Cassazione Civile, Sentenza n. 22538/2022 del 18/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Ancona che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva accolto la domanda di accertamento della proprietà promossa da Gabriele Eusebi e aveva attribuito le quote di comproprietà sulla particella catastale 210 a vari eredi della famiglia Eusebi. I ricorrenti deducevano profili di nullità e violazioni procedurali e di diritto: mancato rispetto del principio del giudicato e dell'art. 346 c.p.c. (sostenevano che l'accertamento negativo dell'atto del 1988 fosse ormai passato in giudicato), errata qualificazione delle domande originarie (artt. 101, 112 c.p.c.), introduzione di una domanda nuova in appello (art. 345 c.p.c.), spostamento dell'onere della prova a favore dei ricorrenti contrari (art. 2697 c.c.), errata interpretazione del contratto pubblico del 16/8/1988 e violazione dei canoni di interpretazione (artt. 1362 ss. c.c.), omesso o errato esame di prove quali la trascrizione dell'atto, una dichiarazione del notaio e il giudizio possessorio (artt. 2727-2729 c.c., art. 116 c.p.c.), nonché violazioni delle norme sulle modalità di deposito e notificazione degli atti processuali (art. 23 d.l. 137/2020 e norme correlate).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati i motivi presentati. Ha confermato la qualificazione della domanda come azione di accertamento della proprietà (con i corrispondenti oneri probatori sovrapponibili alla rivendicazione), ha ritenuto legittima la valutazione della Corte d'Appello circa la non produzione integrale dell'atto pubblico del 1988 da parte dei ricorrenti e la conseguente irrilevanza probatoria di frammenti, trascrizioni o dichiarazioni successive del notaio. La Corte ha inoltre escluso l'inversione dell'onere della prova e ha ritenuto che la Corte territoriale abbia correttamente valutato e motivato l'irrilevanza o l'insufficienza delle prove addotte dai ricorrenti. Il ricorso è stato respinto e i ricorrenti sono stati condannati alle spese di giudizio in Cassazione.
Norme richiamate
d.l. n. 137/2020, art. 23, comma 8-bis
Consente il trattamento in camera di consiglio senza discussione orale; la Corte ha applicato la disciplina per il procedimento svolto in camera di consiglio per mancanza di richiesta di discussione orale.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere il passaggio in giudicato di profili decisivi; la Corte ha ritenuto che non fosse avvenuto il passaggio in giudicato che rendesse inammissibile l'appello, e ha respinto la censura.
Riguardano l'interpretazione delle domande e delle conclusioni; la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione sostanziale della domanda come accertamento della proprietà e non ha ravvisato violazione del principio di congruità.
Richiamato in relazione all'introduzione di domande nuove in appello; la Corte ha escluso che la Corte d'Appello avesse accolto una domanda nuova inammissibile, ritenendo che il petitum originario era compatibile con l'accertamento svolto in appello.
Sull'onere della prova: la Corte ha ritenuto che i ricorrenti non avessero adempiuto al proprio onere probatorio e che non fosse avvenuta una indebita inversione degli oneri.
artt. 1362 e ss. c.c. (art. 1363 c.c. menzionato)
Canoni di interpretazione contrattuale: la Corte ha ricordato che l'interpretazione di un atto pubblico richiede la produzione integrale del testo e che non è censurabile in Cassazione la scelta di una tra più interpretazioni plausibili del giudice di merito.
Fatti non contestati possono essere assunti come provati; la Corte ha osservato che questa regola non opera quando il fatto costitutivo si fonda su atto per il quale la legge richiede forma scritta ad substantiam, essendo necessario il documento integrale.
Libero apprezzamento della prova da parte del giudice; la Corte ha ritenuto regolare l'apprezzamento svolto dalla Corte d'Appello circa l'insufficienza delle prove addotte dai ricorrenti.
Riferimenti ai mezzi di prova documentale evocati nel ricorso; la Corte ha escluso che le documentazioni parziali o tardive potessero sostituire la produzione integrale dell'atto pubblico controverso.
Capacità di censura per violazioni di diritto, errori di interpretazione e omesso esame di fatto decisivo; la Corte ha analizzato i motivi del ricorso alla luce di tali censure e le ha ritenute infondate o inammissibili quando costituivano mera sindacazione di valutazioni di merito.
art. 83 c.p.c. e D.M. 21/02/2011, n. 44
Riguardano procura e modalità di deposito degli atti; la Corte ha ritenuto sufficiente la presenza dell'originale analogico con procura per superare eccezioni formali sulla procura stessa.
L. 18 dicembre 2020, n. 176 (modifica D.L. 137/2020)
Norme di adeguamento sulle modalità processuali telematiche e svolgimento camera di consiglio; applicata per giustificare il procedimento senza udienza orale.
art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002
Richiama la possibile applicazione di un ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente; la Corte ha disposto che l'amministrazione giudiziaria verifichi l'eventuale obbligo.
Massime di principio
- Il giudice valorizza la sostanza delle domande: una domanda di accertamento della proprietà può essere qualificata come azione reale con i corrispondenti oneri probatori e non viene trasformata in inammissibile domanda nuova in appello se il petitum originario lo consente.
- Per interpretare un atto pubblico soggetto a forma scritta ad substantiam è necessaria la produzione integrale dell'atto; frammenti, trascrizioni o dichiarazioni successive del notaio non sostituiscono il documento integrale.
- L'onere della prova grava su chi afferma la titolarità del diritto; il riconoscimento, da parte dei resistenti, di elementi attestanti l'originaria titolarità di terzi può integrare prova sufficiente se supportata da titoli documentali adeguati.
- I giudizi possessorii sul possesso non sostituiscono l'accertamento della proprietà; l'esito di un processo possessorio ha portata differente e non vincola il giudice sull'accertamento di titolarità reale.
- In sede di legittimità non è sindacabile liberamente la valutazione di fatto e l'ermeneutica contrattuale del giudice di merito salvo che vi siano vizi specifici di motivazione, violazioni dei canoni legali di interpretazione o omesso esame di fatti storici decisivi.
- Le eccezioni formalistiche sulla notificazione e sui depositi telematici possono essere mitigate se sussistono copie originali o elementi che dimostrano la correttezza sostanziale della procedura; tuttavia vanno rispettate le regole di forma quando esse incidono sull'esistenza del diritto fatto valere.
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