Cassazione Penale, Ordinanza n. 26244/2025 del 17/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per un reato in materia di stupefacenti, censurando esclusivamente la dosimetria della pena. In particolare, ha dedotto violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all'entità della riduzione applicata per le circostanze attenuanti generiche, sostenendo che la diminuzione fosse stata calcolata in misura non corretta e che ciò avesse inciso sul computo finale della pena. Con motivi aggiunti ha ribadito la doglianza, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure fossero sostanzialmente reiterative di questioni già esaminate e disattese in appello, prive di un'effettiva critica alla motivazione impugnata e non accompagnate da una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto. Ha inoltre osservato che la motivazione della Corte territoriale sulla determinazione della pena e sulla misura della riduzione per le attenuanti generiche era logica, congrua e corretta in diritto. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità.
Norme richiamate
Richiamato come parametro per la valutazione discrezionale della pena e degli indici di gravità del reato e capacità a delinquere.
In caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- La graduazione della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione quando la motivazione dia conto, anche sinteticamente, dei criteri di cui all'art. 133 c.p.
- Quando la pena è irrogata in misura media o inferiore alla media edittale, non è richiesta una motivazione analitica e dettagliata sulla quantificazione, essendo sufficiente un richiamo alla congruità, equità o alla gravità del fatto, se il percorso argomentativo complessivo della sentenza consente di comprenderne la ratio.
- La misura della diminuzione per le circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente espressa con formule sintetiche, purché il giudice renda percepibile il criterio seguito e non emergano illogicità manifeste.
- In cassazione non sono ammissibili censure che si limitino a riproporre doglianze già vagliate e respinte dal giudice di merito senza una specifica critica della motivazione impugnata.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.
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