Cassazione Civile, Ordinanza n. 07573/2023 del 15/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia origina da un precetto intimato da un fallimento sulla base di un titolo esecutivo giudiziale. Il debitore ha proposto opposizione deducendo, tra l’altro, l’inesattezza delle somme richieste per spese di precetto, in particolare del rimborso forfetario e della quantificazione degli esborsi e compensi professionali. Il giudice di pace aveva rigettato l’opposizione; il tribunale, in sede di appello, aveva confermato la decisione ritenendo: spettante ex lege il rimborso forfetario anche se non menzionato nel titolo; conforme ai parametri ministeriali la liquidazione delle spese del precetto; inammissibile la nuova doglianza secondo cui il rimborso forfetario sarebbe stato introdotto solo dal D.M. n. 55 del 2014 e quindi non sarebbe spettato nel 2013. In cassazione il ricorrente ha denunciato, con due motivi, la violazione dell’art. 345, comma 2, c.p.c. sostenendo che la questione sulla spettanza del rimborso forfetario fosse rilevabile d’ufficio e quindi proponibile per la prima volta in appello, e la violazione del D.M. n. 55 del 2014, contestando la congruità dell’importo liquidato per il precetto rispetto alle tabelle ministeriali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché nelle opposizioni esecutive sono preclusi i motivi nuovi rispetto a quelli dedotti con l’atto introduttivo della fase sommaria, sicché il carattere eccessivo del precetto non è rilevabile d’ufficio e va contestato tempestivamente. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di autosufficienza, non essendo stato trascritto in modo adeguato il contenuto dell’atto di precetto, con conseguente violazione dell’art. 366, n. 6, c.p.c.; ha comunque osservato che, anche nel merito, l’importo contestato non appariva eccedere i limiti tabellari. Nessuna statuizione sulle spese, per mancata difesa dell’intimato. È stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
Nelle opposizioni esecutive non possono essere introdotti motivi nuovi rispetto a quelli dedotti nell’atto introduttivo della fase sommaria; la questione sull’eccessività del precetto non è rilevabile d’ufficio.
È il parametro per la liquidazione dei compensi professionali; il ricorrente lo invoca per contestare la misura delle spese di precetto, ma la Corte rileva che l’importo indicato non esorbita dai limiti tabellari.
Il ricorso per cassazione deve contenere la trascrizione o una compiuta e chiara sintesi degli atti e documenti rilevanti, con specifica indicazione della loro produzione, pena l’inammissibilità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso va dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nelle opposizioni esecutive, i motivi di contestazione del precetto devono essere dedotti tempestivamente nell’atto introduttivo della fase sommaria; non è consentita la loro proposizione successiva come questioni nuove.
- La pretesa eccessività del precetto non è oggetto di rilievo officioso: la parte interessata ha l’onere di specificarla e provarla sin dall’inizio.
- Nel ricorso per cassazione, la censura fondata su atti o documenti processuali è inammissibile se il loro contenuto non è riprodotto in modo sufficientemente completo e chiaro da consentire il controllo di legittimità.
- La liquidazione delle spese di precetto è legittima se compresa nei limiti dei parametri ministeriali applicabili; il ricorrente deve indicare con precisione quali voci e quali importi violino tali parametri.
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