Cassazione Civile, Ordinanza n. 30702/2022 del 18/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Un titolare di una ricevitoria del gioco del lotto era stato condannato dalla Corte dei conti al pagamento di una somma in favore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per il mancato riversamento dei proventi della raccolta delle giocate di una determinata settimana contabile. Il soggetto condannato aveva proposto appello deducendo, tra l'altro, il difetto di giurisdizione del giudice contabile. La Corte dei conti, sezione centrale d'appello, aveva rigettato l'impugnazione. In cassazione il ricorrente ha proposto un unico motivo, ancora fondato sul dedotto difetto di giurisdizione della Corte dei conti. Il controricorrente ha eccepito l'inammissibilità e comunque il rigetto del ricorso, e il Pubblico Ministero ha chiesto l'improcedibilità. La Corte di cassazione ha però rilevato d'ufficio che il ricorso non era stato depositato nel termine di cui all'art. 369 c.p.c., con conseguente improcedibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso improcedibile per omesso deposito, nel termine previsto dall'art. 369 c.p.c., del ricorso per cassazione e degli atti richiesti. Ha precisato che tale improcedibilità è rilevabile d'ufficio e non è superata dalla costituzione del resistente. Ha inoltre dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato. Non è stata pronunciata condanna alle spese, perché il Procuratore Generale presso la Corte dei conti è parte solo formale.
Norme richiamate
L'omesso deposito del ricorso per cassazione nel termine stabilito comporta l'improcedibilità del ricorso.
avvenuto raggiungimento dello scopo
Il principio della non rilevabilità della nullità per raggiungimento dello scopo vale per le inosservanze di forme in senso stretto, non per la violazione di termini perentori.
La parte destinataria del ricorso, che abbia notificato il controricorso, può chiedere l'iscrizione a ruolo per far dichiarare l'improcedibilità del ricorso non depositato.
Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di improcedibilità del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussiste l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- L'omesso deposito del ricorso per cassazione nel termine previsto dall'art. 369 c.p.c. determina improcedibilità del ricorso e tale vizio è rilevabile d'ufficio.
- La costituzione del resistente non sana l'omesso deposito del ricorso, perché il principio del raggiungimento dello scopo opera solo per vizi di forma e non per l'inosservanza di termini perentori.
- La parte destinataria del ricorso, una volta notificato il controricorso, può attivarsi per l'iscrizione a ruolo del processo e chiedere la declaratoria di improcedibilità del ricorso non depositato.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato improcedibile e l'impugnazione è successiva al 30 gennaio 2013, va dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
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