Sentenza del 18/05/2018 n. 12240 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, sostenendo che le prestazioni rese dalla C. s.p.a. al Consorzio I.-U., denominato G., dovessero essere assoggettate a IVA in Italia. Secondo l'Amministrazione, il Consorzio, pur avendo sede legale all'estero, disponeva in Italia di una stabile organizzazione, desumibile dalla presenza di manager italiani residenti in Italia e dallo svolgimento in Italia di riunioni del consiglio di amministrazione e dell'assemblea. L'Agenzia riteneva che la nozione di stabile organizzazione rilevante ai fini delle imposte dirette fosse sostanzialmente coincidente con quella di centro di attività stabile rilevante ai fini IVA.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato l'esclusione dell'imponibilità IVA in Italia delle operazioni contestate. Ha chiarito che, ai fini IVA, non è sufficiente dimostrare l'esistenza in Italia di una sede di direzione o lo svolgimento occasionale di riunioni, ma occorre provare la presenza di un centro di attività stabile dotato di un grado sufficiente di stabilità e di una struttura autonoma, sul piano umano e tecnico, idonea a realizzare le operazioni. Nel caso concreto tale prova non è stata fornita; la presenza di alcuni manager e lo svolgimento di riunioni in Italia non erano sufficienti, mentre risultava documentata l'esistenza di un centro di attività stabile del Consorzio in Francia. Il ricorso incidentale condizionato della società, relativo ai vizi di motivazione dell'atto impositivo, è stato dichiarato assorbito. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 7, comma 4, lett. d)
Norma rilevante per stabilire il luogo di effettuazione delle prestazioni e l'imponibilità IVA in presenza di una stabile organizzazione o di un centro di attività stabile.
Ai fini IVA, l'imponibilità in Italia richiede la prova che il soggetto estero disponga nel territorio italiano di un centro di attività stabile effettivamente dotato di risorse umane e tecniche idonee a svolgere autonomamente le operazioni.
Art. 5 del Modello di Convenzione OCSE contro le doppie imposizioni
La nozione di stabile organizzazione viene desunta dalla disposizione e dal relativo Commentario.
La nozione convenzionale costituisce un riferimento interpretativo, ma in materia IVA deve essere integrata con i requisiti propri del centro di attività stabile elaborati dal diritto dell'Unione europea.
Sesta direttiva 77/388/CEE, art. 9, comma 1
La disposizione individua il criterio del centro di attività stabile ai fini IVA.
Un centro di attività stabile deve presentare sufficiente stabilità e una struttura adeguata, sotto il profilo umano e tecnico, a consentire lo svolgimento autonomo delle operazioni interessate.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 162
La norma disciplina la nozione di stabile organizzazione ai fini delle imposte sui redditi.
La nozione di stabile organizzazione propria delle imposte dirette non può essere automaticamente sovrapposta a quella di centro di attività stabile rilevante ai fini IVA.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7
La disposizione è stata invocata dalla contribuente con riferimento all'obbligo di esaminare le osservazioni presentate nel contraddittorio preventivo.
La relativa censura non è stata esaminata perché il ricorso incidentale condizionato è rimasto assorbito dal rigetto del ricorso principale.
Art. 267 TFUE
La contribuente aveva chiesto, in subordine, il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea.
La richiesta di rinvio non è stata accolta, poiché la Corte ha ritenuto sufficientemente chiari i principi europei applicabili alla nozione di centro di attività stabile.
Massime di principio
- In materia IVA, la stabile organizzazione di un soggetto estero richiede una presenza effettiva e non meramente formale: devono sussistere una struttura stabile, risorse umane e mezzi tecnici idonei a svolgere autonomamente le operazioni.
- La sola presenza in Italia di amministratori o manager, lo svolgimento di riunioni societarie o l'esistenza di una sede di direzione non dimostrano automaticamente l'esistenza di un centro di attività stabile ai fini IVA.
- La nozione di stabile organizzazione prevista per le imposte dirette non è automaticamente applicabile all'IVA; occorre verificare anche i requisiti elaborati dalla normativa e dalla giurisprudenza europea in tema di centro di attività stabile.
- L'Amministrazione finanziaria deve fornire una prova concreta della struttura italiana e del suo collegamento funzionale con le prestazioni contestate; meri indizi organizzativi o societari, privi di un effettivo apporto umano e tecnico, possono non essere sufficienti.
- Le attività meramente preparatorie o ausiliarie, come l'assunzione di personale, l'acquisto di mezzi o lo svolgimento di attività di consulenza, normalmente non integrano da sole un centro di attività stabile.
- La valutazione deve concentrarsi sulla sostanza economica dell'organizzazione e sulla sua capacità di partecipare effettivamente alla realizzazione delle operazioni, anche considerando elementi indiziari quali l'identità delle persone coinvolte, la partecipazione a trattative e la gestione dei contratti.
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