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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00368/2025 del 07/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito, che aveva affermato la responsabilità per bancarotta fraudolenta per distrazione e aveva solo ridotto la pena, è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Brescia che, pur riducendo la pena, aveva confermato la decisione di primo grado resa all'esito di giudizio abbreviato, con cui era stata affermata la sua responsabilità per bancarotta fraudolenta per distrazione. L'unico motivo di ricorso denunciava vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura inammissibile perché generica, fondata su mere doglianze di fatto, e comunque attinente al trattamento sanzionatorio, rispetto al quale la Corte territoriale aveva reso una motivazione adeguata e non illogica, evidenziando l'assenza di elementi idonei a giustificare le attenuanti richieste.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche sono rimesse a una valutazione di merito; il mancato riconoscimento non è censurabile in cassazione con doglianze generiche o meramente fattuali quando la motivazione del giudice di merito sia congrua e non illogica.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La censura sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile se si risolve in deduzioni generiche o in una contestazione di merito priva di specificità, a fronte di una motivazione del giudice di appello congrua e non manifestamente illogica.
  • Le valutazioni sul riconoscimento delle attenuanti generiche appartengono al trattamento sanzionatorio e sono sindacabili in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione effettivo, non per una diversa lettura del fatto o delle circostanze valorizzate dal giudice di merito.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta patrimoniale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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