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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29868/2023 del 10/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha dichiarato inammissibile l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale per la mancata decorrenza del termine di tre anni dalla precedente revoca dell'affidamento (revoca del 29/04/2020). Il ricorrente deduce la violazione dell'art. 58‑quarter Ord. pen. e invoca la giurisprudenza che vieta automatismi, sostenendo la necessità di una verifica della pericolosità del condannato prima di impedire una nuova misura alternativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che l'art. 58‑quarter, comma 2, legge 26 luglio 1975, n. 354, impone un divieto triennale di concessione di misure alternative successivamente alla revoca e che tale divieto ha portata generale e opera automaticamente anche in procedimenti esecutivi diversi da quello in cui è intervenuta la revoca. La Corte ha inoltre osservato che la revoca nel caso di specie era stata motivata da fatti gravi (liti familiari e una minaccia di morte), confermando l'operatività della preclusione. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 58‑quarter, legge 26 luglio 1975, n. 354

    Il divieto triennale di concedere misure alternative dopo la revoca ha portata generale e operatività automatica anche in procedimenti esecutivi diversi; la norma non riconosce discrezionalità nel superamento della preclusione entro i tre anni

  • art. 51‑ter Ord. pen.

    richiamato dal ricorrente

    La norma attiene alla fase di valutazione per una possibile revoca della misura alternativa; la Corte rileva che essa non contrasta con l'operatività della preclusione triennale prevista dall'art. 58‑quarter in relazione alla concessione di una nuova misura

  • art. 616 cod. proc. pen.

    applicato per la quantificazione

    Norma applicata per condannare il ricorrente al versamento della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez.1, n.14860 del 19/02/2020, Grassano, Rv. 279123)

    Precedente della Cassazione che ha affermato la portata generale del divieto triennale previsto dall'art. 58‑quarter e la sua operatività anche in procedimenti esecutivi diversi

  • Giurisprudenza costituzionale e di legittimità citata dal ricorrente

    richiamata in motivazione dal ricorrente

    La Corte segnala che le pronunce sul divieto di automatismi riguardano principalmente la revoca della misura alternativa (obbligo di valutazione e accertamento della pericolosità), mentre non impongono l'eliminazione della preclusione normativa di cui all'art. 58‑quarter quando è applicabile

Massime di principio

  • Se è intervenuta una revoca dell'affidamento in prova, della semilibertà o della detenzione domiciliare, l'art. 58‑quarter impone un divieto triennale alla concessione di nuove misure alternative: tale divieto opera automaticamente e con efficacia anche in procedimenti esecutivi diversi da quello della revoca
  • Le pronunce che vietano automatismi riguardano principalmente la fase di revoca, dove il giudice deve valutare singolarmente la situazione del condannato; ciò è distinto dalla disciplina che preclude la concessione di una nuova misura entro tre anni
  • La possibilità di ottenere prima del decorso dei tre anni una nuova misura alternativa è molto limitata: occorrono strumenti diversi, come contestare la legittimità della revoca originaria o prospettare un intervento di legittimità costituzionale sulla norma
  • In sede pratica, chi intende chiedere nuovamente una misura alternativa dopo una revoca dovrebbe innanzitutto verificare la data e le ragioni della revoca, valutare azioni per impugnare la revoca stessa se viziata, e prevedere l'attesa del termine triennale quando la revoca è legittima
  • La gravità dei fatti che hanno determinato la revoca (es. minacce, condotte pericolose) rende più agevole per il giudice applicare la preclusione triennale

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