporto di lavoro.

Poiché la legge utilizza il termine “riscatto” e mira a garantire un’ampia tutela, la circolare ammette che l’assicurato possa scegliere tra riscatto e prosecuzione volontaria, secondo le disposizioni vigenti per quest’ultima.

Periodi ammissibili e condizioni

Il presupposto per chiedere la copertura è l’effettiva fruizione del congedo specifico previsto dalla legge n. 106/2025. I periodi riscattabili:

  • non possono essere anteriori al 9 agosto 2025, data di entrata in vigore della legge;
  • non possono eccedere complessivamente 24 mesi, continuativi o frazionati, nell’arco della vita lavorativa;
  • non rientrano nel limite di due anni di congedo per gravi e documentati motivi familiari previsto dall’articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, richiamato anche dall’articolo 42, comma 5, del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, e dall’articolo 1, comma 789, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
  • non rientrano nel limite massimo di tre anni per il riscatto dei periodi di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro di cui all’articolo 5 del d.lgs. 16 settembre 1996, n. 564;
  • devono essere privi di contribuzione obbligatoria, figurativa, volontaria o da riscatto in qualsiasi forma previdenziale, inclusi le Casse dei liberi professionisti, i regimi previdenziali dell’Unione europea e quelli degli Stati membri o dei Paesi convenzionati.

Documentazione richiesta

Il periodo deve collocarsi all’interno di un rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, durante il quale la prestazione è stata sospesa per la fruizione del congedo. La domanda deve essere corredata da documentazione riferita al rapporto di lavoro e al periodo interessato che dimostri che il congedo è stato concesso e fruito ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge n. 106/2025; può essere utilizzato, ad esempio, il provvedimento di concessione o documentazione equivalente.

Se tale documentazione non è disponibile, è possibile produrre una dichiarazione del datore di lavoro rilasciata “ora per allora”, purché supportata dalla documentazione sanitaria che ha determinato la concessione del congedo e da elementi che consentano di verificare l’effettiva assenza dal servizio.

Presentazione della domanda

La domanda può essere presentata dal 9 agosto 2025 dall’interessato o dal superstite. La facoltà spetta a chi ha fruito del congedo in qualità di titolare di un rapporto di lavoro dipendente e non richiede che il rapporto sia ancora in essere al momento della richiesta. Possono quindi presentarla anche gli assicurati cessati dal servizio e i titolari di pensione, fatti salvi gli eventuali termini decadenziali previsti nella Gestione interessata.

La richiesta va indirizzata alla Gestione previdenziale in cui è accreditata la contribuzione relativa al periodo di lavoro nel quale si colloca il congedo. In caso di ricongiunzione o trasferimento, va presentata alla Gestione in cui è confluita la contribuzione obbligatoria di quel periodo.

Per le domande dirette all’INPS è prevista esclusivamente la modalità telematica, tramite:

  • servizi online sul sito www.inps.it, nel percorso “Pensione e Previdenza” > “Ricongiunzioni e riscatti” > “Portale dei servizi per la gestione della posizione assicurativa”, con SPID almeno di livello 2, CNS, CIE di livello 3 oppure PIN dispositivo, quest’ultimo riservato ai residenti all’estero privi di documento di riconoscimento italiano, o eIDAS;
  • Contact Center Multicanale, ai numeri 803 164 da rete fissa e 06.164164 da rete mobile; il secondo è a pagamento secondo il piano tariffario applicato;
  • patronati e intermediari dell’Istituto, tramite i rispettivi servizi telematici.

Determinazione dell’onere e trattamento fiscale

I periodi sono valutati secondo le regole del sistema contributivo, poiché il congedo è stato introdotto dalla legge n. 106/2025. L’onere è determinato con il calcolo a percentuale previsto dall’articolo 2, comma 5, del d.lgs. 30 aprile 1997, n. 184. Si applica l’aliquota contributiva di finanziamento vigente alla data della domanda nella Gestione previdenziale presso cui si effettua il riscatto.

La base di calcolo è costituita dalla retribuzione assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda, rapportata al periodo riscattato e attribuita temporalmente e proporzionalmente ai periodi interessati. La rivalutazione del montante individuale dei contributi, prevista dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, decorre dalla data della domanda. Per gli aspetti non specificati si applicano le disposizioni generali sui riscatti valutati con il sistema contributivo. L’onere versato è deducibile dal reddito complessivo del soggetto che lo ha sostenuto.

Versamento ed effetti pensionistici

Per termini di pagamento, modalità di accettazione, gestione delle modalità di versamento e ritardi, la circolare rinvia alla normativa generale sui riscatti vigente in ciascuna Gestione previdenziale.

L’anzianità contributiva acquisita con il riscatto è utile sia per conseguire il diritto alla pensione sia per determinarne la misura.

Istruzioni contabili

Per la riscossione dei contributi da riscatto dei lavoratori dipendenti privati si richiamano i conti generici già in uso per i riscatti relativi a periodi scoperti di assicurazione: ARR22079, CMR22079, COR22079, FPR22079, ENP22179, ENS22179, FPV22079, FTR22179 e GFR22079. Per le gestioni sostitutive dei dipendenti delle aziende elettriche, telefoniche e della navigazione aerea sono istituiti, per ciascuna delle gestioni FPU, FPX e VLR, conti contraddistinti dal codice ***22179, con la medesima descrizione di quelli esistenti.

La procedura gestionale “Riscatti e Ricongiunzione”, adeguata a tale scopo, ripartisce la riscossione dal conto GPA54061, assistito da partitario amministrativo, ai conti indicati. Per gli iscritti alla Gestione pubblica si utilizzano i conti INR22179, INS22179, INT22179, INU22179 e INV22179. La circolare rinvia inoltre alla variazione del piano dei conti contenuta nell’Allegato n. 1.

Punti principali

Ambito e periodi ammissibili

Il congedo riguarda lavoratori dipendenti pubblici o privati affetti da malattie oncologiche o da patologie invalidanti o croniche, anche rare, con invalidità pari o superiore al 74%. I periodi riscattabili devono essere successivi all’entrata in vigore della legge, il 9 agosto 2025, e non possono superare complessivamente 24 mesi nell’arco della vita lavorativa. Non devono risultare coperti da contribuzione obbligatoria, figurativa, volontaria o da riscatto presso alcuna forma previdenziale.

Scelta tra riscatto e prosecuzione volontaria

La circolare interpreta estensivamente la disposizione: per coprire il congedo l’assicurato può optare tra il riscatto e la prosecuzione volontaria, secondo la normativa vigente.

Documentazione e domanda

Il periodo deve collocarsi durante un rapporto di lavoro dipendente sospeso per la fruizione del congedo previsto dalla legge n. 106/2025. Occorre documentare la concessione e la fruizione del congedo; in mancanza, è ammessa una dichiarazione del datore di lavoro rilasciata ora per allora, accompagnata dalla documentazione sanitaria e da elementi che attestino l’effettiva assenza. La domanda è presentabile dal 9 agosto 2025 dall’interessato o dal superstite presso la Gestione previdenziale pertinente; può essere presentata anche da chi ha cessato il servizio o è già pensionato, nel rispetto degli eventuali termini decadenziali.

Calcolo e pagamento dell’onere

Il riscatto è valutato con il sistema contributivo e l’onere è calcolato a percentuale ai sensi dell’articolo 2, comma 5, del d.lgs. n. 184/1997. Si applica l’aliquota contributiva vigente alla data della domanda nella Gestione interessata, sulla retribuzione assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti, rapportata al periodo da riscattare. L’onere sostenuto è deducibile dal reddito complessivo. Per termini, accettazione, modalità di versamento e ritardi si applicano le regole generali della Gestione.

Effetti pensionistici e istruzioni contabili

La contribuzione riscattata è utile sia per il diritto alla pensione sia per determinarne la misura. La circolare indica i conti contabili da utilizzare per le gestioni dei lavoratori dipendenti privati e pubblici e dispone l’istituzione di conti ***22179 per le gestioni FPU, FPX e VLR; la procedura Riscatti e Ricongiunzioni ripartisce le riscossioni dal conto GPA54061.

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