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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 22534/2022 del 18/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Exetech impugnava la sentenza della Corte d'appello di Brescia che aveva dichiarato la nullità del contratto di incarico professionale ritenendolo riservato all'ingegnere/architetto iscritto all'albo (art. 2231 c.c.), e quindi aveva respinto la domanda di pagamento di Exetech per lavori di recupero e progettazione effettuati tra il 2002 e il 2006. In cassazione Exetech deduceva la violazione e falsa applicazione dell'art. 2231 c.c. in combinato con l'art. 1418 c.c., richiamando l'art. 24 della legge n. 266/1997 e la successiva interpretazione/autentica fornita dall'art. 1, commi 148-149, della legge n. 124/2017 (legge sulla concorrenza), che affermano la validità dei rapporti contrattuali intercorsi tra privati e società di ingegneria costituite in forma di società di capitali o cooperative a decorrere dall'entrata in vigore della legge 266/1997 (11/8/1997).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso ritenendolo fondato. Ha affermato il principio di diritto secondo cui i contratti conclusi tra soggetti privati e società di ingegneria costituite in forma di società di capitali o cooperative non sono affetti da nullità assoluta per riguardo ad attività riservate al professionista (art. 2231 e art. 1418 c.c.), alla luce dell'art. 1, commi 148-149, della legge n. 124/2017 che ha interpretato/autenticato l'efficacia dell'abrogazione disposta dall'art. 24 della legge n. 266/1997 con efficacia retroattiva dall'11/8/1997 e ha abrogato il comma 2 dell'art. 24. Di conseguenza la sentenza della Corte d'appello n. 444/2018 è stata cassata e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Brescia, in diversa composizione, per nuovo esame alla luce del principio enunciato; il secondo motivo è stato assorbito; decisa la ripartizione delle spese del giudizio di cassazione come in dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 2231 cod. civ.

    Norma che riserva al professionista iscritto all'albo lo svolgimento di determinate attività professionali; la Corte rileva che, per i rapporti tra privati e società di ingegneria nella forma prevista dalla legge, tale riserva non determina più la nullità assoluta dei contratti alla luce degli interventi legislativi successivi

  • art. 1418 cod. civ.

    Norma sulla nullità del contratto; la Corte esclude che i contratti tra privati e società di ingegneria ricadano più nella categoria della nullità assoluta per violazione della riserva professionale, in applicazione delle norme successive che hanno modificato la disciplina

  • legge n. 1815/1939, art. 2

    Storico divieto di esercizio dell'attività professionale in forme societarie diverse da quelle consentite; la giurisprudenza e la successiva legislazione hanno progressivamente delimitato e poi superato questo divieto

  • legge n. 266/1997, art. 24

    Disposizione che ha abrogato il divieto del 1939; la Corte richiamata dalla giurisprudenza ha rilevato in passato l'assenza del decreto attuativo come elemento che lasciava dubbi, ma l'intervento successivo del legislatore ha chiarito l'efficacia dell'abrogazione

  • legge n. 124/2017 (legge sulla concorrenza), art. 1, commi 148-149

    In applicazione dell'articolo 24, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono validi a ogni effetto i rapporti contrattuali intercorsi, dalla data di entrata in vigore della medesima legge, tra soggetti privati e società di ingegneria, costituite in forma di società di capitali ... (omissis). Il comma 2 dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è abrogato.

    La Corte ha ritenuto che tale disposizione costituisca un'interpretazione autentica che rende efficaci, sin dall'11/8/1997, i contratti tra privati e società di ingegneria costituite nelle forme indicate e rimuove l'argomento della mancata attuazione regolamentare che aveva giustificato in precedenza la tesi della nullità

  • legge n. 109/1994, artt. 17-18

    Norme che avevano consentito in deroga, nel settore dei lavori pubblici, l'utilizzo di società di ingegneria per redazione di progetti; rilevanti nel percorso storico-normativo che ha portato alla liberalizzazione

  • legge n. 183/2011, art. 10

    Norma che ha disciplinato ulteriormente la possibilità di costituire società di capitali per l'esercizio di attività professionali regolamentate, contribuendo alla conferma della validità dei contratti nel mercato privato

  • d.lgs. n. 50/2016, art. 46 (codice dei contratti pubblici)

    Riferimento al quadro normativo che ha disciplinato, nel settore degli appalti pubblici, la partecipazione e l'attività delle società di ingegneria; utile a contestualizzare gli interventi normativi successivi

Massime di principio

  • Dopo l'art. 1, commi 148-149, della legge n. 124/2017 i contratti tra privati e società di ingegneria costituite in forma di società di capitali o cooperative devono considerarsi validi e non affetti da nullità assoluta per violazione della riserva professionale (art. 2231 c.c.), con efficacia retroattiva dall'11/8/1997.
  • Per valutare la validità di un contratto con una società di ingegneria occorre verificare la forma societaria e l'oggetto sociale (che deve corrispondere alle forme contemplate dalle norme sopravvenute: società di capitali o cooperative secondo i capi indicati del codice civile).
  • Restano possibili eccezioni fondate su profili diversi dalla nullità per riserva professionale: ad esempio l'ultra vires (oggetto sociale non comprensivo dell'attività svolta), carenze contrattuali specifiche, o la prova di esercizio abusivo della professione da parte di soggetti non abilitati; tali questioni devono essere dedotte e provate nel merito e non sono automaticamente risolte dall'abrogazione del divieto.
  • Nei rapporti concernenti appalti pubblici permangono regole specifiche (codice dei contratti) che possono imporre requisiti e limiti diversi rispetto al mercato privato; occorre quindi distinguere sempre tra normativa pubblica e privata.
  • Prima di contrattare con una società di ingegneria è consigliabile svolgere due diligence: verificare atto costitutivo/statuto, forma giuridica, iscrizioni/abilitazioni eventualmente richieste, assicurazioni professionali e compliance alle normative settoriali.

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