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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14611/2023 del 06/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna del 20/12/2021 che in parte riformava la sentenza di primo grado: il ricorrente deduceva nullità della dichiarazione di sospensione del procedimento (assenza del giudice naturale e mancata sostituzione), conseguente maturazione della prescrizione; vizio di motivazione e travisamento della prova con riferimento agli episodi di truffa contestati (posizioni delle persone offese Bencivegna, Bertacchini/Bertacchini/Bertichini e Cappai); tardività delle querele (contestata la data di consumazione e il momento di conoscenza del fatto); omissione di motivazione e mancata concessione delle attenuanti generiche; violazioni degli artt. 606 (lett. b) ed e)) e dell'art. 173 disp.att. c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere reiterativo e manifestamente infondato. Ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito sulla sospensione dei termini di prescrizione (rinvio disposto per adesione della difesa durante l'astensione), sulla regolare sostituzione del giudice naturale secondo i principi tabellari e sulla valutazione delle prove e dei momenti consumativi delle singole truffe. Ha inoltre confermato la legittima esclusione delle attenuanti generiche per la serialità dei fatti. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 173 disp.att. cod.proc.pen.

    Strumento formale utilizzato per il riassunto dei motivi di ricorso in cassazione; non oggetto di specifica valutazione sostanziale nella decisione.

  • art. 606 cod.proc.pen.

    Richiamato per delineare i motivi di cassazione: lett. b) (motivi attinenti alla violazione di norme processuali) e lett. e) (violazione di legge o omissione della motivazione). La Corte ha ritenuto infondate le doglianze poiché attengono a valutazioni di merito o sono state adeguatamente motivate dai giudici di merito.

  • art. 616 cod.proc.pen.

    Applicato per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato in tema di attenuanti generiche: la Corte di merito ha esercitato discrezionalmente il proprio potere valutativo e legittimamente ha escluso le attenuanti in considerazione della serialità dei reati.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001 (Rv. 220509 - 01); Sez. 2, n. 11559 del 09/02/2011 (Rv. 249909 - 01); Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402 (Dessimone); Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011 (RV. 249163)

    La Corte richiama precedenti secondo i quali la sospensione dei termini di prescrizione segue il rinvio disposto per adesione della difesa all'astensione, e ribadisce che la Cassazione non può rimettere in discussione la valutazione di merito dei fatti quando questa sia motivata e priva di vizi logici/giuridici.

Massime di principio

  • La sospensione dei termini di prescrizione decorre se il rinvio è disposto per adesione della difesa all'astensione: il rinvio così motivato sospende i termini salvo che sia finalizzato all'acquisizione di prove o al riconoscimento di un termine a difesa.
  • L'assenza del "giudice naturale" può essere sanata dalla sostituzione secondo i principi tabellari; se il fascicolo è regolarmente assegnato al giudice sostituto il rinvio non è automaticamente nullo.
  • La Corte di Cassazione è limitata al sindacato di legittimità: non può sostituirsi al giudice di merito per una rilettura delle prove o per una diversa valutazione dei fatti se la motivazione del merito è coerente e non viziata.
  • La tempestività della querela va valutata rispetto al momento in cui la persona offesa ha avuto conoscenza definitiva del fatto e del danno: il conteggio decorre non necessariamente dalla stipula o dal pagamento, ma dal pieno apprendimento dell'evento lesivo.
  • La valutazione sulle attenuanti generiche è rimessa al giudice di merito che può motivare la scelta anche evocando un solo elemento ritenuto prevalente (personalità del colpevole, entità o modalità del reato).
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso in cassazione comporta, oltre al rigetto del gravame, l'obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e, se valutata colpa processuale, somme a favore della Cassa delle ammende.

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