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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 22535/2022 del 18/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La Vektra ha chiesto il pagamento dell'indennità per il conferimento di sub-agenzia cessata a seguito della morte dell'agente (Ventin Paolo). In primo grado erano state riconosciute maggiori somme all'attrice; la Corte d'appello di Trieste ha accolto l'appello degli eredi, ritenendo che la subagente fosse decaduta a pretendere oltre €20.000 richiesti stragiudizialmente e che l'indennità non spettasse in via assoluta perché i «vantaggi futuri» per il proponente non si configuravano dopo la morte dell'agente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo e il quinto motivo di ricorso della Vektra e ha cassato la sentenza della Corte d'appello nei soli punti relativi a tali motivi, rinviando la causa alla Corte d'appello di Trieste in diversa composizione per un nuovo esame. Motivazione principale: la comunicazione stragiudiziale prevista dall'art. 1751, comma 5 c.c. richiede l'indicazione del titolo della pretesa e non l'esatta quantificazione dell'importo; una richiesta di pagamento anche parziale impedisce la decadenza per l'intera prestazione e consente di chiedere successivamente l'integrazione del credito. Inoltre, l'indennità per cessazione nel contratto di sub-agenzia può essere dovuta anche quando i vantaggi per l'agente emergono in sede di chiusura dei conti (quindi la morte non esclude automaticamente il diritto) e la Corte territoriale avrebbe dovuto verificare i fatti e i vantaggi conseguiti dall'agente alla chiusura dei conti. Sono stati assorbiti gli altri motivi.

Norme richiamate

  • art. 1751 c.c.

    La comunicazione stragiudiziale per evitare la decadenza deve indicare il titolo della pretesa (es. indennità) ma non richiede la precisa indicazione dell'ammontare; un qualsiasi atto idoneo a chiedere l'indennità impedisce la decadenza.

  • art. 360 c.p.c.

    Base normativa per il ricorso per error in iudicando (violazione di norme di diritto) utilizzato dalla ricorrente.

  • art. 1181 c.c.

    Principio secondo cui il debitore può adempiere parzialmente; la richiesta di pagamento parziale è atto idoneo a impedire la decadenza dell'intera prestazione.

  • Cass. n. 12472/1993; Cass. n. 11866/1992

    Giurisprudenza che afferma che la richiesta parziale di pagamento impedisce la decadenza e permette di chiedere successivamente il residuo.

  • Cass. n. 7099/2005

    Conferma il principio che l'adempimento o la richiesta di pagamento parziale non comportano decadenza rispetto alla prestazione residua.

  • Cass. n. 3918/2008

    Ulteriore pronuncia in tema di effetto della richiesta di pagamento parziale sulla decadenza dell'intera pretesa.

  • Cass. n. 3851/2017

    Pronuncia citata dalla Corte d'appello e dalla ricorrente: evidenziata dalla Cassazione la distinzione di fattispecie; in quella sentenza la lettera inviata non riguardava l'indennità e quindi non aveva impedito la decadenza. Non può essere estesa a casi in cui il titolo della pretesa (indennità) sia indicato.

  • Cass. n. 3196/2006

    Affermato che, nel contratto di sub-agenzia, i 'sostanziali vantaggi' per l'agente possono includere anche quelli derivanti dalla chiusura dei conti e dal maggior incremento di portafoglio.

  • Cass. n. 21602/2019

    Rilevazione giurisprudenziale secondo cui il subagente divenuto agente può aver beneficiato direttamente del risultato utile, fattore da valutare nel merito.

Massime di principio

  • La comunicazione stragiudiziale prevista dall'art. 1751 c.c. deve indicare il titolo della pretesa (es. indennità), non l'esatta somma: l'assenza di quantificazione precisa non determina automaticamente la decadenza.
  • Una richiesta di pagamento parziale impedisce la decadenza rispetto all'intera prestazione: l'agente può domandare successivamente l'integrazione dell'importo residuo.
  • Nel rapporto di sub-agenzia l'indennità per cessazione può essere dovuta anche se l'attività dell'agente è cessata (anche per morte), quando il proponente trae 'sostanziali vantaggi' anche in sede di chiusura dei conti; la cessazione per morte non esclude automaticamente il diritto.
  • La ricostruzione dei fatti da parte della Corte di merito è essenziale: ove rilevanti, i vantaggi economici conseguenti alla chiusura dei conti devono essere verificati in istruttoria prima di escludere l'indennità.
  • L'eccezione di decadenza va dedotta tempestivamente e valutata alla luce della corrispondenza stragiudiziale concreta; non sempre può essere rilevata d'ufficio se una comunicazione idonea ha impedito la decadenza.

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