Cassazione Civile, Ordinanza n. 09863/2024 del 11/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (erede)
La controversia
La controversia nasceva dal rapporto di lavoro di un ausiliario socio-sanitario dipendente di una azienda sanitaria locale. La Corte d'appello aveva accolto la domanda degli eredi del lavoratore, dopo la sua morte, riconoscendo il diritto al trattamento economico differenziale corrispondente alle mansioni di Operatore Tecnico addetto all'Assistenza, Categoria B del Comparto Sanità, con decorrenza dalla stipula del contratto a tempo indeterminato, e aveva disapplicato due delibere del direttore generale ritenute ostative. L'azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione affidato a sedici motivi. Nel corso del giudizio di legittimità, tutte le parti del giudizio di appello hanno depositato un atto congiunto di definizione della controversia a seguito di accordo, con allegato verbale di conciliazione, chiedendo che fosse dichiarata la rinuncia agli atti e all'azione originariamente proposta e che la sentenza d'appello fosse annullata senza rinvio. La ricorrente ha insistito in tali conclusioni con memoria successiva.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere, rilevando che le parti avevano definito la lite con accordo negoziale nel corso del giudizio di cassazione. Ha precisato che in tale situazione non si verifica una cassazione della sentenza impugnata, ma il mero accertamento del venir meno della sua efficacia per effetto dell'accordo delle parti. Ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere sul ricorso e ha compensato integralmente le spese di lite. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato. Non ha accolto la richiesta delle parti di annullare senza rinvio la sentenza impugnata.
Norme richiamate
artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.
sono richiamate come base per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
artt. 382, comma 3, 383 e 384 c.p.c.
la Corte richiama la giurisprudenza secondo cui la cessazione della materia del contendere non si inquadra in una delle decisioni previste da tali norme.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
il contributo unificato aggiuntivo non è dovuto quando il giudizio di cassazione si conclude con cessazione della materia del contendere, e non con rigetto o inammissibilità/improcedibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
è il parametro del contributo unificato ordinario richiamato per il calcolo dell'eventuale importo aggiuntivo.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di cassazione, le parti definiscono consensualmente la controversia con un accordo negoziale, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, perché viene meno il bisogno di tutela giurisdizionale.
- La cessazione della materia del contendere per accordo delle parti comporta il venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata per effetto della regolazione convenzionale della lite, non una cassazione della sentenza stessa.
- In presenza di cessazione della materia del contendere non è configurabile un inammissibilità sopravvenuta del ricorso per disinteresse delle parti, poiché la definizione della lite è espressione di autonoma regolazione negoziale.
- L'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 non si applica quando il giudizio di cassazione si chiude con cessazione della materia del contendere, poiché la norma opera solo in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Come è indicizzato
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