Cassazione Civile, Sentenza n. 24572/2022 del 09/08/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila che aveva ritenuto genuino l'appalto di servizi tra la ASL e la Cooperativa Elleuno, escludendo una somministrazione fraudolenta di manodopera. I ricorrenti, soci lavoratori della cooperativa, sostenevano che l'appalto fosse in realtà un'interposizione illecita (somministrazione fittizia) e chiedevano il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato diretto con la ASL e il pagamento del trattamento retributivo previsto dal CCNL area D per i profili di fisioterapista (Petracca e Romano), infermiere (Chiappini) e terapista occupazionale (Scandella). Contestavano l'assenza di effettiva autonomia organizzativa della cooperativa e il fatto che la ASL esercitasse il potere direttivo, organizzativo e di controllo sulle prestazioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato la valutazione della Corte d'Appello secondo cui l'appalto era genuino e non sussisteva somministrazione illecita: la cooperativa dimostrava autonomia organizzativa (piani di lavoro, protocolli, controllo periodico, caposala con compiti direttivi), mentre le indicazioni del personale ASL erano di natura terapeutica e non costituivano direzione operativa dell'appaltatore. La Suprema Corte ha ritenuto che i ricorrenti in realtà chiedessero una rivalutazione dei fatti di causa, il che è precluso in sede di legittimità. Ha inoltre rigettato l'eccezione di motivazione illogica, ritenendo la motivazione della Corte territoriale adeguata. I ricorrenti sono stati condannati alle spese di giudizio di legittimità e al pagamento degli onorari e contributi indicati.
Norme richiamate
art. 1655 cod. civ.
Norma che disciplina il contratto d'appalto; interpretata nel senso che la genuinità dell'appalto si valuta anche tenendo conto dell'autonoma organizzazione dell'appaltatore e non solo della titolarità dei mezzi.
artt. 20 e 29 d.lgs. n. 276/2003
Norme relative alla somministrazione illecita e all'intermediazione illecita di manodopera; il decreto ha superato la presunzione prevista dalla legge n.1369/1960, orientando la valutazione verso l'effettiva autonomia organizzativa dell'appaltatore.
art. 360 n. 3 c.p.c.
Fondamento formale del motivo di ricorso per violazione di legge; la Corte ha richiamato il principio che tale censura non può essere utilizzata per una rivalutazione dei fatti di causa svolta dal giudice di merito.
art. 132 c.p.c. (comma secondo, n.4)
Norma sul contenuto della motivazione della sentenza; la Corte ha precisato che il vizio impugnabile in Cassazione riguarda la mancanza assoluta o la contraddittorietà insanabile della motivazione, non il semplice contrasto tra motivazione e valutazione delle prove.
D.P.R. n.115/2002, art.13 (comma 1-quater)
Norma procedurale sul contributo unificato; la Corte ha rilevato la sussistenza delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico dei ricorrenti.
Giurisprudenza richiamata (es.: Cass. nn. 31128/2021, 21413/2019, 22989/2020, 15693/2009, 16488/2009; Cass. S.U. nn. 8053/2014, 5888/1992; Cass. S.U. n.4315/2020)
Richiamo a precedenti che chiariscono: in appalti 'leggeri' l'uso di attrezzature del committente non esclude la genuinità dell'appalto se sussiste autonomia organizzativa dell'appaltatore; limiti della revisione di merito in Cassazione; criteri sull'anomalia motivazionale; effetti procedurali sul contributo unificato.
Massime di principio
- L'uso da parte dell'appaltatore di mezzi o attrezzature fornite dal committente non determina di per sé l'illiceità dell'appalto: conta l'effettiva autonomia organizzativa e l'assunzione del rischio d'impresa da parte dell'appaltatore, specialmente negli 'appalti leggeri'.
- Per ravvisare una somministrazione fraudolenta di manodopera occorrono elementi fattuali che dimostrino che il committente eserciti il potere di organizzare, dirigere e controllare le prestazioni in modo tale da privare l'appaltatore della gestione effettiva del servizio.
- I documenti contrattuali da soli possono non essere decisivi: la valutazione si basa su tutte le risultanze probatorie (protocolli, piani di lavoro, presenza e compiti del personale della cooperativa, modalità di controllo e verifica dell'esecuzione).
- Le direttive di natura terapeutica o clinica fornite dal personale medico del committente non equivalgono automaticamente a direttive organizzative o lavorative esercitate dall'appaltante sull'appaltatore.
- In sede di Cassazione non è consentita una nuova valutazione dei fatti e delle prove; il ricorso per violazione di legge che in realtà mira a rimettere in discussione gli accertamenti di merito è inammissibile.
- La censura di motivazione è ammissibile in Cassazione solo in casi estremi (assenza materiale della motivazione, contraddittorietà insanabile o incomprensibilità oggettiva), non per contestare la congruità o la misura della valutazione probatoria.
- Per prevenire il rischio di qualificazione dell'appalto come somministrazione illecita è utile documentare l'autonomia gestionale: piani operativi, protocolli elaborati dall'appaltatore, figure interne con compiti di coordinamento (es. caposala), verifiche periodiche e assunzione degli oneri amministrativi e disciplinari.
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