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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42269/2024 del 18/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Valenti ha impugnato la sentenza di condanna (6 anni e 9 mesi) deducendo: 1) vizio di motivazione e illogicità nella qualificazione come partecipante all'associazione a delinquere (art. 74 T.U. Stup.) e nell'apprezzamento delle intercettazioni, ritenute, a suo dire, "droga parlata" e insufficienti a provare stabilità e abitualità dei rapporti; 2) mancato riconoscimento, in alternativa, di una diversa qualificazione (associazione minore ex art. 74, comma 6) o, per il capo A3, ricondurlo alla fattispecie più lieve di cui all'art. 73, comma 5 (acquisto per uso personale/campione); 3) nullità della citazione in appello per vizi della notificazione (mancata cartolina/raccomandata/omessa notifica al difensore); 4) eccessività dell'aumento per la continuazione e vizio nella valutazione oltre ogni ragionevole dubbio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi come infondati. Ha ritenuto valida la notificazione eseguita ai sensi dell'art. 157, comma 8, cod. proc. pen. (con compiuta giacenza o ritiro della raccomandata) escludendo nullità assoluta; ha dichiarato tardiva/lacunosa la deduzione della nullità quando non esperita nei termini processuali. Sul merito ha confermato la valutazione di merito: le intercettazioni, lette nel contesto delle investigazioni (sequestri di rilevanti quantitativi, deposito, auto adattata, luoghi abituali d'incontro, uso di "telefonini dedicati"), legittimano la conclusione della partecipazione di Valenti al sodalizio capeggiato da Sgambati; la conversazione del 4 aprile 2015 e gli altri elementi probatori supportano l'accertamento dell'accordo su prezzo/quantità per l'acquisto del campione, applicando correttamente il principio per cui l'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5 si realizza anche con l'accordo senza necessità della effettiva traditio. È stata inoltre respinta la ricostruzione alternativa di un'associazione autonoma e confermato l'aumento per continuazione, motivato e proporzionato.

Norme richiamate

  • art. 74 T.U. Stup. (d.P.R. 309/1990)

    La Corte ha confermato la configurazione dell'associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti con Valenti ritenuto partecipante stabile/subdistributore nell'ambito del sodalizio capeggiato da Sgambati; è stata esclusa la riqualificazione nella ipotesi del comma 6 (associazione minore) per mancanza di elementi a sostenere una autonoma entità criminale.

  • art. 73 T.U. Stup. (d.P.R. 309/1990), comma 5

    La Corte ha applicato il principio secondo cui l'acquisto di sostanza stupefacente si consuma quando vi sia accordo su quantità, qualità e prezzo, senza necessità di effettiva consegna; pertanto l'acquisto del campione finalizzato ad un quantitativo maggiore integra la fattispecie aggravata (non rientrante nel fatto lieve).

  • art. 157, comma 8 cod. proc. pen.

    La notificazione presso domicilio eletto con doppio accesso e successiva raccomandata/compiuta giacenza è stata ritenuta idonea a perfezionare la citazione; la mancata cartolina non determina automaticamente nullità assoluta se risultano altri elementi (spedizione/ricezione o giacenza).

  • art. 161, comma 4 cod. proc. pen.

    Sebbene la notificazione al difensore sia prevista quando vi sia elezione di domicilio, l'assenza di detta notificazione non ha determinato nullità assoluta della citazione perché la procedura concretamente svolta ha assicurato la conoscibilità dell'atto.

  • art. 171, lett. f) cod. proc. pen.

    Richiamato per precisare i casi di nullità della notificazione regolata dall'art.157, comma 8; la Corte ha ritenuto che tali condizioni non ricorressero nel caso di specie.

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Richiamato per sottolineare che la nullità assoluta sussiste solo quando la citazione sia del tutto omessa o l'atto sia inidoneo a far conoscere l'accusa: la Corte ha escluso tale ipotesi.

  • art. 180, 182, 183, 184 cod. proc. pen.

    Richiamate le regole di deducibilità e sanatorie delle nullità procedurali: la Corte ha ritenuto che eventuali vizi intermedi della notificazione potevano essere dedotti solo nei termini previsti e, non essendo tempestivamente eccepiti, risultavano inammissibili o sanati.

  • art. 598-ter cod. proc. pen. (menzionato con riferimento alla disciplina transitoria)

    La Corte ha chiarito che la nuova disciplina sull'assenza dell'imputato in appello non si applicava al caso (impugnazioni proposte prima delle modifiche transitorie), quindi le regole precedenti restavano operative.

Massime di principio

  • Le intercettazioni vanno valutate nel loro contesto probatorio complessivo: passaggi isolati ("droga parlata") possono essere insufficienti da soli, ma se correlati a sequestri, luoghi, modalità organizzative e ruoli emergenti dagli atti costituiscono prova idonea.
  • L'acquisto di un "campione" finalizzato a una fornitura maggiore può integrare l'art. 73, comma 5 anche senza la effettiva consegna, se è dimostrato accordo su quantità, qualità e prezzo.
  • La notifica eseguita ai sensi dell'art. 157, comma 8 è formalmente efficace se completata tramite ritiro della raccomandata o compiuta giacenza; la sola assenza della cartolina non determina automaticamente nullità assoluta.
  • Le nullità procedurali intermedie sono soggette a termini e regole di deducibilità/sanatoria: devono essere eccepite tempestivamente o rischiano di essere irrilevanti.
  • Per contestare la motivazione della sentenza in Cassazione occorre segnalare vizi logico-giuridici specifici e macroscopici; mere ricostruzioni alternative o generiche non sono idonee a superare il sindacato di legittimità.
  • La richiesta di riclassificazione (es. associazione minore o fattispecie meno grave) richiede elementi probatori concreti che dimostrino autonomia organizzativa e operativa rispetto al sodalizio principale.
  • Gli aumenti per continuazione e la quantificazione della pena vanno valutati sulla base della correlazione tra reati e della motivazione del giudice di merito (base edittale, attenuanti riconosciute); contestazioni devono affrontare la motivazione analiticamente.

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