Cassazione Penale, Ordinanza n. 37149/2025 del 13/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Venezia aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Padova nei confronti dell'imputato per la detenzione e la commercializzazione di capi di abbigliamento contraffatti rinvenuti in un garage in data 14 settembre 2015. I reati ritenuti sussistenti erano quelli di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione; era inoltre contestata la recidiva reiterata e specifica. In cassazione la difesa ha dedotto: 1) illegittimità della perquisizione e inutilizzabilità degli esiti, sostenendo che l'apertura dei sacchetti sarebbe avvenuta senza autorizzazione e che l'atto sarebbe stato compiuto da agenti di polizia giudiziaria e non da ufficiali, fuori dai casi di urgenza; 2) nullità/inutilizzabilità delle attività degli ausiliari nominati dalla P.G., perché l'incarico sarebbe stato conferito solo telematicamente, senza forma scritta e a soggetti non iscritti negli albi del tribunale; 3) mancanza di prova della condotta di vendita o messa in circolazione dei prodotti contraffatti, del dolo specifico e della riferibilità dei beni all'imputato, essendo il garage nella disponibilità dell'intero nucleo familiare; 4) omessa valutazione delle prove a discarico, in particolare della tesi difensiva secondo cui i beni erano destinati all'uso personale e familiare per un futuro viaggio in Marocco, circostanza incompatibile con la consapevolezza dell'origine delittuosa e con il fine di profitto richiesti per la ricettazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati tutti i motivi: quanto al primo, ha richiamato il principio per cui l'eventuale illegittimità della perquisizione non travolge il successivo sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato, che è atto dovuto; quanto al secondo, ha affermato che l'incarico a persone qualificate per attività tecniche non richiede forme particolari e che, comunque, gli esperti avevano poi deposto in dibattimento e visionato direttamente il materiale sequestrato, sicché non vi era inutilizzabilità; quanto ai motivi terzo e quarto, ha rilevato che la motivazione dei giudici di merito era congrua e non manifestamente illogica, essendo state valorizzate le caratteristiche della merce ancora impacchettata ed etichettata e l'inattendibilità delle versioni difensive, elementi ritenuti idonei anche a sorreggere l'elemento soggettivo dei reati. Ha inoltre osservato che il ricorrente, sotto la veste del vizio di motivazione, chiedeva in realtà una nuova valutazione di merito, preclusa in sede di legittimità. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Integra il reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi; la Corte ne conferma la sussistenza sulla base della destinazione della merce alla vendita e non all'uso personale.
Riguarda la ricettazione; la Corte ritiene congrua la motivazione di merito circa la consapevolezza dell'origine delittuosa dei beni e il fine di profitto.
art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), c.p.p.
Costituisce il veicolo delle censure di violazione di legge e vizio di motivazione, ma nel caso concreto i motivi sono stati reputati manifestamente infondati e in parte diretti a ottenere una rivalutazione del fatto.
Richiamato dalla difesa in tema di perquisizione; la Corte ribadisce che l'eventuale illegittimità della perquisizione non invalida il successivo sequestro.
Richiamato dalla difesa con riferimento all'attività di polizia giudiziaria; non emerge una violazione idonea a travolgere il sequestro.
Invocato per sostenere l'inutilizzabilità, ma la Corte esclude che gli esiti contestati siano inutilizzabili nel caso concreto.
Richiamato in relazione alla nomina degli ausiliari; la Corte esclude nullità o inutilizzabilità per la forma del conferimento dell'incarico.
Richiamato dalla difesa sulla disciplina degli ausiliari; la Corte ritiene non configurabile il vizio dedotto.
Richiamato dalla difesa per contestare la scelta degli ausiliari; la Corte esclude che la dedotta irregolarità determini inutilizzabilità.
Il sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato è atto dovuto, non travolto dall'eventuale illegittimità della perquisizione.
Massime di principio
- L'eventuale illegittimità della perquisizione di polizia giudiziaria non produce automaticamente l'invalidità del successivo sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato, quando il sequestro sia doveroso ai sensi dell'art. 253, comma 1, c.p.p.
- Nelle attività tecniche affidate dalla polizia giudiziaria a persone qualificate non è richiesta una forma particolare di conferimento dell'incarico; la mera contestazione della modalità telematica o dell'assenza di formalità non basta a fondare nullità o inutilizzabilità.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio: sono deducibili solo vizi di motivazione realmente manifesti, mentre restano inammissibili le censure che mirano a sostituire la lettura delle prove operata dal giudice di merito.
- La prova della destinazione alla vendita di merce contraffatta può essere desunta da elementi fattuali come l'imballaggio, l'etichettatura e l'inattendibilità delle spiegazioni fornite dall'imputato; tali elementi possono anche sorreggere il dolo richiesto dai reati contestati.
- La contestazione della disponibilità comune del luogo di rinvenimento non è di per sé sufficiente a escludere la riferibilità della detenzione all'imputato, se la motivazione di merito valorizza indici concreti di disponibilità e di finalità illecita.
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