Cassazione Civile, Sentenza n. 24573/2022 del 09/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Comune ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento disciplinare intimato a Marco Castellani. Il ricorso alla Cassazione si fonda su due censure principali: (1) contestazione della qualificazione come perentorio del termine di 60 giorni per la ripresa del procedimento disciplinare stabilito dall'art. 55-ter del d.lgs. n. 165/2001, invocando il principio di cui all'art. 152 c.p.c. per sostenere che i termini endoprocedimentali sono ordinatori e richiamando giurisprudenza che, nella vigenza del testo originario, aveva qualificato ordinatori termini contrattuali; il ricorrente sostiene che solo il termine finale di 180 giorni dovrebbe essere considerato perentorio; (2) doglianza sulla decorrenza del termine di 60 giorni, deducendo che lo stesso decorre solo dalla comunicazione del testo integrale della sentenza penale passata in giudicato e quindi contestando che la notificazione del 7 luglio 2016 potesse essere considerata dies a quo in quanto, a suo avviso, la sentenza non sarebbe stata ancora irrevocabile a quella data.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Comune. Sul primo motivo la Corte ha confermato l'orientamento secondo cui il termine di 60 giorni per la ripresa del procedimento disciplinare (art. 55-ter) ha natura perentoria e la sua violazione determina la decadenza dall'esercizio dell'azione disciplinare; non è applicabile al procedimento disciplinare la regola dell'art. 152 c.p.c. né la giurisprudenza anteriore che qualificava ordinatori i termini contrattuali, perché il legislatore ha reso imperativa la disciplina del procedimento disciplinare. Sul secondo motivo la Corte ha dichiarato il motivo inammissibile perché si fonda su un contrasto di fatto con gli accertamenti della sentenza impugnata (la Corte territoriale aveva ritenuto che la comunicazione del 7 luglio 2016 riguardasse una pronuncia già irrevocabile). Conseguentemente la sentenza impugnata è confermata: il licenziamento disciplinare è illegittimo; il Comune è condannato alle spese del giudizio di legittimità (indicati importi) e si dà atto delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 55-ter del d.lgs. n. 165/2001
«Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3 il procedimento disciplinare è, rispettivamente, ripreso o riaperto entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione di appartenenza del lavoratore ovvero dalla presentazione dell'istanza di riapertura ed è concluso entro centottanta giorni dalla ripresa o dalla riapertura. La ripresa o la riapertura avvengono mediante il rinnovo della contestazione dell'addebito da parte dell'autorità disciplinare competente ed il procedimento prosegue secondo quanto previsto nell'articolo 55-bis. Ai fini delle determinazioni conclusive, l'autorità procedente, nel procedimento disciplinare ripreso o riaperto, applica le disposizioni dell'articolo 653, commi 1 ed 1-bis, del codice di procedura penale.»
La Corte interpreta il termine di 60 giorni come perentorio: la mancata riattivazione del procedimento entro tale termine determina la decadenza dall'esercizio dell'azione disciplinare, indipendentemente da una valutazione concreto-incidente sul diritto di difesa.
art. 55-bis del d.lgs. n. 165/2001
Regola le modalità di prosecuzione del procedimento dopo la ripresa/riapertura e la necessità di rinnovare la contestazione; la Corte lo richiama per spiegare la funzione del termine di ripresa (analoga al termine iniziale per la contestazione).
art. 55 comma 1 del d.lgs. n. 165/2001
La disciplina introdotta dal d.lgs. n. 150/2009 rende imperativa la normativa sui procedimenti disciplinari, giustificando la perentorietà dei termini dettati dal legislatore.
Secondo la Corte non è applicabile al procedimento disciplinare privatizzato/contrattualizzato: la norma sui termini processuali non trasferisce automaticamente la sua natura ordinatoria ai termini disciplinari previsti dal legislatore.
Ha modificato il d.lgs. 165/2001 rendendo organica e vincolante la disciplina dei procedimenti disciplinari; ciò ha inciso sulla qualificazione dei termini come perentori.
Richiamato per segnalare interventi normativi successivi che confermano l'assetto perentorio dei termini iniziale e finale del procedimento disciplinare.
artt. 570, 585, 648 c.p.p. e art. 154-ter disp. att. c.p.p.
Norme del processo penale richiamate nel secondo motivo: la questione relativa al momento di formazione del giudicato penale e all'effetto sulla decorrenza dei termini disciplinari è questione fattuale/di produzione documentale che la Cassazione non ha riesaminato, ritenendo il motivo inammissibile.
D.P.R. n.115/2002, art. 13, comma 1-quater
Applicato per dare atto delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto dal ricorrente.
Massime di principio
- Il termine di 60 giorni per la ripresa del procedimento disciplinare, previsto dall'art. 55-ter d.lgs. 165/2001, va considerato perentorio: se l'amministrazione non rinnova la contestazione entro quel termine perde il potere di irrogare la sanzione (decadenza dall'azione disciplinare).
- La regola dell'art. 152 c.p.c. sui termini processuali ordinatori non si applica automaticamente ai procedimenti disciplinari nell'impiego pubblico contrattualizzato quando il legislatore ha previsto termini imperativi: va verificata la fonte normativa e la funzione del termine.
- Il termine per la ripresa svolge la stessa funzione del termine iniziale per la contestazione (garantire tempestività e l'efficacia della difesa) e dunque va assimilato a quello iniziale anche quanto alla natura perentoria.
- La decorrenza del termine può dipendere dalla comunicazione alla amministrazione della sentenza penale irrevocabile: la determinazione del momento in cui la sentenza è divenuta irrevocabile è questione di fatto e richiede adeguata istruttoria/funzione di valutazione documentale del caso concreto.
- In casi pratici l'amministrazione deve: (a) monitorare tempestivamente le comunicazioni di sentenze penali relative ai dipendenti; (b) rinnovare la contestazione entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza irrimediabile o dalla presentazione dell'istanza di riapertura; (c) concludere il procedimento entro 180 giorni dalla ripresa per evitare questioni di illegittimità.
- Quando si contesta la decorrenza del termine (es. contestare che la sentenza fosse già irrevocabile alla data di comunicazione), attenzione che tale questione è di fatto e quindi va provata con documentazione processuale: in Cassazione difficilmente potrà essere riesaminata se contrasta con gli accertamenti di merito.
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