Cassazione Civile, Ordinanza n. 36474/2022 del 13/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un professionista per il pagamento del compenso dovuto per interventi odontoiatrici. Il debitore ha proposto opposizione sostenendo di avere integralmente pagato, producendo una quietanza liberatoria. Il professionista si è costituito disconoscendo la firma e la dicitura "pagato" apposta sul documento. Il tribunale, accertata l'autenticità del documento, ha revocato l'ingiunzione; la corte d'appello ha confermato il rigetto valorizzando la quietanza, ritenuta autentica nella sottoscrizione, e ricostruendo che la dicitura "pagato" fosse stata apposta dopo il reperimento delle somme per adempiere. In cassazione il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 345 c.p.c., sostenendo che la tesi secondo cui la dicitura "pagato" sarebbe stata apposta al momento della ricezione di un assegno mai incassato non era una domanda nuova ma una mera argomentazione difensiva, quindi proponibile anche in appello; ha inoltre sostenuto che la quietanza sarebbe stata annullabile per errore di fatto, perché rilasciata senza effettivo pagamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura non colpisse la reale ratio decidendi della sentenza impugnata: la corte territoriale non aveva fondato la decisione su una mera inammissibilità della nuova deduzione in appello, ma aveva deciso nel merito ritenendo provata l'autenticità della quietanza e l'estinzione del debito. Di conseguenza, il ricorso non si confrontava con l'effettiva motivazione della sentenza impugnata. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La censura fondata su questo articolo è stata ritenuta non decisiva perché la corte d'appello non aveva deciso la causa sulla sola tardività della deduzione, ma aveva esaminato il merito della controversia.
Richiamato per la definizione camerale del ricorso secondo il procedimento semplificato.
art. 375, comma 1, n. 5 c.p.c.
Richiamato in relazione alla proposta di definizione del ricorso in camera di consiglio.
D.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
D.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1-bis
Richiamato come parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che non si confronti con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a censurare un profilo non decisivo o diverso da quello effettivamente posto a fondamento della decisione.
- La deduzione di una questione processuale, anche se qualificata come tardività di un argomento difensivo, non è utile a fondare l'impugnazione se la decisione di merito si regge in modo autonomo su un accertamento fattuale e probatorio incompatibile con la tesi del ricorrente.
- Quando il giudice di merito accerta l'autenticità di una quietanza e la riferisce all'estinzione del debito, la contestazione in cassazione deve investire specificamente tale accertamento e non può limitarsi a prospettare una diversa lettura degli atti.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e, ove ne ricorrano i presupposti, l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 per l'ulteriore contributo unificato.
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