Cassazione Civile, Ordinanza n. 10023/2025 del 16/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionario)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto bancario complesso: una banca aveva intrattenuto con una società un conto corrente con apertura di credito per anticipazioni su fatture, garantito da fideiussioni omnibus prestate da alcuni familiari dei soci. Dopo la chiusura del rapporto e la successiva declaratoria di fallimento della società, la banca aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento del credito derivante dalle anticipazioni. I fideiussori avevano proposto opposizione deducendo, in via principale, l’illegittimità del decreto per anatocismo, interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto e spese non pattuite addebitate sul conto corrente, e in subordine chiedendo la compensazione tra il credito monitorio e il controcredito risultante dal ricalcolo del saldo del conto. In appello la decisione di primo grado era stata riformata solo in parte: veniva esclusa la legittimazione attiva di una SPV che non aveva provato la cessione, veniva revocato il decreto ingiuntivo ma, per effetto della rideterminazione del saldo e della compensazione con il credito da anticipazioni su fatture, veniva dichiarato un importo dovuto dai fideiussori e confermata la loro condanna, oltre alla ripartizione delle spese. Con il ricorso per cassazione i fideiussori hanno articolato otto motivi: (1) nullità della fideiussione omnibus per violazione della normativa antitrust e delle clausole ABI su reviviscenza, rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. e sopravvivenza; (2) violazione del giudicato e dell’art. 112 c.p.c. per il ricalcolo del saldo e per l’effetto attribuito alle contestazioni sulla CTU; (3) ultrapetizione e violazione dell’art. 112 c.p.c. perché il giudice avrebbe deciso su una domanda di ripetizione mai proposta; (4) errata compensazione tra credito monitorio e saldo di conto, con confusione tra somme indebitamente addebitate e saldo ricalcolato, oltre a violazione degli artt. 2697 c.c. e norme TUB; (5) erronea applicazione della compensazione e mancata considerazione della rinuncia della banca a far valere il saldo di conto, oltre al tema delle spese di chiusura conto; (6) omesso esame del fatto che, senza gli addebiti illegittimi, la società non avrebbe sottoscritto le anticipazioni su fatture, che sarebbero quindi prive di causa; (7) illegittimo regolamento delle spese di lite e delle spese di CTU; (8) nullità della sentenza e violazione delle norme sugli interessi per avere la corte condannato al pagamento di un importo che avrebbe incluso interessi su interessi. La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, ritenendo in larga parte inammissibili le censure perché formulate come vizi ex art. 360 n. 5 c.p.c. senza indicare un vero fatto storico decisivo, oppure perché prive di specificità o dirette a rivalutare il merito. Sul merito, la Corte ha affermato che la domanda dei fideiussori mirava in sostanza alla rideterminazione complessiva del saldo di un unico rapporto bancario complesso, comprensivo sia del conto corrente sia del conto anticipi, e che pertanto era corretto considerare anche la passività derivante dalle anticipazioni su fatture nel ricalcolo finale. Ha inoltre ritenuto corretta la qualificazione della compensazione come operazione contabile interna di rideterminazione del saldo, non una compensazione propria ex art. 1246 c.c.; ha escluso la violazione dell’art. 112 c.p.c.; ha giudicato inammissibile o infondata la censura sulla fideiussione ABI per difetto di specificità e mancata impugnazione di tutte le rationes decidendi; ha ritenuto legittima la regolazione delle spese secondo soccombenza e reciproca soccombenza; e ha confermato la condanna alle spese del giudizio di legittimità e l’ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i motivi formulati come omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 n. 5 c.p.c. quando, in realtà, denunciavano questioni giuridiche o di merito; ha dichiarato inammissibile il primo motivo sulla nullità della fideiussione perché non censurava tutte le rationes decidendi e mancava di specificità; ha ritenuto inammissibile il secondo motivo nella parte relativa al giudicato e comunque infondate le doglianze sul saldo; ha rigettato il terzo e il quarto motivo chiarendo che la pretesa dei ricorrenti implicava la rideterminazione del saldo di un rapporto unitario e che non vi era ultrapetizione né violazione dell’onere della prova; ha rigettato il quinto motivo perché il richiamo alla compensazione propria era inconferente e perché l’errore sulle spese di chiusura conto non era deducibile con il ricorso per cassazione; ha dichiarato inammissibile il sesto motivo perché sollecitava una rivalutazione del merito; ha respinto il settimo motivo sulle spese di lite, reputando corretta la compensazione per reciproca soccombenza e il criterio adottato in primo grado; ha dichiarato inammissibile l’ottavo motivo per difetto di specificità. La conseguenza finale è stata la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione e l’annotazione dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come base della dedotta nullità antitrust delle clausole fideiussorie conformi allo schema ABI, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità e mancata impugnazione completa delle rationes decidendi
provvedimento Banca d'Italia n. 55 del 2.5.2005
richiamato in relazione alle clausole ABI della fideiussione omnibus; la Corte non ha esaminato il merito della nullità per inammissibilità del motivo
invocato in relazione alla clausola di rinuncia ai termini nella fideiussione; la censura è stata dichiarata inammissibile
richiamato dalla Corte nel rilevare che il ricorso non aveva censurato l'assenza di elementi per ritenere essenziale la clausola ai fini della caducazione parziale del contratto
la Corte ribadisce che riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso, non di questioni o argomentazioni; perciò molte censure sono inammissibili
richiamato per il difetto di specificità del ricorso, in particolare per l’omessa indicazione della sede processuale delle deduzioni e delle prove rilevanti
invocato per il giudicato interno sulle risultanze della CTU; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché il giudicato era stato correttamente desunto dalla mancata impugnazione della decisione di primo grado
la Corte esclude la ultrapetizione e la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ritenendo che la domanda dei ricorrenti mirasse alla rideterminazione complessiva del saldo del rapporto bancario
richiamati dai ricorrenti, ma ritenuti non pertinenti o comunque non adeguatamente specificati nel ricorso
richiamato dalla Corte d'appello per ammettere la compensazione del credito azionato con il controcredito dei fideiussori; la Cassazione qualifica l’operazione come rideterminazione contabile del saldo di un rapporto unitario, non compensazione propria
ritenuto inconferente dal motivo di ricorso, perché la fattispecie non riguardava una compensazione propria ma la rideterminazione del saldo di un unico rapporto complesso
la Corte esclude la violazione dell’onere della prova, osservando che la decisione è stata adottata sulla base della CTU senza alterare la regola legale di distribuzione probatoria
invocato insieme all’art. 2729 c.c. in relazione a presunzioni e prova della mancata stipulazione delle anticipazioni se il saldo fosse stato corretto; il motivo è stato ritenuto inammissibile o infondato
richiamato dai ricorrenti ma non ritenuto decisivo; la censura mirava a una rivalutazione del merito
richiamato dai ricorrenti per sostenere la mancanza di causa delle anticipazioni su fatture; la doglianza è stata respinta
richiamato sul regolamento delle spese di lite; la Corte ha ritenuto corretto il criterio di soccombenza e reciproca soccombenza adottato
richiamato per la compensazione delle spese; la Corte ha ritenuto giustificata la compensazione per reciproca soccombenza
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
invocato per nullità della sentenza per motivazione apparente o insufficiente; la censura è stata respinta o dichiarata inammissibile
richiamato per la dedotta illegittima capitalizzazione degli interessi; la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità
richiamato insieme all’art. 1283 c.c. in tema di interessi; la Corte non accoglie la doglianza
richiamato nella parte in cui la Corte d'appello aveva escluso un danno da applicazione delle clausole ABI in mancanza di prova della loro effettiva incidenza
richiamato implicitamente per l'errore di fatto sulle spese di chiusura conto, che secondo la Corte avrebbe dovuto essere fatto valere con revocazione
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. è configurabile solo se viene indicato un fatto storico, principale o secondario, decisivo e oggetto di discussione tra le parti; non è sufficiente denunciare omissioni nella valutazione di prove o criticare la ricostruzione logica del merito.
- Chi deduce la nullità di clausole fideiussorie conformi allo schema ABI deve censurare tutte le rationes decidendi poste a base della decisione impugnata e indicare con precisione il momento processuale e i documenti che comprovano l’applicazione delle clausole nel caso concreto.
- Se il rapporto bancario oggetto di contestazione è unitario, la rideterminazione del saldo deve tener conto di tutte le poste che vi confluiscono, anche di quelle riferibili a linee di credito accessorie o separate contabilmente; non si tratta di compensazione propria, ma di ricostruzione contabile del saldo finale.
- Non vi è violazione dell’art. 112 c.p.c. quando il giudice, interpretando la domanda, attribuisce alle allegazioni una qualificazione coerente con il bene della vita effettivamente richiesto, purché resti entro il perimetro del rapporto dedotto in giudizio.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. non sussiste se il giudice decide sulla base di una consulenza tecnica e degli elementi probatori acquisiti senza invertire la regola legale sull’onere della prova.
- Le questioni meramente contabili o gli errori di fatto nella quantificazione, se non si traducono in un errore denunciabile nei limiti del ricorso per cassazione, non possono essere rivalutate in sede di legittimità e, se del caso, vanno fatte valere con gli strumenti processuali propri, come la revocazione.
- La compensazione delle spese può essere giustificata dalla reciproca soccombenza, anche se una parte ottiene un risultato parziale o la soccombenza dell’avversario è solo parziale rispetto alla domanda originaria.
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