Cassazione Penale, Sentenza n. 44382/2023 del 06/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Si deduceva la nullità della pronuncia per violazione del diritto di difesa e per mancata notifica del verbale dell'udienza in cui era stato disposto il rinvio per legittimo impedimento dell'imputato; si contestava inoltre che, dopo la rinuncia del difensore di fiducia, il Tribunale non avesse nominato un difensore d'ufficio ex art. 97, comma 1, cod. proc. pen., limitandosi a un sostituto ex art. 97, comma 4, con conseguente lesione del diritto di difesa e nullità assoluta (art. 179 cod. proc. pen.). Si deduceva anche travisamento della prova.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che la nullità lamentata relativa alla mancata notifica del verbale di rinvio per legittimo impedimento era stata sanata perché non tempestivamente eccepita: al momento dell'udienza successiva, il difensore di fiducia era ancora efficace (ai sensi dell'art. 107, comma 3, cod. proc. pen.) e dunque avrebbe dovuto sollevare l'eccezione. Il Tribunale ha correttamente nominato un sostituto ex art. 97, comma 4, dato che la rinuncia non aveva ancora determinato la cessazione immediata del mandato. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Norma del codice penale relativa al reato per cui il ricorrente è stato condannato; la Corte ne rileva l'applicazione ai fatti e conferma la condanna inflitta in appello
art. 113 Cost.
Richiamata in relazione alla tutela dei diritti e alle garanzie processuali (in particolare il diritto di difesa), ma la Corte ha ritenuto che non sia stata violata nella specie
Richiamato nel contesto delle nullità e della loro sanatoria; la Corte ha valutato la natura della nullità come sanabile se non tempestivamente eccepita
Norma sulle nullità assolute; la Corte ha escluso che la nullità denunciata fosse insanabile ex art. 179, ritenendo che fosse di ordine generale a regime intermedio e quindi soggetta a sanatoria se non tempestivamente eccepita
Rilevato nel quadro delle norme sulle nullità e sulla loro incidenza sul procedimento; interpretato insieme alle altre disposizioni sulla tempestività delle eccezioni
Utilizzato nel ragionamento sulle conseguenze delle nullità e sulla loro eventuale sanatoria; la Corte ne ha considerato il ruolo nel regime delle nullità
art. 97 cod. proc. pen. (comma 1 e comma 4)
Art. 97, comma 1 (nomina del difensore d'ufficio) evocato dalla difesa; la Corte ha ritenuto invece corretta la procedura seguita dal Tribunale che ha nominato un sostituto ex comma 4, in quanto il difensore di fiducia era ancora formalmente investito del mandato al momento rilevante
art. 107, comma 3 cod. proc. pen.
Interpretata come norma che stabilisce che la nomina fiduciaria precedente rimane efficace fintantoché il nuovo difensore non abbia assunto integralmente l'incarico e non sia decorso l'eventuale termine richiesto; da ciò è derivata la conclusione che il difensore rinunciante era ancora titolare del mandato e avrebbe dovuto eccepire tempestivamente
Massime di principio
- Le nullità di ordine generale a regime intermedio sono sanabili se non vengono tempestivamente eccepite nelle udienze successive: l'eccezione va sollevata dal difensore presente appena possibile per evitare la sanatoria
- La rinuncia del difensore di fiducia non determina automaticamente l'immediata cessazione del suo mandato: ai sensi dell'art. 107, comma 3, il mandato permane fino a quando il nuovo difensore non abbia assunto l'incarico e non sia decorso l'eventuale termine richiesto
- La nomina di un 'sostituto' ex art. 97, comma 4, è corretta quando il difensore di fiducia è ancora formalmente titolare del mandato; l'assenza di una nomina ex art. 97, comma 1, non comporta automaticamente una violazione del diritto di difesa se il contesto processuale giustifica la scelta
- Per preservare efficacemente il diritto di difesa, qualora si verifichi una rinuncia del difensore o una mancata notifica, è opportuno sollevare tempestivamente tutte le eccezioni o richiedere la regressione del processo al momento procedimentale ritenuto viziato
- Quando si impugna per nullità derivanti da difetti di notifica di atti processuali, il punto cruciale è la tempestività e l'effettiva possibilità di eccepire da parte del difensore presente: l'omissione di eccezione comporta spesso la perdita della relativa tutela
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