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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35802/2026 del 12/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

Il Tribunale di Foggia aveva condannato l’imputato per furto aggravato; la Corte di appello di Bari, con sentenza del 17 ottobre 2025, aveva confermato la condanna. Il difensore ha proposto tempestivo ricorso per cassazione. Con il primo motivo ha dedotto che, il 4 febbraio 2026 e mentre era ancora pendente il termine per ricorrere, la persona offesa aveva rimesso la querela e l’imputato aveva accettato la remissione. Il testo menziona un secondo motivo, ma non ne espone il contenuto, essendo stato assorbito.

La decisione

La Corte ha rilevato che la remissione della querela, intervenuta durante la pendenza del ricorso e accettata dall’imputato, determina l’estinzione del reato e prevale su eventuali cause di inammissibilità, purché il ricorso sia tempestivo. Ha escluso che ricorressero le ipotesi di proscioglimento nel merito previste dall’art. 129, comma 2, c.p.p.; il secondo motivo è rimasto assorbito. Ha quindi dichiarato estinto il reato per remissione della querela ai sensi dell’art. 152 c.p. e annullato senza rinvio la sentenza impugnata. In mancanza di diverso accordo, ha posto le spese del procedimento a carico del querelato ai sensi dell’art. 340, comma 4, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 129, comma 2, c.p.p.

    Ritenuto che non ricorre alcuna delle ipotesi di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    La Corte ha verificato che non sussistessero le ipotesi di immediato proscioglimento nel merito contemplate dalla disposizione.

  • art. 152 c.p.

    Che, pertanto, assorbito il secondo motivo di ricorso, deve dichiararsi l'estinzione del reato per cui si procede ai sensi dell'art. 152 cod. pen. con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;

    La remissione della querela accettata dall’imputato determina l’estinzione del reato e comporta l’annullamento senza rinvio della sentenza.

  • art. 340, comma 4, c.p.p.

    che le spese del procedimento, non essendosi diversamente convenuto, vanno poste a carico del querelato ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen.

    In mancanza di un diverso accordo, le spese del procedimento conseguenti alla remissione della querela sono poste a carico del querelato.

Massime di principio

  • La remissione della querela intervenuta durante la pendenza del ricorso per cassazione, se accettata dall’imputato, estingue il reato; il giudice di legittimità deve rilevarla e dichiararla quando il ricorso è stato tempestivamente proposto.
  • L’estinzione del reato per remissione della querela prevale su eventuali cause di inammissibilità del ricorso, ferma la verifica delle ipotesi di proscioglimento nel merito previste dall’art. 129, comma 2, c.p.p.
  • In mancanza di diverso accordo, le spese del procedimento conseguenti alla remissione della querela sono poste a carico del querelato.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioniFurto
RamiParte generaleProcesso penaleDelitti contro il patrimonio

Testo integrale

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