Cassazione Civile, Ordinanza n. 02228/2025 del 30/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Trani n. 1082/2021. Nel ricorso ha dichiarato che la sentenza impugnata gli sarebbe stata "notificata in data 4 giugno 2021", ma ha depositato solo una copia della sentenza priva della relata di notificazione e priva dell'attestazione di conformità della copia analogica al duplicato informatico. In sede di istanza di decisione e in memoria, ha sostenuto che quel riferimento alla data del 4 giugno 2021 riguardava in realtà una comunicazione di cancelleria via PEC del biglietto di cancelleria, non una vera notificazione della sentenza; ha inoltre dedotto che la sentenza telematica sarebbe stata priva della firma digitale del cancelliere e quindi non ritualmente pubblicata, con conseguente impossibilità di depositare la relata. La Corte ha esaminato tali doglianze solo per ribadire che, avendo il ricorrente dichiarato la notificazione della sentenza impugnata, gravava su di lui l'onere di depositare la copia munita di relata ex art. 369 c.p.c.; ha inoltre rilevato che, quanto alla sentenza nativa digitale, occorreva l'attestazione di conformità della copia analogica al duplicato informatico. Ha quindi ritenuto non superata la causa di improcedibilità.
La decisione
La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione per mancato deposito della copia autentica della sentenza impugnata con la relativa relata di notificazione, come richiesto dall'art. 369 c.p.c. La Corte ha precisato che la dichiarazione contenuta nel ricorso circa l'avvenuta notifica della sentenza costituisce un fatto processuale vincolante per il ricorrente, non revocabile in seguito, e che non erano fondate le deduzioni sul preteso eccesso di formalismo in rapporto agli artt. 6 CEDU e 47 CDFUE. In applicazione dell'art. 380-bis c.p.c. e dell'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di legittimità, di una somma ulteriore in favore del controricorrente e di una somma in favore della cassa delle ammende, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
consente la difesa personale del ricorrente, richiamata solo in premessa.
impone il deposito, entro il termine previsto, della copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione; la sua violazione comporta improcedibilità del ricorso.
è stato utilizzato il procedimento di definizione anticipata; la decisione conforme alla proposta ha rilevanza anche ai fini delle conseguenze sanzionatorie.
richiamato per la memoria depositata dal ricorrente nel procedimento camerale.
in caso di definizione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la Corte ha applicato le conseguenze per colpa grave del giudizio di cassazione superfluo, condannando il ricorrente a somme ulteriori.
richiamato dal ricorrente in relazione alla redazione della sentenza telematica e alla sua pubblicazione.
richiamato dal ricorrente per sostenere che la sentenza non sarebbe stata ritualmente pubblicata per mancanza della firma digitale del cancelliere.
richiamato dal ricorrente in relazione alla decorrenza dei termini brevi di impugnazione.
richiamato dal ricorrente in relazione alla decorrenza dei termini brevi di impugnazione.
art. 6 CEDU
invocato dal ricorrente contro il formalismo processuale, ma la Corte lo ha ritenuto non violato, richiamando la giurisprudenza europea sul diritto di accesso al giudice di legittimità.
art. 47 CDFUE
richiamato a sostegno della compatibilità dell'onere di deposito con il diritto di difesa e di accesso alla giustizia.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
la Corte ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di improcedibilità del ricorso.
norma che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la dichiarazione del ricorrente circa l'avvenuta notificazione della sentenza impugnata integra un fatto processuale che lo vincola: da essa deriva l'onere di depositare, nei termini di cui all'art. 369 c.p.c., la copia autentica della sentenza con la relata di notificazione.
- L'omesso deposito della relata di notificazione, quando la notificazione sia stata allegata nel ricorso, comporta l'improcedibilità del ricorso per cassazione, indipendentemente dalla mancata contestazione della controparte.
- Quando la sentenza impugnata è documento informatico nativo digitale e viene prodotta in copia analogica, il difensore deve assolvere l'onere di deposito mediante attestazione di conformità al duplicato informatico; in difetto, il documento non è utilmente acquisito.
- Le deduzioni sul preteso eccesso di formalismo non superano l'onere processuale imposto dall'art. 369 c.p.c., essendo ritenuta compatibile con gli artt. 6 CEDU e 47 CDFUE una disciplina che richiede adempimenti formali elementari nel giudizio di legittimità.
- La definizione del ricorso in conformità alla proposta camerale può giustificare, ove ravvisata colpa grave per la proposizione di un ricorso superfluo, la condanna del ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e agli ulteriori oneri economici previsti dalla legge.
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