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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18389/2022 del 09/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Ministero impugnava l'ordinanza che aveva autorizzato il detenuto ad acquistare CD musicali e un lettore, sostenendo la violazione di norme dell'ordinamento penitenziario e regolamenti (artt. 35-bis, 41-bis, 69 O.P., artt. 14 e 40 d.P.R. n.230/2000, circolare D.A.P. 2/10/2017) e l'usurpazione di potestà amministrativa da parte del giudice, poiché l'uso di lettori CD sarebbe consentito dalla normativa solo per lavoro, studio o consultazione di materiale giudiziario e non per finalità ricreative.

La decisione

La Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso del Ministero: ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Torino. La Corte ha ritenuto che l'uso di lettori CD per fini ricreativi non sia assolutamente vietato dalla normativa, ma che la decisione della magistratura di sorveglianza debba fondarsi su una verifica concreta e motivata della situazione dell'istituto (rischi per la sicurezza, possibilità tecnica di mettere in sicurezza dispositivi e CD, oneri organizzativi e risorse necessarie). L'ordinanza impugnata è stata censurata perché operava un apprezzamento astratto e vincolante per la direzione del carcere senza valutare la concreta fattibilità e gli oneri organizzativi.

Norme richiamate

  • art. 40 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230

    ai detenuti e agli internati è consentito usare un apparecchio radio personale; il direttore, inoltre, può autorizzare l'uso, anche nella camera di pernottamento, di personal computer e di lettori di nastri e di compact disc portatili per motivi di lavoro o di studio

    La Corte riconosce che l'art. 40 consente apparecchi radio e prevede la possibilità, su autorizzazione del direttore, dell'uso di PC e lettori portatili per lavoro/studio; tuttavia non interpreta tale disciplina come assoluta preclusione all'uso ricreativo dei CD, pur ribadendo la necessità di bilanciare l'interesse del detenuto con le esigenze di sicurezza e organizzazione dell'istituto.

  • art. 41-bis Ord. pen.

    Il regime differenziato legittima misure restrittive e richiede che, in presenza di detenuti 41-bis, le autorizzazioni siano valutate con particolare attenzione alle esigenze di prevenzione dei contatti esterni e di sicurezza; l'amministrazione può negare l'uso se vi sono rischi o oneri organizzativi non sostenibili.

  • art. 35-bis O.P.

    Richiamato dal ricorrente come limite al sindacato del giudice su materie amministrative; la Corte osserva che il diritto al trattamento e alle attività culturali può essere rilevante, ma il giudice deve evitare valutazioni astratte che impongano all'amministrazione adempimenti concreti non verificati sul piano fattuale.

  • art. 69 O.P.

    Norma richiamata nel quadro di disciplina del controllo giurisdizionale sulle condizioni detentive e sul trattamento; la Corte applica i principi di bilanciamento fra trattamento e sicurezza.

  • art. 14 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230

    Richiamato nel quadro regolamentare che disciplina strumenti e autorizzazioni in carcere; la Corte prende atto che la normativa e la prassi amministrativa riservano al direttore poteri organizzativi e discrezionali sull'uso di apparecchiature.

  • circolare D.A.P. 2 ottobre 2017, art. 14.1

    La circolare, applicabile anche ai detenuti 41-bis, equipara all'uso autorizzato per lavoro/studio anche l'esame di materiale giudiziario voluminoso; la Corte la considera parte del quadro regolamentare che giustifica limiti e procedure amministrative per le autorizzazioni.

  • art. 606, lett. a) e b) cod. proc. pen.

    Fondamento processuale del ricorso in cassazione (violazione di legge e eccesso di potere del giudice). La Corte ha ritenuto fondate le doglianze nella parte in cui l'ordinanza non aveva valutato i fatti in modo concreto, giustificando l'annullamento e il rinvio.

Massime di principio

  • L'uso di lettori CD e di supporti per fruizione musicale non è vietato in assoluto: la normativa prevede limiti e autorizzazioni ma non una esclusione totale per uso ricreativo.
  • Per i detenuti sottoposti a 41-bis le autorizzazioni vanno valutate con maggiore rigore; l'Amministrazione può legittimamente negare l'accesso se sussistono concreti rischi di sicurezza o oneri organizzativi non sostenibili.
  • Il giudice di sorveglianza non deve emettere ordini basati su presunzioni astratte: prima di imporre all'amministrazione di consentire l'uso di dispositivi deve verificare e motivare la concreta situazione dell'istituto (rischi, possibilità tecnica di messa in sicurezza, risorse umane e materiali necessarie).
  • Qualsiasi autorizzazione dovrebbe essere accompagnata da protocolli di controllo preventivo sui supporti e sui dispositivi (ispezioni, sigilli, procedure di sicurezza), valutando anche l'impatto organizzativo.
  • Nella bilanciatura tra diritto al trattamento/attività culturali e esigenze di sicurezza prevale la ponderazione caso per caso: il diritto del detenuto è rilevante ma non assoluto.
  • In sede di impugnazione il rimedio corretto è la verifica e motivazione puntuale da parte del giudice sul piano fattuale; in mancanza di ciò l'ordinanza può essere annullata e il giudice rimandato a nuovo esame.

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