Cassazione Penale, Ordinanza n. 27125/2025 del 24/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che i motivi erano generici e non specifici, in quanto consistevano nella mera reiterazione delle censure già respinte dal giudice di merito, senza un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per ricettazione, contestando: 1) l'erronea applicazione dell'art. 648 c.p., sostenendo in sostanza che non sarebbe stata adeguatamente provata la sua penale responsabilità; 2) la mancata restituzione dei beni sequestrati, assumendo che per tali beni non fosse stata dimostrata la provenienza illecita. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi privi di specificità perché sostanzialmente riproduttivi delle doglianze già esaminate e disattese in appello, senza una critica argomentata alla decisione impugnata. Ha inoltre rilevato che il ricorrente non aveva indicato con precisione quali beni, estranei ai fatti di imputazione, dovessero essere restituiti.
Norme richiamate
Norma incriminatrice richiamata nel primo motivo di ricorso; la Corte non entra nel merito della sua applicazione, limitandosi a rilevare che la censura era una mera riproposizione di doglianze già disattese in appello.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
La mancanza di specificità del motivo di ricorso determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
È la disposizione invocata dal ricorrente per contestare la condanna per ricettazione; il ricorso è dichiarato inammissibile perché non specifico.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione i motivi devono contenere una critica argomentata alla sentenza impugnata; la mera riproposizione delle censure già dedotte in appello e già respinte è motivo non specifico e quindi inammissibile.
- La specificità del motivo richiede correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e le ragioni dell'impugnazione; se tale correlazione manca, il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
- Quando si chiede la restituzione di beni sequestrati, il ricorrente deve indicare con precisione quali siano i beni estranei al reato e le ragioni della restituzione; una doglianza generica non consente il sindacato di legittimità.
Come è indicizzato
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