Cassazione Penale, Sentenza n. 13229/2022 del 07/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti, persone offese nel procedimento per il reato di cui all'art.589-bis c.p., hanno impugnato la sentenza di applicazione della pena con patteggiamento (art.444 c.p.p.) deducendo la nullità ai sensi dell'art.178 lett.c) c.p.p. per violazione del diritto di difesa della parte offesa (artt.90, 90-bis, 100, 101 c.p.p.). Si è contestato che i ricorrenti, presentatisi all'udienza preliminare del 22/09/2020 alle ore 12:15 (ora comunicata sul sito del Tribunale per motivi anti-contagio), non hanno potuto costituirsi parte civile perché il processo era stato trattato alle ore 10:30.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per carenza di interesse attuale dei ricorrenti: la finalità perseguita (ottenere il risarcimento del danno e il ristoro delle spese) non costituisce un interesse giuridicamente rilevante per impugnare una pronuncia di patteggiamento. La decisione richiama il principio di preclusione della costituzione di parte civile nelle udienze finalizzate esclusivamente all'accertamento dell'accoglibilità della richiesta di applicazione della pena. Per l'inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di euro 500,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende (ai sensi dell'art.616 c.p.p.), tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186/2000 e dell'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
reato contestato all'imputato, indicato come il fatto-reato oggetto del procedimento
disciplina dell'applicazione della pena (patteggiamento), ossia il rito oggetto della sentenza impugnata
art. 178 lett. c) cod. proc. pen.
norma richiamata per dedurre la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa della parte offesa
artt. 90, 90-bis, 100, 101 cod. proc. pen.
disciplinano i diritti e la partecipazione della persona offesa (tra cui la possibilità di costituirsi parte civile)
richiamato dalle Sezioni Unite come esempio di udienza 'speciale' nella quale la costituzione di parte civile è preclusa per conoscenza preventiva dell'oggetto del giudizio
norma che permette l'imposizione di somme a titolo di ammenda in caso di condanna alle spese per ricorsi inammissibili; applicata per il versamento alla Cassa delle Ammende
Corte Costituzionale, sent. n.186/2000
principio utilizzato per valutare l'assenza di colpa dei ricorrenti nella proposizione del ricorso e la determinazione dell'entità dell'importo da versare
Sez. U. n.47803/2008 (D'Avino)
giurisprudenza delle Sezioni Unite che ha affermato il principio di preclusione della costituzione di parte civile nelle udienze destinate all'applicazione della pena, estendendolo ad altre fattispecie analoghe
Sez. 5, n.17272/2020 (Amico) e Sez. 5, n.48342/2018 (G.)
precedenti che distinguono i casi in cui la costituzione della parte civile è avvenuta prima dell'accordo (con diritto al ristoro delle spese) da quelli in cui la persona offesa non era stata formalmente informata dell'accordo
Massime di principio
- La costituzione di parte civile è preclusa nelle udienze il cui oggetto è esclusivamente l'accertamento dell'accoglibilità di una richiesta di applicazione della pena (patteggiamento); in tali casi la persona offesa non può pretendere la condanna dell'imputato al risarcimento attraverso quella udienza.
- Se la costituzione di parte civile è avvenuta prima dell'accordo di patteggiamento e la persona offesa non era a conoscenza che l'udienza fosse 'geneticamente' destinata al rito del patteggiamento, può aver diritto al ristoro delle spese processuali; diversamente, l'interesse a impugnare è spesso ritenuto inesistente.
- La mancanza di notifica o di informazione sull'orario effettivo di trattazione dell'udienza non garantisce automaticamente l'ammissibilità del ricorso contro una sentenza di patteggiamento: occorre dimostrare un interesse giuridicamente rilevante e attuale a impugnare.
- L'impugnazione ritenuta manifestamente priva di interesse è dichiarata inammissibile e può comportare la condanna alle spese e l'obbligo di versamento di somme alla Cassa delle Ammende, salvo profili di colpa esclusi o attenuati.
- In casi analoghi conviene verificare tempestivamente (e documentare) la conoscenza effettiva dell'accordo di patteggiamento e l'effettiva possibilità di costituirsi parte civile prima dell'intervenuta limitazione dell'oggetto del giudizio.
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