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Sentenza

Sentenza del 20/03/2023 n. 7982 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il giudice ha dichiarato cessata la materia del contendere perché gli atti di irrogazione delle sanzioni impugnati erano stati successivamente annullati in autotutela dall'amministrazione con provvedimento del 21 marzo 2017. Ha inoltre disposto la compensazione tra le parti delle spese del giudizio, motivando la compensazione con il mutamento, in corso di causa, del quadro normativo di riferimento.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La Banca ha impugnato in cassazione la sentenza d'appello che, riformando il primo grado, aveva respinto il suo ricorso avverso i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni per gli anni 2004/2005 e 2006/2007/2008.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 158 del 2015, art. 15

    L'introduzione della norma ha modificato il quadro normativo applicabile alle sanzioni tributarie, contribuendo a giustificare la compensazione delle spese per il mutamento normativo intervenuto durante il giudizio.

  • D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 14

    La parziale abrogazione di talune disposizioni ha inciso sulla disciplina sanzionatoria richiamata in causa, rendendo mutato l'oggetto della controversia rispetto al momento dell'impugnazione.

  • Art. 378 c.p.c.

    Riferimento procedurale all'attività di deposito di memorie e documenti in corso di causa; le parti hanno informato il giudice dell'annullamento amministrativo tramite memorie ai sensi di tale norma, contribuendo alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

  • Autotutela amministrativa (provvedimento del 21 marzo 2017)

    L'annullamento in autotutela dell'atto sanzionatorio da parte dell'amministrazione rende privo di oggetto il giudizio di impugnazione, determinando la cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Se l'atto amministrativo impugnato viene annullato in autotutela dall'amministrazione, la controversia giudiziale di norma si estingue per cessazione della materia del contendere: il giudice dichiara l'inutilità della prosecuzione del processo e non decide sul merito.
  • L'annullamento amministrativo rappresenta una forma di 'vittoria' pratica per il privato, ma non costituisce una decisione giurisdizionale sul merito e dunque non produce gli effetti di giudicato.
  • I cambiamenti normativi intervenuti durante il giudizio (es. introduzione o abrogazione di norme rilevanti) possono giustificare la compensazione integrale o parziale delle spese processuali tra le parti.
  • Le parti hanno l'onere di comunicare tempestivamente al giudice eventuali atti amministrativi sopravvenuti (es. annullamenti in autotutela) per evitare inutili prosecuzioni del processo e per tutelare la posizione rispetto alle spese.
  • In situazioni analoghe conviene valutare parallelamente i rimedi amministrativi (es. istanza di autotutela) e quelli giurisdizionali: l'autotutela può risolvere rapidamente la vicenda ma non sostituisce il giudicato; se si cerca una pronuncia di principio o il riconoscimento formale di diritti è necessario proseguire il giudizio oppure concordare atti amministrativi formali che chiariscano la posizione.

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