Cassazione Penale, Sentenza n. 34902/2025 del 27/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione lamentando, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p., l'inosservanza dell'art. 157 c.p. per non avere la Corte d'appello dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione maturata prima della prima sentenza di appello. In sostanza il ricorrente sosteneva che, esclusa l'aggravante dell'agevolazione mafiosa, il termine di prescrizione era già decorso (quindi il reato si era estinto il 21/02/2015).
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha richiamato il principio per cui, se dal giudice del rinvio era rimessa la valutazione di una circostanza che incide sul tempo necessario a prescrivere (circostanza ad 'effetto speciale' ai sensi dell'art. 157 c.p.), il giudicato sulla responsabilità non impedisce la declaratoria di estinzione per prescrizione maturata prima dell'annullamento. Nel caso concreto la Corte d'appello, giudice di rinvio, aveva escluso l'aggravante dell'agevolazione mafiosa (circostanza ad effetto speciale) e pertanto doveva essere valutata l'estinzione per prescrizione. Calcoli: reato commesso il 21/08/2007; tempo necessario a prescrivere pari al minimo di 6 anni (reato punito fino a 4 anni), con atti interruttivi che possono aumentare il termine al massimo di un quarto = 7 anni e 6 mesi; prescrizione maturata il 21/02/2015, cioè prima dell'annullamento del 05/03/2019 (e prima della prima sentenza di appello del 22/01/2018). Pertanto la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione (art. 620, comma 1, lett. a, c.p.p.).
Norme richiamate
L'aggravante dell'agevolazione mafiosa è qualificata come circostanza ad 'effetto speciale' che, ai sensi dell'art. 157 c.p., può condizionare il tempo necessario a prescrivere il reato.
Stabilisce che il tempo necessario a prescrivere è pari al massimo della pena edittale e comunque non inferiore a sei anni; il secondo comma prevede che circostanze ad effetto speciale possono incidere sul tempo necessario a prescrivere.
Le interruzioni della prescrizione possono aumentare il tempo necessario a prescrivere ma, nei casi previsti, l'aumento non può essere superiore a un quarto; applicato per determinare il termine totale (6 anni + 1/4 = 7 anni e 6 mesi).
Richiamato in tema di effetti delle interruzioni e dei calcoli della prescrizione; collaborativo con l'art. 161 nelle modalità di computo.
art. 620, comma 1, lett. a), c.p.p.
Consente alla Corte di cassazione di annullare senza rinvio quando la sentenza impugnata deve essere riformata perché il reato è estinto per prescrizione.
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
Fondamento del motivo di cassazione invocato dal ricorrente per contestare la violazione di norme penali (art. 157 c.p.) da parte della Corte d'appello.
Massime di principio
- Se in un rinvio il giudice è chiamato a pronunciarsi su una circostanza aggravante ad 'effetto speciale' (che modifica il tempo necessario a prescrivere) e tale circostanza viene esclusa, va valutata la prescrizione anche se la responsabilità è già giudicata con giudicato; la dichiarazione di estinzione può essere disposta se la prescrizione è maturata prima dell'annullamento.
- Se l'aggravante riguarda una circostanza comune (non ad effetto speciale), il giudicato sulla responsabilità impedisce in genere la declaratoria di estinzione per prescrizione sopravvenuta all'annullamento.
- Per calcolare la prescrizione si deve partire dalla pena edittale massima prevista per il reato (fermo il minimo di sei anni quando previsto) e poi tener conto delle interruzioni: l'aumento del termine per interruzioni non può superare un quarto del tempo necessario a prescrivere, salvo diverse ipotesi normative.
- Verificare sempre le date rilevanti: data del fatto, date degli atti interruttivi, data della prima sentenza d'appello e data dell'annullamento; se la prescrizione è maturata prima di pronunce decisorie rilevanti va dichiarata l'estinzione.
- In cassazione il vizio di non aver applicato correttamente le norme sulla prescrizione può essere dedotto ai sensi dell'art. 606 c.p.p. e, se fondato, può determinare l'annullamento senza rinvio ai sensi dell'art. 620 c.p.p.
- Nel dubbio procedurale, è utile chiedere al giudice di rinvio di esaminare espressamente la questione prescrizionale quando la decisione sulla circostanza aggravante può incidere sul termine prescrizionale.
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