Cassazione Penale, Sentenza n. 1056/2025 del 10/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che ha riconosciuto il vincolo della continuazione per alcune sentenze e ha ricalcolato la pena finale. Due censure principali: 1) Errata applicazione dell'art. 81, comma 4, c.p., per aver operato aumenti non tenendo conto che il minimo di un terzo, previsto in presenza di recidiva reiterata, va riferito all'aumento complessivo per la continuazione e non a ciascun aumento per i singoli reati-satellite; 2) Violazione del divieto di reformatio in peius, perché il giudice dell'esecuzione ha quantificato aumenti per reati già rideterminati in appello in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione irrevocabile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il primo motivo: l'art. 81, comma 4, c.p. impone che il limite minimo di un terzo si applichi all'aumento complessivo per la continuazione e non a ogni singolo aumento successivo al primo. Ha inoltre ricondotto il secondo motivo alla conseguenza della prima e constatato la violazione del divieto di reformatio in peius: il giudice dell'esecuzione ha aumentato le pene per i reati oggetto della sentenza n. 3) oltre quanto fissato dal giudice della cognizione. Per tali ragioni l'ordinanza impugnata è stata annullata quanto alla quantificazione della pena a titolo di continuazione e la causa è stata rinviata al giudice dell'esecuzione in diversa persona per nuovo giudizio conforme ai principi indicati.
Norme richiamate
"fermi restando i limiti indicati al terzo comma, se i reati in concorso formale o in continuazione con quello più grave sono commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, l'aumento della quantità di pena non può essere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave"
La Corte interpreta la norma nel senso che il limite minimo di aumento pari a un terzo va riferito all'aumento complessivo per la continuazione (somma degli aumenti per tutti i reati-satellite) e non all'aumento di ciascun reato-satellite separatamente; l'aumento massimo resta il triplo della pena per il reato più grave ai sensi dell'art. 81, comma 1.
La recidiva reiterata prevista da questa disposizione integra l'aggravante che attiva il minimo di aumento di cui all'art. 81, comma 4; la sua applicazione deve essere valutata rispetto ai reati e alle sentenze in cui è stata accertata in sede di cognizione.
Norma richiamata in motivazione del ricorso (procedura di impugnazione delle pronunce dell'esecuzione); non è centrale nella decisione sostanziale ma fa parte del quadro procedurale impugnatorio.
Divieto di reformatio in peius (giurisprudenza consolidata)
Principio secondo cui il giudice dell'esecuzione non può, nel ricalcolo delle pene per effetto della continuazione, incrementare gli aumenti di pena per i reati-satellite oltre quelli fissati irrevocabilmente dal giudice della cognizione; la Corte ha richiamato la giurisprudenza (es. sez. U n. 6296/2016 Nocerino) che conferma tale limite.
Massime di principio
- Quando è riconosciuta la recidiva reiterata per alcuni reati compresi in un vincolo di continuazione, il minimo di un terzo previsto dall'art. 81, comma 4, c.p. va calcolato sull'aumento complessivo per la continuazione e non applicato separatamente a ciascun reato-satellite.
- Il giudice dell'esecuzione non può quantificare gli aumenti per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con sentenza irrevocabile: aumenti maggiori configurano reformatio in peius e sono annullabili in Cassazione.
- Se la sentenza di cognizione è stata modificata in appello (riduzione della pena), il giudice dell'esecuzione deve rispettare le misure così fissate; eventuali ricalcoli della continuazione devono partire dalle pene definitive e non da importi precedenti ridotti.
- In presenza di errori nella quantificazione degli aumenti per continuazione (soprattutto se collegati all'applicazione dell'aggravante della recidiva), la Cassazione può annullare la decisione limitatamente alla determinazione della pena e rinviare il caso a un diverso giudice dell'esecuzione per un nuovo calcolo conforme ai principi applicabili.
- Nel ricalcolo della pena per continuazione il giudice deve sempre verificare i limiti minimo e massimo (minimo: un terzo in presenza di recidiva reiterata se applicabile; massimo: triplo della pena del reato più grave) e motivare come ha distribuito gli aumenti tra reato principale e reati-satellite.
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