Cassazione Civile, Sentenza n. 24539/2022 del 09/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'INPS ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Catania che lo aveva ritenuto responsabile per la mancata corresponsione dell'indennità di mobilità a favore di Francisco Vincensio Bontempo Di Falco per il periodo maggio 2005 - gennaio 2007. L'Istituto sosteneva che il lavoratore non rientrava nei beneficiari della proroga prevista per gli ex dipendenti della Pertusola Sud (art. 1, comma 410, L. n. 266/2005 e decreti interministeriali) perché era stato posto in mobilità da Syndial S.p.A. e non dalla Pertusola Sud, che il suo compito si era limitato alla mera vidimazione formale degli elenchi e che, dunque, non poteva essergli addebitata alcuna responsabilità per la mancata iscrizione del lavoratore nelle liste per la proroga della mobilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS. Ha ritenuto il motivo inammissibile per difetto di specificità rispetto ai fatti decisivi della sentenza impugnata e, nel merito, ha confermato che il lavoratore aveva i requisiti per beneficiare della proroga del trattamento di mobilità alla luce del verbale d'intesa del 7 marzo 2006 e del decreto interministeriale che autorizzava la proroga per gli ex dipendenti della Pertusola Sud. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui il giudice di merito può accertare, anche incidenter tantum, il diritto alla prestazione indipendentemente dalla mera iscrizione negli elenchi. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e l'INPS condannato al pagamento delle spese di giudizio (liquidate in favore della controricorrente in Euro 4.000,00 più esborsi ed oneri), con ulteriore adempimento previsto dal D.P.R. n. 115/2002, art. 13.
Norme richiamate
art. 23, comma 8-bis, D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, conv. L. 18 dicembre 2020 n. 176
art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176
Riferimento procedurale relativo alla modalità di deposito di conclusioni scritte del P.M.; non incisivo nel merito della controversia sostanziale.
art. 1, comma 155, legge n. 311/2004
art. 1, comma 155, della legge n. 311 del 2004
Richiamata nell'impianto normativo di riferimento; la Corte valuta il complesso delle norme finanziare e di stabilità che hanno portato alle deroghe successivamente deliberate.
art. 1, comma 410, legge n. 266/2005
art. 1, comma 410, della legge n. 266 del 2005
Norma che ha consentito al Ministro, in deroga, di disporre proroghe dei trattamenti di mobilità; la Corte ne trae il fondamento per la proroga concessa agli ex dipendenti della Pertusola Sud e per l'individuazione dei beneficiari tramite accordi e decreti attuativi.
decreto interministeriale 16 maggio 2005 n. 36108
il decreto ha autorizzato, per il periodo dal primo gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, la concessione della proroga del trattamento di mobilità... in favore di un numero massimo di 43 ex dipendenti della società Pertusola Sud di Crotone, i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato
Decreto attuativo che ha individuato i beneficiari della proroga; la Corte lo usa per accertare che il Bontempo Di Falco rientrava nei soggetti destinatari della misura.
decreto interministeriale 2 agosto 2006, n. 39212
decreto interministeriale 2 agosto 2006, n. 39212
Ulteriore decreto attuativo menzionato nell'iter normativo; parte del quadro regolatorio che disciplina le proroghe in deroga.
art. 7 I. n. 223 del 1991
Norma quadro sull'indennità di mobilità; la Corte sottolinea che, pur essendo previsti presupposti normativi ordinari, le misure in deroga possono richiedere requisiti diversi (es. pregresso godimento) stabiliti nei decreti e negli accordi.
art. 47 d.p.r. n. 639 del 1970
Richiamato dall'INPS in tema di decadenza; la Corte ha ritenuto infondate le eccezioni di improcedibilità e decadenza sollevate rispetto al carattere del diritto (non meramente risarcitorio).
articoli 2043; 1223 e 1227 cod. civ.
Norme del codice civile evocati dall'INPS in relazione a eventuali pretese risarcitorie; la Corte osserva che l'obbligo di erogazione deriva da norma imperativa e non richiede la prova della colpa dell'INPS per il sorgere del diritto alla prestazione.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Norma procedurale che disciplina il versamento aggiuntivo da parte della parte soccombente; la Corte dà atto dei presupposti per l'applicazione della misura nella sentenza.
Massime di principio
- Il giudice può accertare, anche incidenter tantum, il diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali indipendentemente dalla mera iscrizione o dalla cancellazione dalle liste amministrative; l'esistenza dei presupposti di fatto rileva più della formalità dell'elenco.
- Quando la legge prevede misure 'in deroga' (proroghe o concessioni speciali), il contenuto degli accordi e dei decreti attuativi (verbali d'intesa, decreti interministeriali) determina i reali beneficiari: l'appartenenza a tali elenchi/accordi è decisiva, ma la mancata iscrizione formale non esclude a priori il riconoscimento del diritto se il lavoratore dimostra i requisiti sostanziali.
- Il ruolo formale attribuito all'amministrazione (es. mera vidimazione degli elenchi) non esclude l'obbligo di erogazione quando la legge crea un diritto del lavoratore; non è sempre necessario accertare la 'colpa' dell'ente per l'insorgere dell'obbligo.
- Le censure di diritto proposte in cassazione devono essere specifiche e pertinenti ai fatti decisivi della sentenza impugnata: argomenti generici o basati su fatti non risultanti in motivazione sono inammissibili per difetto di specificità.
- In contestazioni su prestazioni previdenziali, la priorità è la verifica dei presupposti di fatto (rapporto di lavoro, fruizione precedente della prestazione, inclusione nelle categorie previste dagli atti derogatori) e non esclusivamente la verifica delle formalità amministrative.
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