Cassazione Penale, Sentenza n. 16331/2024 del 18/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del 28/06/2023 che ha rigettato la richiesta di applicazione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 Ord. pen.) e ha invece accolto, in via subordinata, la detenzione domiciliare (art. 47-ter Ord. pen.) per la pena di 2 anni per il reato di peculato (art. 314 c.p.). Il ricorrente contestava inosservanza ed erronea applicazione della normativa e vizio di motivazione, rilevando che gli atti avrebbero consentito una prognosi favorevole di reinserimento (comportamento post-reato positivo, assenza di carichi pendenti significativi salvo un deferimento del novembre 2022, unico precedente molto remoto e estinto). Il Tribunale di sorveglianza, secondo il ricorrente, si era limitato a richiamare le pendenze giudiziarie senza valutare adeguatamente il pericolo di recidiva e la possibilità di rieducazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato per vizio di motivazione: le misure alternative devono essere valutate con una prognosi ragionevole di reinserimento sulla base di criteri plurimi (reato, precedenti, pendenze, informazioni di polizia, condotta carceraria, indagine socio-familiare). Il Tribunale di sorveglianza ha deciso in modo apodittico limitandosi a richiamare le pendenze giudiziarie senza compiere i necessari passaggi logici e storici relativi al rischio di recidiva e alla funzione rieducativa della misura. Per questi motivi la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di sorveglianza per un nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario)
Disciplina l'affidamento in prova al servizio sociale come misura alternativa alla detenzione; la sua applicazione richiede una prognosi ragionevole di reinserimento e deve fondarsi su valutazioni complete della personalità e degli elementi di conoscenza del condannato.
Stabiliscono i criteri generali per le misure alternative (valutazione del reato, precedenti, pendenze, informazioni di polizia, condotta carceraria, indagine socio-familiare) e orientano il giudice nel formulare la prognosi di rieducazione.
Prevede la detenzione domiciliare quale misura esecutiva alternativa: può essere disposta in via subordinata ma la scelta tra misure alternative deve essere motivata adeguatamente rispetto alla rieducazione e al rischio di recidiva.
Individua il reato di peculato; la natura e le modalità del reato sono un elemento di partenza per la prognosi ma non sono da soli determinanti senza la valutazione complessiva degli altri elementi.
Massime di principio
- La richiesta di misura alternativa (es. affidamento in prova) va motivata con una prognosi ragionevole di reinserimento basata su più elementi (reato, precedenti, pendenze, informazioni di polizia, condotta carceraria, indagine socio-familiare).
- Il richiamo esclusivo o prevalente a pendenze giudiziarie non è sufficiente: il Tribunale deve esporre passaggi logici e storici che giustifichino il rifiuto della misura alternativa valutando specificamente il pericolo di recidiva.
- Qualora la motivazione risulti apparente o apodittica, la decisione è annullabile e il provvedimento può essere rinviato per nuovo esame.
- La presenza di un deferimento o di pendenze non determina automaticamente il rigetto della misura alternativa; è necessario valutare il loro peso prognostico nel complesso profilo del condannato.
- In caso di dubbi o carenza istruttoria su elementi rilevanti per la prognosi rieducativa, il giudice dovrebbe avviare o richiedere approfondimenti (es. indagine socio-familiare) prima di motivare il diniego.
Testo integrale
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