Cassazione Penale, Sentenza n. 22046/2023 del 22/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso impugna la sentenza della Corte d'appello di Brescia che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato l'imputato responsabile anche del reato di truffa (capo A) e gli ha riconosciuto l'aggravante della minorata difesa e il vincolo della continuazione. I motivi sono: 1) mancata rinnovazione della prova dichiarativa ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis c.p.p., essendosi la Corte d'appello basata sulle dichiarazioni della persona offesa Massimo Coffetti che in primo grado aveva rimesso la querela e ridimensionato il fatto; 2) erronea applicazione dell'aggravante della minorata difesa (art. 61 n.5 c.p.) nella truffa via internet, sostenendo che l'impiego di internet non abbia necessariamente inciso sulle capacità di reazione della vittima, con richiesta di censura motivazionale; 3) mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. (causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto), richiesta dall'imputato in sede di discussione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha rigettato i motivi come manifestamente infondati. Sul primo punto ha ritenuto che l'obbligo di rinnovazione previsto dall'art. 603, comma 3-bis c.p.p. non si applica quando l'appello del pubblico ministero non mira a ribaltare integralmente la decisione di proscioglimento ma riguarda questioni accessorie o sanzionatorie; inoltre ha richiamato l'obbligo, comunque, per il giudice d'appello di fornire motivazione rinforzata e confutare i principali argomenti della motivazione di primo grado. Sul secondo punto ha ritenuto corretta l'applicazione dell'aggravante della minorata difesa, valorizzando elementi concreti (dissimulazione dell'identità, uso di conto e carta ricaricabile, documento contraffatto) che hanno posto l'agente in posizione di vantaggio nelle vendite on-line. Sul terzo punto ha escluso l'applicabilità dell'art. 131-bis: il motivo non era stato adeguatamente dedotto in modo tempestivo e, comunque, dagli elementi emergenti (precedenti, condanne successive e continuazione) non risultava configurabile la non abitualità necessaria per la causa di non punibilità. Conseguentemente la Corte ha confermato la condanna alle spese e la sanzione di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
L'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria in appello trova applicazione quando l'appello mira a ribaltare la sentenza di proscioglimento in relazione all'accertamento della responsabilità; non si impone invece quando l'appello del pubblico ministero riguarda questioni accessorie o trattamento sanzionatorio. In ogni caso il giudice d'appello deve fornire motivazione rinforzata e confutare specificamente gli argomenti principali della motivazione di primo grado.
L'aggravante della minorata difesa può ricorrere nelle truffe commesse via internet quando la distanza, la dissimulazione dell'identità e l'utilizzo di strumenti che impediscono un controllo preventivo pongono l'autore in una posizione di vantaggio rispetto alla vittima.
La causa di non punibilità per particolare tenuità può essere rilevata d'ufficio dall'appello, ma la sua applicabilità è esclusa se mancano i presupposti (es. non abitualità, precedenti o condanne successive che ostino al suo riconoscimento). Inoltre la richiesta deve essere formulata con le modalità e nei termini idonei.
Rinvio alla disciplina delle pronunce di proscioglimento e alle ipotesi di declaratoria; richiamata nell'analisi della rilevabilità d'ufficio di talune cause estintive o di proscioglimento.
Principio di maggior rigore motivazionale in caso di riforma in appello della sentenza di proscioglimento; la Corte lo ricostruisce alla stregua della giurisprudenza consolidata, ma ne limita la portata applicativa quando l'appello non investe la responsabilità in senso pieno.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 (conv. L. 176/2020)
Norma emergenziale che consente il trattamento del procedimento con contraddittorio scritto; qui rilevata per informare il rito applicato in cassazione (assenza di discussione orale).
Norma che consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; qui applicata per la condanna al pagamento delle spese e della somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- L'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria in appello (art. 603, comma 3-bis c.p.p.) scatta soprattutto quando l'appello mira a ribaltare una sentenza di proscioglimento in ordine alla responsabilità; se l'appello investe solo aspetti accessori o sanzionatori, il giudice d'appello può riformare senza rinnovare ma deve fornire motivazione particolarmente persuasiva e confutare i principali argomenti della motivazione di primo grado.
- Nelle truffe commesse tramite vendite on-line, l'aggravante della minorata difesa può essere riconosciuta quando la distanza, la dissimulazione dell'identità e l'uso di strumenti che impediscono controlli preventivi pongono l'agente in posizione di vantaggio rispetto alla vittima; ogni caso va valutato con gli elementi concreti disponibili.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) può essere valutata anche d'ufficio in appello, ma la sua applicazione richiede l'esistenza di condizioni obiettive (assenza di abitualità, quadro di precedenti non ostativi) e la parte deve solitamente dedurre tale richiesta nei termini processuali opportuni.
- La Corte d'appello, quando modifica i giudizi di merito già adottati dal primo grado, deve articolare un percorso argomentativo che spieghi le ragioni della riforma, con confutazione specifica dei punti salienti della prima decisione; la mera diversa valutazione non sufficientemente motivata può essere censurata in cassazione.
- In procedimenti esaminati con contraddittorio scritto (misure emergenziali), la mancata richiesta di discussione orale comporta che il giudice decida sulla base degli atti scritti, ma permangono gli stessi obblighi motivazionali di sempre.
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