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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4826/2024 del 02/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Lecce del 16/11/2022, che in sede di revisione aveva revocato la precedente sentenza emessa ex art. 444 c.p.p. nei confronti di Cavallari Francesco limitatamente al reato di partecipazione ad associazione mafiosa (assoluzione per insufficienza del fatto) e aveva invece rideterminato la pena per il reato di tentata estorsione, confermando la circostanza aggravante "mafiosa" (derivante dall'art. 7 D.L. 152/91, oggi trasfusa nell'art. 416-bis.1 c.p.). Daniela ha dedotto che l'assoluzione per il capo A) dovrebbe automaticamente far venir meno l'aggravante mafiosa al capo B) e ha chiesto che la revisione potesse estendersi a tale circostanza, denunciando violazioni di norme processuali, costituzionali e convenzionali; ha prospettato inoltre la necessità di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 631 c.p.p. Alceste ha censurato la motivazione per presunta contraddittorietà tra i giudicati, sostenendo che l'assoluzione nel giudizio di merito contrasterebbe con l'affermazione di responsabilità sullo stesso fatto nel procedimento precedente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. In particolare ha ritenuto infondato il motivo di Daniela perché l'aggravante "mafiosa" non richiede necessariamente la partecipazione a un'associazione mafiosa: essa può configurarsi quando le modalita' esecutive della condotta evochino la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso o siano funzionali a agevolare l'attività dell'associazione. La suprema Corte ha quindi escluso che l'assoluzione per il reato di associazione determini automaticamente la caducazione dell'aggravante applicata al reato di tentata estorsione. Inoltre, ha confermato il principio consolidato secondo cui l'istanza di revisione ex art. 631 c.p.p. deve essere diretta a elementi che, se accertati, conducano al proscioglimento ai sensi degli artt. 529-531 c.p.p.; ne consegue che richieste finalizzate solo all'esclusione di una circostanza aggravante sono, di regola, inammissibili. Quanto ad Alceste, la Corte ha stabilito che la presunta inconciliabilità tra sentenze irrevocabili deve consistere in un'incompatibilità oggettiva tra i fatti storici accertati, non in una mera divergenza valutativa tra organi giudicanti; nella fattispecie le ricostruzioni fattuali sono risultate sovrapponibili e le differenze erano valutative e connesse ai diversi riti e fasi processuali. Pertanto entrambi i ricorsi sono stati rigettati e i provvedimenti impugnati sono stati confermati.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma che definisce l'associazione di tipo mafioso; la Corte ha chiarito che l'aggravante collegata al "metodo mafioso" non richiede necessariamente l'appartenenza all'associazione ma può fondarsi sulle modalita' intimidatorie che evocano l'agire mafioso

  • art. 416-bis.1 (ex art. 7 D.L. n. 152/1991 conv. L. n. 203/1991)

    Prevede l'aumento di pena per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis o al fine di agevolare l'attività delle associazioni; la Corte ha interpretato tale aggravante come autonoma rispetto alla condanna per associazione mafiosa e collegata alle "modalita'" del reato

  • art. 631 c.p.p.

    Stabilisce i requisiti di ammissibilità della revisione: gli elementi proposti devono essere tali da dimostrare che il condannato, se accertati, deve essere prosciolto. La Corte ha ribadito l'interpretazione restrittiva: la revisione non puo' essere usata per ottenere soltanto l'esclusione di una circostanza aggravante

  • art. 630 c.p.p.

    Regola l'inconciliabilita' tra giudicati irrevocabili; la Corte ha precisato che l'inconciliabilita' rilevante e' quella fondata su incompatibilita' oggettiva dei fatti storici, non sulla mera discordanza valutativa

  • art. 444 c.p.p.

    Procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento). La sentenza impugnata aveva revocato una pronunzia resa in tale sede per il reato di associazione mafiosa

  • art. 606 lett. b) e e) c.p.p.

    Criteri di impugnazione in Cassazione; i motivi proposti sono stati valutati nei limiti della corretta prospettazione della violazione di legge e del vizio di motivazione

  • artt. 529-531 c.p.p.

    Riferiti alle ipotesi di proscioglimento; la revisione deve condurre, se accolta, al proscioglimento ai sensi di tali norme

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede le conseguenze procedurali del rigetto del ricorso; citata quale norma applicativa finale

  • artt. 56, 629, 61 n.7 cod. pen.

    Norme penali relative al tentato reato, all'estorsione e alle continuazioni/concause: richiamate in relazione alla natura del capo B) per il quale era stata rideterminata la pena

  • Costituzione: artt. 3, 13, 24 comma 4, 25 comma 2, 27

    Richiamati dai ricorrenti per profili di legittimita' della pena, uguaglianza, tutela giurisdizionale e divieto di pene non conformi alla legge; la Corte ha ritenuto tali censure non risolutive rispetto ai limiti normativi della revisione

  • Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo: art. 7 e Protocollo 1 art. 1

    Citati in rapporto alla tutela contro pene non previste dalla legge e alla protezione dei beni; la Corte ha ritenuto insufficiente la prospettazione per fondare la revisione o la questione di legittimità costituzionale

Massime di principio

  • L'aggravante "mafiosa" (ex art. 7 D.L. 152/91, oggi art. 416-bis.1 c.p.) può sussistere anche in assenza di una condanna o di una partecipazione accertata ad un'associazione mafiosa, quando le modalità esecutive della condotta evocano la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso o siano funzionali ad agevolare l'attività dell'associazione
  • L'istanza di revisione ex art. 631 c.p.p. è ammessa solo se gli elementi proposti, se accertati, porterebbero al proscioglimento ai sensi degli artt. 529-531 c.p.p.; richieste dirette esclusivamente a ottenere l'eliminazione di una circostanza aggravante sono, di regola, inammissibili
  • Per configurare l'inconciliabilità tra giudicati irrevocabili rilevante ai fini della revisione occorre una incompatibilità oggettiva tra i fatti storici accertati dalle diverse sentenze, non una mera divergenza interpretativa o valutativa delle stesse condotte
  • Quando si contesta in sede di revisione una parte della motivazione (es. aggravante) è essenziale dimostrare che l'elemento nuovo incida direttamente e necessariamente sulla sussistenza del reato principale al punto da determinarne il proscioglimento
  • In situazioni analoghe è preferibile, se possibile, agire tempestivamente nella fase di merito o con altri rimedi processuali per ottenere la rimozione di aggravanti o per contestare l'uso del "metodo mafioso", poiché la revisione ha un ambito di intervento limitato e formale

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