Cassazione Civile, Sentenza n. 22517/2022 del 18/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Lo Stara chiedeva la declaratoria di inesistenza giuridica dell'ordinanza SSUU n. 13997/2009 che aveva rigettato plurime istanze di ricusazione. Si sosteneva che due giudici, espressamente ricusati, avevano partecipato al Collegio che decideva sulla ricusazione, rendendo l'ordinanza "inesistente" (vizi di "ius dicendi"), e conseguentemente si chiedeva l'inesistenza delle pronunce di merito successive adottate con la partecipazione dei giudici ricusati. In via subordinata si deducevano vizi di nullità processuale e si invocava l'azione autonoma di accertamento (actio nullitatis) per far valere l'inesistenza delle pronunce. Venivano altresì dedotti profili relativi all'applicabilità dell'art. 281 sexies c.p.c. in appello e contestate valutazioni di merito e di liquidazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dello Stara. Ha confermato che l'art. 281 sexies c.p.c. è applicabile anche in appello. Ha ritenuto infondata la tesi che l'ordinanza sulle ricusazioni, pur viziata per la partecipazione di giudici ricusati, possa automaticamente travolgere "tout court" tutte le decisioni successive: l'inesistenza dell'ordinanza può al più comportare la nullità delle singole pronunce a cui il giudice ricusato abbia concretamente partecipato, da accertare caso per caso; non è ammesso un generalizzato "quarto grado" di giudizio per questa via. Inoltre la Corte ha censurato la carenza di autosufficienza del ricorso, poiché l'attore non aveva indicato specificamente le singole pronunce di merito affette dal vizio né i rispettivi vizi. Sono stati respinti anche i motivi su costi e compensazione; la Corte ha infine compensato integralmente le spese tra le parti.
Norme richiamate
Consente al giudice, al termine della discussione, di redigere immediatamente dispositivo e motivazione concisa; la Corte afferma la sua applicabilità anche in appello in assenza di limitazione normativa.
Prevede la nullità della sentenza pronunciata da collegio cui abbia partecipato il giudice ricusato/astenuto; la Corte ne richiama l'ambito ma sottolinea che il vizio si assorbe nei mezzi di impugnazione salvo casi di inesistenza radicale evidenziabili con actio nullitatis.
Richiamato in relazione al principio dell'assorbimento del vizio nei mezzi di gravame e ai limiti della querela nullitatis.
art. 156, secondo comma c.p.c.
Citato tra le norme richiamate nell'impugnazione; la Corte non accoglie la lettura estensiva che trasformerebbe errori di procedimento in inesistenza generalizzata delle pronunce.
Richiamato tra le norme censurate; la Corte non ritiene che le questioni sollevate conducano all'inesistenza generalizzata delle pronunce.
Norma sull'incompatibilità/astensione/ricusazione richiamata nell'ambito della censura sulla partecipazione di giudici a cause analoghe; la Corte valuta che l'accertamento dell'effetto di tale incompatibilità richiede analisi puntuale delle singole pronunce.
Norme sul rimedio revocatorio: la Corte ricorda che il ricorso rivendicato non può trasformare errori in procedimento in un rimedio che crea un nuovo grado di sindacato della Cassazione; la revocazione ha limiti e non supplisce ad atti di accertamento specifico.
Norme sulla disciplina delle espressioni sconvenienti e sulla responsabilità: la Corte di merito ha valutato che non ricorrevano i presupposti per applicarle alle frasi contestate nella comparsa dell'Avvocatura.
Obbligo del giudice a motivare le decisioni su tutte le questioni dedotte: la Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili alcuni motivi che lamentavano omissioni perché coinvolgono accertamenti di fatto adeguatamente motivati in sede di merito.
Norma sulle spese processuali: la Corte segnala che il sindacato sulla liquidazione delle spese è limitato e che la decisione di non compensare rientra nel potere discrezionale del giudice di merito.
art. 52 e 54 c.p.c. (riferimenti a par. 3 e 4 citati in motivazione)
Richiamati dalla parte per sostenere vizi procedurali (sospensione, riassunzione); la Corte osserva che tali vizi, se presenti, non giustificano l'inesistenza generalizzata delle pronunce senza puntuale collegamento con le singole sentenze.
art. 111, 24, 25, 101 Cost. e Convenzione europea diritti dell'uomo (art. 6)
Principi costituzionali e convenzionali sul diritto a un giudice imparziale e a un processo equo: la Corte ribadisce che la decisione sulla ricusazione deve assicurare imparzialità; tuttavia la tutela si contempera con esigenze di speditezza e non giustifica una generalizzata riapertura di giudicati senza specificazione.
art. 13 Testo unico n. 115/2002 e decreto ministeriale n. 140/2012
Richiamati nella contestazione sul valore e sulla liquidazione delle spese; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione di valore indeterminato e la conseguente liquidazione.
Massime di principio
- La partecipazione di un giudice ricusato alla decisione della propria ricusazione può incidere sulla validità di quella specifica ordinanza: se il giudice ha deciso "in re propria" il provvedimento può essere annullabile o, nei casi più gravi, ritenuto inesistente; tuttavia l'inesistenza non travolge automaticamente tutte le decisioni successive adottate dallo stesso giudice: occorre valutare caso per caso la concreta partecipazione e l'effetto sul singolo provvedimento.
- L'actio nullitatis (querela di nullità/azione autonoma di accertamento) è ammessa per atti che mancano radicalmente della potestas iudicandi, ma non può essere usata come strumento generico per ottenere la riforma di numerose pronunce senza indicare e motivare specificamente le singole decisioni e i relativi vizi.
- Vizi procedurali o errori in procedimento sono, di regola, rimediabili con i normali mezzi di impugnazione; la trasformazione di tali vizi in inesistenza giuridica richiede elementi forti e specifici che dimostrino l'assenza assoluta di potere del giudice.
- Il giudice davanti al quale è proposta la ricusazione può effettuare una sommaria valutazione di ammissibilità e procedere se manifesta inammissibilità; ciò non esclude però che, nel merito della ricusazione, la decisione debba essere devoluta al giudice competente diverso dal ricusato.
- Chi impugna per nullità/inesistenza deve garantire autosufficienza del ricorso: indicare con precisione le pronunce ritenute viziate, il vizio specifico e il nesso causale fra la partecipazione del giudice ricusato e la lesione dell'effettivo diritto processuale, altrimenti il ricorso è inammissibile o destituito di fondamento.
- La giurisprudenza limita il rischio di creare un "quarto grado" di giudizio: esigenze di imparzialità devono essere bilanciate con il principio della ragionevole durata del processo e con l'esigenza di stabilità del giudicato.
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