Cassazione Penale, Sentenza n. 13253/2023 del 29/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame di Palermo che, riducendo la misura cautelare originaria (arresti domiciliari) nella misura interdittiva della sospensione dall'esercizio della professione per sei mesi, aveva ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza per reati quali truffe aggravate per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis), falsi ideologici (art. 479) e distruzione/occultamento di atti veri (art. 490 c.p.). I motivi di ricorso contestavano: 1) l'omessa trasmissione al G.i.p., da parte del pubblico ministero, di documenti favorevoli prodotti dalla difesa (in particolare l'ordine di servizio del 16/04/2018) ed il conseguente vizio di nullità dell'ordinanza cautelare, ai sensi degli artt. 291 e 292 c.p.p.; 2) la mancata e/o contraddittoria motivazione e la errata valutazione della prova e della qualificazione del ruolo della Fricano (operatore vs. funzionario), con richiamo di plurime norme processuali (artt. 273, 275, 192, 292, 195, 309, 546 c.p.p. e art. 606 c.p.p.). La difesa sosteneva che il documento omesso avrebbe potuto incidere decisivamente sulla valutazione degli indizi e sull'applicabilità delle misure cautelari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile/manifestamente infondato. Sul primo punto, ha ritenuto che la norma sulla nullità (art. 291/292 c.p.p.) opera solo quando gli elementi non trasmessi siano, anche "in astratto", decisivi e idonei a confutare il quadro indiziario: il documento invocato dalla difesa non aveva, neppure astrattamente, tale portata decisiva e, anzi, il Tribunale del riesame aveva già tratto la qualifica di funzionario da altro documento. Inoltre la qualifica di pubblico ufficiale si valuta sulla base dell'attività concretamente svolta e non solo sulla descrizione formale. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto la deduzione confusa e priva della specificità richiesta dall'art. 606 c.p.p., non consentendo in Cassazione una mera rielaborazione alternativa o una diversa valutazione degli elementi di fatto; ha quindi confermato la correttezza della valutazione delle intercettazioni e della sussistenza dell'esigenza cautelare (pericolo di reiterazione). Conseguentemente il ricorso è stato respinto; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di euro 3.000.
Norme richiamate
Delitto centrale nel capo d'imputazione (truffe aggravate per il conseguimento di erogazioni pubbliche); la qualificazione del fatto come reato comune rende irrilevante, ai fini della categoria del reato, la discussione sulla qualifica formale dell'incarico della pubblica dipendente
Riguarda i falsi ideologici; è stato posto che per le fattispecie proprie la qualifica funzionale può rilevare, ma qui il documento invocato non era astrattamente decisivo
Riferito ai reati di distruzione e occultamento di atti veri menzionati nel titolo cautelare
Norma sulle esigenze cautelari: il Tribunale del riesame ha ritenuto sussistente l'esigenza prevista dalla lett. c) (pericolo di reiterazione), giustificando la misura interdittiva conservata
"presenta[re] al giudice competente gli elementi su cui la richiesta si fonda, compresi i verbali ... nonché tutti gli elementi a favore dell'imputato e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate"
Imposta l'obbligo del pubblico ministero di trasmettere al giudice gli elementi su cui si fonda la richiesta cautelare, incluse le memorie difensive; tuttavia la sanzione della nullità scatta solo se gli elementi omessi fossero, in astratto, decisivi
"esposizione e autonoma valutazione dei motivi per i quali sono stati ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa"
Richiede che l'ordinanza motivi espressamente e autonomamente il non rilievo degli elementi difensivi: la Corte precisa che l'omessa trasmissione comporta nullità solo se ha leso il contraddittorio con elementi decisivi
Disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ricorda il requisito di specificità e proibisce enunciazioni confuse o alternative dei vizi di motivazione
Norma sulle prove: la Corte richiama che censure generiche sull'apprezzamento della prova sono inammissibili in Cassazione se non specificamente fondate nei termini previsti dall'art. 606
Prevede le conseguenze in caso di inammissibilità del ricorso (condanna alle spese e somma a favore dello Stato): la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese e a €3.000
artt. 273, 275, 195, 309, 546 cod. proc. pen. (richiamati dalla ricorrente)
Norme richiamate dalla ricorrente per contestare la valutazione degli elementi e questioni procedurali; la Corte ha ritenuto tali doglianze generiche, non specifiche e quindi inammissibili in cassazione
Massime di principio
- La nullità dell'ordinanza cautelare per omessa trasmissione di atti difensivi sussiste solo se i documenti omessi sono, anche 'in astratto', dotati di decisività tale da poter confutare il quadro indiziario; meri documenti favorevoli non bastano.
- In tema di qualificazione del pubblico ufficiale, rileva l'attività concretamente svolta: un atto amministrativo che destina un operatore a sostituire un funzionario può far desumere la tolleranza o il consenso dell'amministrazione all'espletamento delle funzioni pubbliche da parte del sostituto.
- La Cassazione non è sede per una nuova valutazione dei fatti o della prova: i motivi devono essere specifici e indicare esattamente la presunta violazione di diritto o di motivazione; deduzioni confuse o alternative sono inammissibili.
- La mancanza di motivazione o l'illogicità devono emergere dal testo del provvedimento impugnato; non è sufficiente proporre una ricostruzione alternativa degli stessi elementi.
- Nel bilanciamento delle esigenze cautelari, la sostituzione di una misura più afflittiva con una interdittiva (es. sospensione dall'esercizio della professione) è legittima se il giudice del riesame valuta sussistenti esigenze cautelari meno incisive ma comunque presenti.
- Se si ritiene che determinati documenti prodotti dalla difesa non siano stati presi in considerazione, occorre dimostrarne la potenziale efficacia sul quadro indiziario in termini specifici e concreti, già nella fase di riesame e, se necessario, ricostruirne l'incidenza con precisione nei motivi di impugnazione.
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