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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21968/2025 del 11/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la qualificazione del fatto come rapina impropria. Con l'unico motivo ha contestato la mancata riqualificazione del delitto di rapina impropria in furto, sostenendo che mancasse l'unitarietà dell'azione tra sottrazione e uso di violenza o minaccia. Nel corso del giudizio è stata anche comunicata l'adesione del difensore all'astensione dalle udienze, ma la Corte ha ritenuto irrilevante tale circostanza nel procedimento camerale trattato con modalità scritta.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, da un lato, irrilevante l'adesione del difensore all'astensione dalle udienze nel procedimento camerale senza intervento del difensore; dall'altro, ha considerato il motivo di ricorso manifestamente infondato e comunque non deducibile, perché sostanzialmente riproduttivo delle doglianze già sollevate in appello e già confutate dalla Corte territoriale. È stato quindi confermato l'inquadramento del fatto nella rapina impropria per l'unitarietà dell'azione tra sottrazione delle biciclette e violenza o minaccia. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 628 c.p.

    La sottrazione seguita da violenza o minaccia è stata ritenuta integrare la rapina impropria quando le condotte si inseriscono in un'unica azione.

  • art. 625 c.p.

    Richiamato implicitamente nel confronto tra rapina impropria e furto aggravato, ma la decisione non ne sviluppa un'autonoma interpretazione.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel procedimento camerale di cassazione trattato senza intervento del difensore, l'adesione all'astensione dalle udienze proclamata dagli organismi di categoria non impone il rinvio del giudizio.
  • Il motivo di ricorso è inammissibile quando si limita a riprodurre in modo pedissequo censure già dedotte in appello e già specificamente respinte dalla sentenza impugnata, senza una critica argomentata della motivazione.
  • Integra rapina impropria la sottrazione seguita da violenza o minaccia quando tali condotte risultano collegate da un'unitarietà dell'azione, non essendo sufficiente la mera contestazione della qualificazione del fatto in termini di furto.
  • La mancanza di specificità del motivo ricorsuale, quando esso è solo apparente e non confronta realmente la motivazione della decisione impugnata, determina l'inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieRapinaFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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