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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 24541/2022 del 09/08/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza che aveva rigettato l'opposizione a ruolo relativa a cartella esattoriale del 9.12.2010; questione centrale: diritto agli sgravi contributivi e fiscali previsti dall'art. 13 della L. n. 68/1999 per l'assunzione di un lavoratore disabile (assunto con chiamata nominativa il 12.7.2000) e se tali agevolazioni possano applicarsi anche a assunzioni intervenute nel periodo transitorio tra entrata in vigore della legge e la stipula della convenzione prevista dall'art. 11 (convenzione poi approvata regionalmente il 25.10.2001). La ricorrente sostiene che la finalità normativa giustifica l'applicazione retroattiva/contestuale dello sgravio sin dall'assunzione, mentre l'INPS ritiene che le agevolazioni siano subordinate alla stipula preventiva della convenzione ex art. 11.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della Dolfin S.p.A., confermando che gli sgravi contributivi previsti dall'art. 13 della L. n. 68/1999 sono collegati alla stipula delle convenzioni di cui all'art. 11 e che, data la complessità della procedura e il ruolo delle Regioni nella definizione dei contenuti, la convenzione deve essere precedentemente definita rispetto all'assunzione affinché sorga il diritto alle agevolazioni. Non è ammessa una 'sanatoria' che riconosca gli sgravi in epoca anteriore al deposito della proposta di convenzione; le spese di giudizio di cassazione sono compensate.

Norme richiamate

  • Legge n. 68/1999, art. 13

    Prevede la concessione, attraverso le convenzioni ex art. 11, di misure di fiscalizzazione dei contributi previdenziali e assistenziali per lavoratori disabili, con differenti intensità e durate a seconda della percentuale di invalidità

    La Corte ha ritenuto che il riconoscimento degli sgravi ai sensi dell'art. 13 sia condizionato alla stipula della convenzione prevista dall'art. 11, dunque non immediatamente applicabile a assunzioni antecedenti alla definizione/attivazione della convenzione

  • Legge n. 68/1999, art. 11

    Disciplina la possibilità per gli uffici competenti di stipulare convenzioni con i datori di lavoro per definire programmi e modalità di assunzione (anche nominativa) e stabilire tempi e misure correlate

    Le convenzioni richiedono un procedimento multilivello (stato, regioni, province) e fissano impegni e misure che, per la Corte, devono essere definiti prima dell'assunzione per garantire la protezione del disabile e l'effettività delle agevolazioni

  • D.P.R. n. 333/2000

    Regolamento di attuazione della L. n. 68/1999 e linee programmatiche per la stipula delle convenzioni ex art. 11

    Il d.P.R. contribuisce all'armonizzazione delle convenzioni su base nazionale attraverso la Conferenza Unificata; tale quadro regolatorio rafforza la necessità che le convenzioni e i relativi contenuti siano preventivamente stabiliti

  • Circolare regionale/Assessorato n. 4/2001

    Detta procedure e norme transitorie per la stipula delle convenzioni in ambito regionale (Sicilia) e indicazioni operative per l'approvazione delle convenzioni

    Sebbene la circolare abbia disciplinato procedure transitorie e modelli, la Corte ha ritenuto che eventuali limiti del modulo (es. mancanza campo per indicare assunzione già avvenuta) non possano comportare automatica estensione retroattiva degli sgravi; la stipula e l'approvazione formale rimangono condizioni essenziali

Massime di principio

  • Gli sgravi di cui all'art. 13 L. n. 68/1999 sono vincolati alla stipula e validità della convenzione ex art. 11: senza convenzione preventivamente valida, difficilmente sorge diritto agli incentivi.
  • La convenzione ha natura programmatica e vincolante: definisce impegni e misure che devono precedere l'assunzione quando l'obiettivo è l'accesso agli sgravi; non è principio consolidato che le amministrazioni possano riconoscere effetti retroattivi a convenzioni perfezionate dopo l'assunzione.
  • Le procedure regionali e i modelli amministrativi (anche se imperfetti) non autorizzano il datore di lavoro a considerare acquisiti i benefici se la convenzione non è stata formalmente approvata; l'assenza di un campo nel modulo per indicare assunzioni pregresse non legittima di per sé la retroazione dell'agevolazione.
  • Per ottenere certezza giuridica, il datore di lavoro non obbligato dovrebbe preferibilmente perfezionare la convenzione prima di concretizzare l'assunzione da agevolare o quantomeno ottenere un formale atto preventivo che vincoli l'amministrazione ad applicare l'agevolazione.
  • In caso di controversia, il Giudice tende a privilegiare la protezione del lavoratore disabile richiedendo che le condizioni e le tutele stabilite nella convenzione esistano prima dell'assunzione; pratiche in sanatoria sono difficilmente accolte.
  • Se l'assunzione è avvenuta per libera scelta e non in ottemperanza a obblighi di legge, il riconoscimento degli incentivi dipenderà strettamente dalla corretta e preventiva attuazione della procedura convenzionale.

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