Cassazione Penale, Sentenza n. 3863/2025 del 30/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per carenza di gravità indiziaria in ordine al delitto associativo e ai reati fine; censura della mancata prova dell'affectio societatis, dell'assenza di una cassa comune, della insufficienza probatoria delle intercettazioni e dei tabulati telefonici (possibile uso delle utenze da parte di terzi), e dell'assenza di filmati o dati GPS. Contestazione anche della sussistenza del pericolo di reiterazione, per la presunta cessazione dell'attività del gruppo e l'intervallo temporale dall'ultimo reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile come generico e manifestamente infondato. Ha ritenuto che il tribunale del riesame avesse adeguatamente motivato la sussistenza dei gravi indizi sulla base dell'analisi dei tabulati telefonici, delle intercettazioni e dell'incrocio dei dati, nonché degli elementi materiali (autovetture, dispositivi telefonici, walkie talkie, armi) e della ripartizione di ruoli nel gruppo. La Corte ha confermato che la mancanza di una 'cassa comune' e la brevità del periodo di operatività non escludono l'associazione per delinquere, e ha condiviso la valutazione del pericolo di reiterazione desumibile dalla gravità delle condotte e dai precedenti. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Riferimento al presupposto cautelare della gravità indiziaria; la Corte indica che il tribunale del riesame ha fornito motivazione adeguata sul requisito della gravità degli indizi
Norma richiamata nella censura relativa al delitto associativo; la Corte ritiene che gli elementi indiziari (ripetizione di reati in concorso, struttura, ruoli, mezzi) possano integrare gli estremi dell'associazione per delinquere
art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p.
Norma sul pericolo di reiterazione; la Corte condivide la valutazione del tribunale che tale pericolo sia concreto e attuale in base a gravità delle condotte e precedenti, anche se gli episodi contestati risalgono nel tempo
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti né la valutazione di merito sugli indizi: il controllo è limitato alla verifica della presenza e della congruità della motivazione e all'assenza di illogicità evidenti.
- Intercettazioni, tabulati telefonici e l'incrocio di dati possono costituire, se logicamente collegati e contestualizzati, elementi idonei a fondare la gravità indiziaria per misure cautelari, anche in assenza di immagini video o tracciamenti GPS.
- La mancanza di una 'cassa comune' non esclude automaticamente la sussistenza di un'associazione per delinquere; è sufficiente l'esistenza di una struttura organizzata, ruoli, mezzi comuni e un programma criminoso, anche se la durata dell'attività è limitata.
- La ripetuta partecipazione, in concorso, a reati-fine può costituire prova indiziaria della intraneità all'associazione e non è facilmente superabile con l'argomento della limitata durata delle condotte.
- Per contestare efficacemente un provvedimento cautelare in sede di legittimità è importante che le ragioni difensive contestate risultino in qualche modo rappresentate al giudice del riesame (memorie scritte, verbalizzazione essenziale dell'udienza), altrimenti la Corte non le esaminerà per carenza di prova della loro rappresentazione.
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