Cassazione Penale, Ordinanza n. 25403/2025 del 09/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il detenuto, sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41-bis ord. pen., ha impugnato l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che aveva respinto il reclamo contro la decisione del magistrato di sorveglianza ritenendo legittima la schermatura in plastica delle finestre della cella. In cassazione ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice di merito avrebbe omesso di valutare adeguatamente le sue condizioni di salute, in particolare la claustrofobia, e che mancassero ragioni effettive di sicurezza e di ordine pubblico idonee a giustificare la compressione dei diritti del detenuto.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo non consentito perché aspecifico e meramente reiterativo della censura già esaminata e superata dal tribunale di sorveglianza. Ha inoltre rilevato che, nella materia in esame, il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge e che non era configurabile alcuna violazione di legge, essendo la motivazione del tribunale sorretta da due rationes: l'assenza di una diagnosi di claustrofobia e la giustificazione della schermatura per impedire passaggi di oggetti e comunicazioni fraudolente tra il detenuto e l'esterno. Alla declaratoria di inammissibilità sono seguite le spese processuali e la condanna al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, per profili di colpa nell'irritualità dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354
il regime differenziato giustifica restrizioni ulteriori rispetto al trattamento ordinario del detenuto, nei limiti funzionali alla sicurezza e all'ordine pubblico
richiamato quale base normativa del regime detentivo differenziato applicato al ricorrente
implicitamente rilevante per il reclamo in materia di sorveglianza, anche se non espressamente citato nel testo
Corte cost. n. 186 del 2000
richiamata per giustificare la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità dovuta a colpa del ricorrente
Massime di principio
- Nel procedimento di sorveglianza relativo al regime differenziato ex art. 41-bis ord. pen., il ricorso per cassazione è esperibile nei limiti della sola violazione di legge, non potendo essere utilizzato per una rivalutazione del merito o della motivazione fattuale.
- È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a riproporre in cassazione censure già dedotte e disattese dal giudice di merito senza confrontarsi in modo specifico con le rationes decidendi dell'ordinanza impugnata.
- Le misure organizzative incidenti sulle condizioni di detenzione possono essere mantenute quando siano sorrette da esigenze di sicurezza e di prevenzione di comunicazioni o passaggi illeciti con l'esterno, purché il giudice dia conto in motivazione delle ragioni della misura.
- La contestazione della legittimità di una restrizione penitenziaria non può fondarsi su mere allegazioni generiche di condizioni di salute non documentate da una diagnosi pertinente, se il giudice ha già valutato la documentazione sanitaria disponibile.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, quando l'impugnazione è irrituale per colpa del ricorrente, anche al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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