Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7016/2024 del 15/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere: quattro motivi dedotti dal difensore. 1) Nullita dell'ordinanza genetica per mancata autonoma valutazione delle esigenze cautelari da parte del Gip; 2) carenza della gravita' indiziaria in relazione alla contestazione di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 DPR 309/1990); 3) carenza della gravita' indiziaria rispetto ai 22 episodi contestati quali reati-fine (art. 73 DPR 309/1990); 4) insussistenza o sopravvenuta cessazione delle esigenze cautelari e non adeguatezza della misura custodiale adottata.

La decisione

Il ricorso e' stato dichiarato parzialmente fondato. I primi tre motivi sono stati respinti: la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia svolto una motivazione adeguata e che la Cassazione non possa sostituirsi al giudice di merito rivedendo le valutazioni probatorie, potendo solo accertare la logica e la correttezza giuridica della motivazione. Il Collegio ha confermato la valutazione della gravita' indiziaria in relazione all'associazione e ai singoli episodi, valorizzando elementi quali l'installazione e il controllo di impianti di videosorveglianza realizzati dall'indagato, il ruolo di vedetta, pusher e custode di denaro e droga, e la convergenza delle risultanze intercettive. E' stato invece accolto il quarto motivo limitatamente al profilo delle esigenze cautelari: la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame non abbia sufficientemente valutato le circostanze sopravvenute e documentate dal ricorrente (lontananza temporale degli atti, trasferimento, nuova convivenza, assunzione a tempo indeterminato) e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale del riesame di Catanzaro per un nuovo giudizio esclusivamente sul punto delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della misura.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990 (Testo Unico in materia di stupefacenti e psicotropi)

    art. 74, commi 1,2,3; art. 73; art. 73 comma 5

    Art. 74: contestata l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, elemento da cui deriva la piu' grave imputazione indiziaria. Art. 73: disciplina i reati-fine di detenzione e cessione; il comma 5 consente la riqualificazione in fattispecie di lieve entita' ma richiede valutazione non atomistica e considerazione di mezzi, modalita' e circostanze

  • Codice di procedura penale

    art. 275 comma 3; art. 274; art. 309 comma 7; art. 94 comma 1-ter disp. att. c.p.p.

    Art. 275(3): per taluni reati e' prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere; tuttavia tale presunzione puo' essere superata da elementi che dimostrino l'assenza di esigenze attuali. Art. 274: principi generali sulle misure. Art. 309(7): rinvio per nuovo giudizio. Art. 94 comma 1-ter disp. att.: adempimenti della cancelleria dopo annullamento.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    Sez. 1, n. 333 del 28/11/2018 Esposito; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019 Mazzelli; Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020 Abbate; Sez. 3, n. 13115 del 2020; Sez. 6, n. 31587 del 30/05/2023 Gargano; Sez. 3, n. 16357 del 12/01/2021 PMT c. Amato

    Principi richiamati: l'onere del ricorrente nella censura per nullita' da omissione motivazionale; limiti del sindacato di legittimita' sulle valutazioni del riesame (verifica di adeguatezza logico-giuridica, non nuovo apprezzamento del materiale probatorio); distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato; esigenza di considerare il tempo trascorso e circostanze sopravvenute nel valutare la persistenza delle esigenze cautelari per i reati soggetti a presunzione relativa.

Massime di principio

  • La Cassazione sindaca sulle misure cautelari del tribunale del riesame limitatamente all'adeguatezza logico-giuridica della motivazione; non puo' rivedere liberamente il merito probatorio tirando una diversa valutazione degli stessi elementi.
  • Per i reati piu' gravi previsti dall'art. 275 c.p.p. esiste una presunzione relativa di necessita' della custodia cautelare in carcere, ma questa puo' essere superata da prove che dimostrino l'assenza di esigenze cautelari attuali.
  • Il tempo trascorso dall'ultimo comportamento criminoso e le circostanze personali sopravvenute (trasferimento, lavoro stabile, nuova convivenza, assenza di nuovi segnali di pericolosita') sono elementi che il giudice deve valutare espressamente quando si tratta di periodo 'silente'; la mancata valutazione puo' determinare l'annullamento del provvedimento.
  • La distinzione tra connivenza non punibile e concorso richiede l'accertamento di un contributo attivo o di una condotta che agevoli consapevolmente l'attivita' criminosa: attivita' di vedetta, allestimento di basi operative e videosorveglianza possono integrare concorso.
  • La qualificazione della lieve entita' ex art. 73(5) non puo' fondarsi su un'analisi atomistica dei singoli episodi: il giudice deve considerare la cornice complessiva, mezzi e modalita' delle condotte per stabilire se ricorra o meno la lieve entita'.
  • In caso di ricorso per cassazione, l'attore deve indicare con precisione le omissioni o le lacune motivazionali che avrebbero potuto condurre a valutazioni di segno contrario; mere doglianze generiche non sono sufficienti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.