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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06392/2025 del 10/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Un creditore ha iniziato un’espropriazione mobiliare presso il debitore sulla base di un decreto ingiuntivo, pignorando due autocarri di proprietà della debitrice, rinvenuti in un cantiere situato su pubblica via a Matera. I debitori hanno proposto opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c., sostenendo che il pignoramento fosse irregolare perché effettuato in un luogo non appartenente alla debitrice e perché i mezzi, in realtà, erano nella disponibilità di una società terza che li avrebbe noleggiati; inoltre il terzo detentore non li avrebbe spontaneamente esibiti all’ufficiale giudiziario. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti: 1) falsa applicazione dell’art. 513, comma 1, c.p.c., per avere il tribunale ricondotto il cantiere ai "luoghi appartenenti al debitore"; 2) omesso esame di circostanze decisive sulla detenzione dei mezzi da parte del coniuge e sul rapporto di lavoro con una società terza, per ritenuta violazione delle modalità di pignoramento; 3) falsa applicazione degli artt. 513, 543, 617 e 618 c.p.c., per avere il tribunale considerato tardiva/inammissibile la deduzione del contratto di noleggio, che invece sarebbe stata offerta come prova delle censure ex art. 617 c.p.c.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il cantiere presso cui fu eseguito il pignoramento costituiva un "altro luogo appartenente al debitore" ai sensi dell’art. 513, comma 1, c.p.c., in quanto luogo di stabile e duraturo godimento connesso all’esercizio dell’attività d’impresa della debitrice, anche se ubicato su suolo pubblico. Una volta accertato che il pignoramento era avvenuto in luogo appartenente alla debitrice, le questioni sulla diretta disponibilità dei beni e sull’eventuale consenso del terzo possessore all’esibizione sono state ritenute irrilevanti e quindi inammissibili per difetto di interesse. Quanto alla posizione del coniuge del debitore, la Corte ha escluso la sua legittimazione diretta all’opposizione agli atti esecutivi, perché non era debitore esecutato, non rivendicava la proprietà dei beni come terzo e non risultava titolare di un interesse giuridico autonomo sufficiente. La sentenza impugnata è stata confermata, con condanna dei ricorrenti alle spese e con dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 513 c.p.c.

    La nozione di "altri luoghi appartenenti al debitore" comprende i luoghi che il debitore abbia in stabile e duraturo godimento, anche se non di sua proprietà; se il pignoramento avviene in tali luoghi, esso è legittimo per tutti i beni mobili ivi rinvenuti senza necessità di ulteriori requisiti. Le limitazioni relative alla diretta disponibilità dei beni e al consenso del terzo possessore rilevano solo se il pignoramento avviene in luoghi non appartenenti al debitore.

  • art. 615 c.p.c.

    È richiamato come base dell’opposizione all’esecuzione proposta dal debitore, ma il ricorso viene deciso sul solo versante dell’opposizione agli atti esecutivi e sulla legittimità del pignoramento.

  • art. 617 c.p.c.

    L’opposizione del debitore che contesta l’irregolarità dell’atto esecutivo è qualificata come opposizione agli atti esecutivi; il ricorso è esaminato nei limiti delle censure sulla regolarità del pignoramento.

  • art. 618 c.p.c.

    È richiamato nei motivi di ricorso, ma senza rilievo autonomo decisivo nella ratio della decisione.

  • art. 619 c.p.c.

    Il terzo che rivendichi la proprietà dei beni pignorati deve proporre opposizione di terzo all’esecuzione; tale rimedio è l’unico idoneo a contestare il pignoramento eseguito in luoghi appartenenti al debitore, nel caso di beni di terzi.

  • art. 621 c.p.c.

    L’opposizione di terzo è soggetta ai limiti probatori stringenti previsti dalla norma.

  • art. 543 c.p.c.

    Il pignoramento presso terzi è il rimedio necessario quando i beni non si trovino in luoghi appartenenti al debitore, il debitore non possa direttamente disporne e il terzo non consenta spontaneamente l’esibizione.

  • art. 492 c.p.c.

    È menzionato dai ricorrenti quale norma asseritamente violata insieme alle regole sul pignoramento, ma non assume autonoma ratio decidendi.

  • art. 518 c.p.c.

    È richiamato dai ricorrenti tra le norme asseritamente violate, senza incidere sulla decisione finale.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro del motivo di ricorso che denuncia falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    È il parametro del motivo con cui si denuncia omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 384, comma 4, c.p.c.

    La Corte corregge la motivazione della sentenza impugnata rispetto alla posizione del coniuge ricorrente, confermando però il dispositivo conforme a diritto.

  • artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.

    Sono richiamati per la trattazione in camera di consiglio del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione.

Massime di principio

  • Nel pignoramento mobiliare diretto, i beni rinvenuti in un luogo che il debitore abbia in stabile e duraturo godimento possono essere sottoposti a esecuzione senza ulteriori verifiche sulla loro diretta disponibilità o sulla presenza di un consenso del terzo detentore all’esibizione, purché il luogo sia riconducibile al debitore ai sensi dell’art. 513, comma 1, c.p.c.
  • La nozione di "luoghi appartenenti al debitore" non coincide con la proprietà o con un diritto reale sul bene immobile, ma può includere anche luoghi di esercizio dell’attività d’impresa o professionale, se sussiste un effettivo rapporto di disponibilità stabile e duratura.
  • Le censure relative alla diretta disponibilità dei beni e al comportamento del terzo detentore sono irrilevanti se il pignoramento è avvenuto in luogo appartenente al debitore; in tal caso, l’unico rimedio per chi si affermi proprietario è l’opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c.
  • Chi non sia debitore esecutato e non deduca la proprietà dei beni pignorati come terzo non è legittimato a proporre opposizione agli atti esecutivi per contestare il pignoramento in via diretta.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio o contestare l’accertamento di fatto del giudice di merito se la motivazione è esistente, coerente e non apparente.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataOpposizioni esecutive
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

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