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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33410/2026 del 11/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputati)

La controversia

I due imputati hanno impugnato congiuntamente la sentenza della Corte d’assise d’appello di Venezia, che, riformando la decisione del giudice dell’udienza preliminare, li aveva condannati alla pena di sette anni e sei mesi di reclusione ciascuno per il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, con interdizione perpetua dai pubblici uffici e statuizioni accessorie. In primo grado il fatto, originariamente contestato come sequestro di persona a scopo di estorsione, era stato riqualificato prima nell’art. 289-ter c.p. e poi nell’art. 393 c.p., con dichiarazione di non doversi procedere per remissione della querela. Secondo la ricostruzione accolta in appello, gli imputati avevano costretto la persona offesa a salire su un’autovettura, l’avevano privata della libertà per alcune ore, legata e minacciata con un taglierino, e l’avevano costretta a condurre la propria automobile, allo scopo di ottenere denaro e, in mancanza, la consegna dell’autovettura quale prezzo della liberazione. Il primo motivo denunciava l’inammissibilità dell’appello del pubblico ministero per difetto di specificità e per l’indebito effetto devolutivo. Il secondo motivo censurava la valutazione di credibilità della persona offesa e il travisamento o l’omessa considerazione di messaggi, dichiarazioni testimoniali e altri elementi probatori. Il terzo motivo denunciava l’erronea applicazione dell’art. 630 c.p., sostenendo l’assenza di costrizione, di dolo specifico e di un profitto quale prezzo della liberazione, nonché la carenza di offensività della condotta. Il quarto motivo lamentava l’omessa motivazione sulla mancata applicazione dell’art. 289-ter c.p. Il quinto motivo riproponeva la questione di legittimità costituzionale relativa alla mancata previsione, per l’art. 630 c.p., di una disciplina analoga all’attenuante della lieve entità prevista dall’art. 289-ter, comma 3, c.p., e contestava l’applicazione dei principi affermati dalla Corte costituzionale. Il sesto motivo censurava la confisca di 8.000 euro, disposta ai sensi dell’art. 240, comma 1, c.p. quale profitto indiretto del reato, sostenendo che la somma derivasse dall’accordo successivo tra i familiari della persona offesa e gli imputati e non direttamente dal reato.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto esclusivamente il sesto motivo e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla confisca della somma di 8.000 euro, rinviando per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d’assise d’appello di Venezia. Ha rigettato nel resto i ricorsi. Sono state ritenute infondate o in parte inammissibili le censure sull’ammissibilità dell’appello del pubblico ministero, sulla valutazione della prova e della credibilità della persona offesa, sulla configurabilità del sequestro di persona a scopo di estorsione, sulla qualificazione giuridica del fatto e sulla questione di legittimità costituzionale. La Corte ha ritenuto adeguatamente motivata la ricostruzione della costrizione e del dolo specifico, precisando che il profitto quale prezzo della liberazione può consistere anche in una prestazione patrimoniale a titolo di garanzia e può derivare da un rapporto pregresso, purché la pretesa sia ingiusta. Ha inoltre rilevato che la motivazione sulla confisca era sostanzialmente mancante, poiché non chiariva il nesso concreto tra la somma versata e il reato, né spiegava perché la dazione, avvenuta nell’ambito di un accordo successivo tra le parti, dovesse essere considerata profitto del sequestro.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Richiamato per la responsabilità concorsuale dei due imputati nel fatto.

  • art. 393 c.p.

    Fattispecie nella quale il fatto era stato riqualificato in primo grado; la Corte ha escluso tale qualificazione perché la pretesa non era tutelabile in giudizio e la condotta mirava a un profitto patrimoniale ingiusto.

  • art. 605 c.p.

    Costituisce la fattispecie comune di privazione della libertà personale rispetto alla quale gli artt. 289-ter e 630 c.p. operano come fattispecie speciali.

  • art. 630 c.p.

    Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione.

    Il reato richiede una privazione o limitazione giuridicamente apprezzabile della libertà personale e il dolo specifico di conseguire un ingiusto profitto come corrispettivo della liberazione. Il profitto può consistere in qualsiasi prestazione patrimoniale, anche nella consegna di un bene a titolo di garanzia, e può essere collegato a un rapporto pregresso.

  • art. 289-ter c.p.

    Se il fatto è di lieve entità si applicano le pene previste dall'articolo 605 aumentate dalla metà a due terzi.

    La fattispecie è alternativa rispetto all’art. 630 c.p.; la sua attenuante della lieve entità non deve essere automaticamente estesa al sequestro a scopo di estorsione, poiché il sistema consente di distinguere tra fatto tipico di lieve entità e fatto privo della soglia minima di offensività necessaria.

  • art. 581 c.p.p.

    L’appello è specifico quando individua e argomenta le critiche alle ragioni della decisione impugnata, secondo un onere proporzionato alla struttura e al grado di specificità della motivazione censurata.

  • art. 597 c.p.p.

    L’effetto devolutivo dell’appello è delimitato dai motivi, ma l’impugnazione del pubblico ministero diretta a ottenere una diversa e più grave qualificazione giuridica devolve anche i profili consequenziali, compresa la pena.

  • art. 192, comma 3, c.p.p.

    La dichiarazione della persona offesa imputata di reato connesso deve essere valutata considerando attendibilità soggettiva, credibilità intrinseca e riscontri esterni.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    In cassazione non è consentita una nuova valutazione del materiale probatorio; sono deducibili soltanto mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione su aspetti decisivi.

  • art. 240, comma 1, c.p.

    La confisca del profitto richiede una motivazione concreta sul rapporto di derivazione tra la somma confiscata e il reato; non basta qualificare la somma come profitto indiretto senza spiegare il nesso causale.

  • art. 311 c.p.

    Richiamato quale paradigma della circostanza attenuante della lieve entità applicabile, secondo la giurisprudenza costituzionale, a fattispecie ampie e caratterizzate da minimi edittali particolarmente severi.

Massime di principio

  • L’appello è specifico quando, in rapporto alla motivazione impugnata, individua e argomenta le ragioni di fatto o di diritto incompatibili con la decisione; il relativo onere non può essere trasformato in un formalismo sproporzionato.
  • L’impugnazione del pubblico ministero diretta a ottenere una diversa e più grave qualificazione giuridica ha effetto devolutivo anche sui profili consequenziali della qualificazione, inclusa la determinazione della pena.
  • In sede di legittimità non è consentito sostituire la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito con una diversa lettura dei medesimi elementi; le censure sulla credibilità e sulla comparazione tra versioni sono ammissibili soltanto se evidenziano una mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione su aspetti decisivi.
  • Il sequestro di persona a scopo di estorsione richiede una privazione o limitazione giuridicamente apprezzabile della libertà di movimento, anche relativa e di durata breve, accompagnata dal dolo specifico di conseguire un ingiusto profitto come prezzo della liberazione.
  • Nel sequestro di persona a scopo di estorsione, il prezzo della liberazione può consistere in qualsiasi prestazione patrimoniale, compresa la consegna di un bene a titolo di garanzia, e può rappresentare il vantaggio derivante da un rapporto pregresso; è sufficiente che la prestazione sia imposta come corrispettivo della liberazione e che il profitto sia ingiusto.
  • La pretesa di restituzione fondata su un negozio avente causa illecita non è tutelabile mediante l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni; se viene perseguita mediante violenza e la liberazione della vittima è subordinata a una prestazione patrimoniale, la condotta può integrare il dolo specifico del sequestro a scopo di estorsione.
  • Gli artt. 289-ter e 630 c.p. sono fattispecie speciali e alternative rispetto all’art. 605 c.p.; la consegna di denaro o di un bene, anche a garanzia di un’obbligazione, integra una prestazione patrimoniale idonea a distinguere il sequestro a scopo di estorsione dalla coazione a compiere o omettere un atto generico.
  • La mancata estensione automatica all’art. 630 c.p. dell’attenuante prevista dall’art. 289-ter, comma 3, c.p. non determina di per sé una disparità di trattamento: la lieve entità può essere valutata mediante l’attenuante applicabile al sequestro estorsivo, mentre la carenza della soglia minima di offensività può comportare, secondo la ricostruzione costituzionale richiamata, lo scioglimento del reato complesso nelle sue componenti.
  • La confisca del profitto richiede l’individuazione e la motivazione del rapporto concreto di derivazione tra il bene o la somma confiscata e il reato; quando la dazione risulta collegata a un accordo successivo tra le parti, il giudice deve spiegare perché essa costituisca comunque profitto del reato e non trovi causa autonoma nell’accordo.

Come è indicizzato

MaterieSequestro di personaEstorsioneImpugnazioniProve
RamiDelitti contro la personaDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiConfiscaOnere della prova

Testo integrale

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