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Sentenza

Sentenza del 11/05/2016 n. 2843 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento, liquidazione e controlli - Società a ristretta base azionaria - Accertamento notificato a soci che hanno nel frattempo ceduto la partecipazione - Accertamento alla società - Motivazione per relationem - Illegittimità per violazione del diritto di difesa - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La decisione ha ritenuto nulli gli avvisi notificati ai soci: la motivazione per relationem all’accertamento societario non garantiva il diritto di difesa di persone che, non essendo più socie, non potevano accedere ai documenti necessari per conoscere i presupposti della pretesa. Il testo fornito non indica importi, date, il giudice e il grado della decisione impugnata, né statuizioni sulle spese.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

I soci hanno contestato gli avvisi di accertamento a loro notificati, relativi a una società a ristretta base azionaria. Gli avvisi erano motivati per relationem all’accertamento emesso nei confronti della società, ma, al momento della notificazione, i ricorrenti non erano più soci e non potevano quindi consultare i documenti societari ai sensi dell’art. 2261 c.c. Hanno dedotto che tale impossibilità impediva loro di conoscere i criteri e i presupposti dell’accertamento societario e di esercitare pienamente il diritto di difesa.

Norme richiamate

  • Art. 7 della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)

    Nel caso di accertamento di società a ristretta base azionaria, gli avvisi notificati ai soci in un momento in cui gli stessi non rivestono più la qualità di socio devono ritenersi nulli, per violazione del diritto di difesa, ove motivati per relationem all'accertamento notificato alla società.

    La motivazione per relationem all’accertamento societario non è sufficiente quando i destinatari, avendo cessato di essere soci, non possono accedere ai documenti societari necessari a conoscere i presupposti della pretesa e a difendersi.

  • Art. 2261 del codice civile

    atteso che i contribuenti, in quanto non più soci, non possono avere accesso ai documenti societari ex art. 2261 cod. civ. e, dunque, avere conoscenza dei criteri si cui si fondava l'accertamento emesso nei confronti della società accertata, che degli avvisi notificati ai soci costituisce il presupposto.

    La cessazione dalla qualità di socio preclude l’accesso ai documenti societari previsto dalla norma; perciò, se l’avviso personale rinvia all’accertamento della società, l’ex socio deve comunque poter conoscere i criteri su cui si fonda la pretesa.

Massime di principio

  • Negli accertamenti ai soci fondati sull’accertamento di una società a ristretta base azionaria, la motivazione per relationem deve consentire ai destinatari di conoscere concretamente i presupposti della pretesa.
  • Se il contribuente ha ceduto la partecipazione prima della notifica e non può più consultare i documenti societari, il rinvio all’accertamento della società può violare il diritto di difesa e comportare la nullità dell’avviso notificatogli.

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