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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37811/2022 del 27/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dall’iniziativa di un’imprenditrice individuale, titolare di una farmacia, che dopo una prima domanda di concordato preventivo con riserva rinunciata per desistenze dei creditori, aveva presentato una domanda di omologazione di accordo di ristrutturazione dei debiti e, successivamente, una nuova istanza di concordato preventivo con riserva. Il tribunale aveva dichiarato inammissibile la domanda ritenendo abusivo l’uso dello strumento concordatario, anche alla luce di una gestione considerata confusa e fuorviante delle prospettazioni sui rapporti con i creditori e sulle iniziative di dismissione dell’azienda. La corte d’appello aveva respinto il reclamo, confermando l’abuso del processo, la regolarità del contraddittorio sull’istanza di fallimento di una creditrice e la sussistenza dello stato di insolvenza. In cassazione la ricorrente ha dedotto: nullità della sentenza per motivazione apparente o insufficiente; violazione degli artt. 15 e 161 l.f. e dell’art. 156 c.p.c. per mancata concessione di un termine a difesa sull’istanza di una creditrice; violazione dell’art. 161 l.f. per avere ritenuto l’abuso del processo già nella fase di concordato con riserva; violazione degli artt. 5, 160 e 161 l.f. per non averle consentito di dimostrare che la situazione fosse di crisi e non di irreversibile insolvenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non apparente la motivazione della sentenza impugnata, osservando che la corte territoriale aveva comunque spiegato le ragioni dell’inammissibilità del concordato con riserva, del rispetto del contraddittorio e dell’esistenza dell’insolvenza. Ha poi escluso che la censura sulla mancata concessione del termine fosse decisiva, perché la debitrice aveva comunque potuto difendersi sulla propria fallibilità e partecipare all’udienza; inoltre ha richiamato il principio per cui il termine nel concordato con riserva non è automatico e il tribunale può valutare subito eventuali cause di inammissibilità. Quanto all’abuso del processo, la Corte ha ribadito che la relativa valutazione è di merito e censurabile solo nei limiti del vizio di motivazione. Infine, la doglianza sull’insolvenza è stata ritenuta generica e comunque non idonea a superare il consolidato criterio secondo cui l’insolvenza si desume dall’incapacità strutturale e non meramente transitoria di soddisfare regolarmente le obbligazioni. La ricorrente è stata condannata alle spese e al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 18 l.f.

    reclamo proposto ai sensi dell’art. 18 l.f.

    Il reclamo avverso il decreto di inammissibilità del concordato e la sentenza di fallimento è il rimedio utilizzato per contestare la decisione di primo grado.

  • art. 182 bis l.f.

    richiesta dal giudice di dimostrare gli incombenti di cui all’art. 182 bis l.f.

    L’omesso assolvimento degli adempimenti richiesti per l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione ha inciso sulla valutazione della domanda successiva.

  • art. 132, comma 4, c.p.c.

    nullità della sentenza per omessao carente motivazione

    Il vizio di motivazione è denunciabile solo nei limiti dell’anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione

    In cassazione è sindacabile solo l’anomalia motivazionale estrema, non il semplice difetto di sufficienza della motivazione.

  • art. 15 l.f.

    violazione de gli art t . 15 e 161 l.f.

    La censura sulla convocazione e sui termini nel procedimento prefallimentare è stata ritenuta non decisiva, perché il contraddittorio era comunque raggiunto.

  • art. 161 l.f.

    violazione dell’art. 161, commi sesto e seguenti, l.f.

    La domanda di concordato con riserva non comporta un diritto automatico alla concessione del termine; il tribunale può verificare immediatamente cause pregiudiziali di inammissibilità.

  • art. 156 c.p.c.

    principio di conservazione degli atti per il raggiungimento dello scopo

    La partecipazione effettiva della debitrice all’udienza ha sanato eventuali scostamenti procedurali, in mancanza di specifico pregiudizio difensivo.

  • art. 5 l.f.

    L’insolvenza delle imprese non in liquidazione si identifica con l’impotenza strutturale e non solo transitoria a soddisfare regolarmente le obbligazioni.

  • art. 160 l.f.

    violazione degli artt. 5, 160 e 161 l.f.

    Le censure sull’ammissibilità del concordato non hanno superato la valutazione di merito già compiuta sulla base dell’abuso dello strumento e della situazione patrimoniale.

  • art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/02

    dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento

    La declaratoria di inammissibilità comporta il presupposto per l’ulteriore contributo unificato.

  • l. 228/12

    come modificato dalla l. 228/12

    Norma richiamata per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • La motivazione è censurabile in cassazione solo quando presenti un’anomalia radicale che la renda inesistente, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria; non è sufficiente dedurre un semplice difetto di sufficienza o una diversa lettura del merito.
  • Nel procedimento per concordato preventivo con riserva non esiste un automatismo nella concessione del termine: il tribunale può verificare subito la sussistenza di profili di inammissibilità, purché sia rispettato il contraddittorio.
  • La partecipazione effettiva del debitore all’udienza e la possibilità concreta di difendersi possono sanare eventuali irregolarità nella scansione dei termini, se non è allegato e dimostrato uno specifico pregiudizio difensivo.
  • L’abuso del processo concordatario è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e in cassazione è censurabile solo nei limiti del vizio motivazionale nei ristretti confini consentiti.
  • Lo stato di insolvenza dell’imprenditore non in liquidazione si desume dall’incapacità strutturale e non meramente transitoria di adempiere regolarmente le obbligazioni con mezzi normali; il relativo giudizio di merito non è liberamente rivedibile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoImpugnazioniGiurisdizioneProve
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaGiudicato

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