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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34723/2024 del 13/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 20/06/2023 del Tribunale di Rovereto che aveva applicato la disciplina della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra più condanne (sentenze d'appello di Trento e Venezia e sentenza del Tribunale di Trento). Il ricorrente denunciava violazione di legge perché il giudice dell'esecuzione avrebbe rideterminato una pena complessiva superiore al cumulo materiale delle pene inflitte in sede di cognizione, in particolare avrebbe aumentato in misura maggiore la pena relativa ai reati definiti il 28/04/2018 rispetto a quanto deciso dal giudice della cognizione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha verificato che il giudice dell'esecuzione aveva correttamente individuato la pena piu grave e applicato gli aumenti per continuazione in conformità alle sentenze irrevocabili, senza aumenti complessivi indebiti rispetto al cumulo materiale. La Corte ha però riscontrato un errore di calcolo nella quantificazione della pena complessiva (anziché 2 anni e 4 mesi la misura corretta sarebbe 2 anni e 2 mesi di reclusione, con 1.200 euro di multa) e ne ha disposto la correzione con separato procedimento ai sensi dell'art. 130 c.p.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    La Corte ha confermato che il giudice dell'esecuzione può applicare la disciplina della continuazione per ricomporre più condanne definitive quando sussistono gli elementi del medesimo disegno criminoso; l'operazione non deve comunque comportare un aumento globale della pena oltre il cumulo materiale stabilito dai giudici di cognizione.

  • art. 81 cod. pen.

    L'aumento per la continuazione è stato calcolato ex art. 81 c.p. come incremento della pena base; la Corte ha verificato che gli aumenti applicati dal giudice dell'esecuzione erano consistenti con le precedenti determinazioni dei giudici di cognizione.

  • art. 130 cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto correggibile d'ufficio (con separato procedimento) l'errore materiale nel calcolo della pena complessiva e ha disposto la correzione ai sensi dell'art. 130 c.p.p.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    La Corte ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento a norma dell'art. 616 c.p.p., in ragione del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione può ricomporre le pene definitive applicando la continuazione ex art. 671 c.p.p. quando i reati risultano riconducibili a un medesimo disegno criminoso, purché l'operazione non determini un aumento complessivo della pena superiore al cumulo materiale stabilito in sede di cognizione.
  • Quando più sentenze definitive sono state già congiuntamente considerate da giudici di merito (con aumenti applicati in precedenza), il giudice dell'esecuzione deve rispettare le scelte già operate e non può duplicare aumenti non previsti; va verificata la pena piu grave e gli incrementi per le altre condanne vanno applicati in relazione a quella.
  • Eccezioni generiche o non specificamente fondate sull'erronea applicazione della legge o su dati di fatto non sono sufficienti in cassazione: il ricorso deve individuare l'errore impartendo un concreto confronto tra le determinazioni di pena in sede di cognizione e la rideterminazione esecutiva.
  • Errori materiali di calcolo nella quantificazione della pena complessiva sono correggibili dalla Corte (o con separato procedimento) ai sensi dell'art. 130 c.p.p.; la parte che li contesta dovrebbe però denunciarli espressamente per ottenere correzione in corso di causa.
  • La condanna alle spese processuali segue il rigetto del ricorso a norma dell'art. 616 c.p.p.; quindi valutare il rapporto costi/benefici prima di proporre impugnazioni contro provvedimenti di esecuzione quando le censure sono generiche.

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