Cassazione Penale, Ordinanza n. 37923/2025 del 21/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva confermato la responsabilità dell'imputato per omessa presentazione della dichiarazione IRES relativa all'anno d'imposta 2014, con evasione indicata in euro 82.097,50, e aveva disposto, in accoglimento dell'appello del Procuratore Generale, anche la confisca diretta o per equivalente del profitto del reato. Nel ricorso per cassazione, proposto tramite difensore, l'imputato deduceva: 1) l’intervenuta prescrizione del reato, con richiesta di annullamento senza rinvio ex art. 129 c.p.p.; 2) vizi di motivazione e illogicità della sentenza di merito, sostenendo di essere stato un mero amministratore fittizio/prenditore di facciata, privo di effettiva gestione societaria, e quindi privo del dolo specifico di evasione. Contestava inoltre che la responsabilità fosse stata desunta dalla sola assunzione formale della carica, in violazione dei principi sulla responsabilità penale personale, e lamentava che non fosse stata adeguatamente considerata la crisi economica della società e l’attività svolta per tentare la ricapitalizzazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha escluso la prescrizione, rilevando che il reato di omessa dichiarazione ex art. 5 d.lgs. 74/2000, commesso al 30 settembre 2015, è soggetto al termine massimo di dieci anni e che nel caso concreto erano intervenuti plurimi atti interruttivi, sicché il termine non era decorso. Ha poi ritenuto inammissibili le censure sulla motivazione, perché dirette a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio, preclusa in sede di legittimità. Ha ritenuto logico il ragionamento della Corte territoriale sulla qualifica di amministratore e sull’elemento soggettivo, valorizzando la consegna all’imputato della documentazione sociale, la sua accettazione della carica e la totale inerzia rispetto agli adempimenti dichiarativi. Ha anche ritenuto corretta la considerazione dello stato di crisi della società come non dimostrato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma prevista a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
omessa presentazione della dichiarazione IRES per l'anno d'imposta 2014
integra il reato di omessa dichiarazione; il legale rappresentante è direttamente obbligato alla presentazione della dichiarazione.
annullamento senza rinvio
invocato dalla difesa per la dedotta prescrizione; non accolto perché la prescrizione non era maturata.
richiamato per il termine di prescrizione del reato, computato nel massimo di dieci anni in combinazione con le norme speciali.
richiamato per l’effetto interruttivo sul termine di prescrizione.
art. 17, comma 1-bis, d.lgs. 74/2000
richiamato insieme agli artt. 157 e 161 c.p. per il termine massimo di prescrizione del delitto tributario.
la Corte lo richiama per escludere che, nel caso dell’omessa dichiarazione, la responsabilità derivi da una mera violazione di doveri di vigilanza; il soggetto formalmente obbligato risponde come autore principale della condotta omissiva.
in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel reato di omessa dichiarazione tributaria, il termine di prescrizione va calcolato applicando il termine massimo previsto dalla disciplina speciale e tenendo conto degli atti interruttivi; la prescrizione non può essere dichiarata se tale termine non è ancora decorso.
- Il legale rappresentante formalmente investito della carica risponde dell’omessa presentazione della dichiarazione come autore diretto dell’obbligo legale, non come mero garante della vigilanza sull’altrui operato.
- La qualifica di amministratore di fatto o di prestanome non esclude automaticamente la responsabilità penale: ciò che conta è se l’imputato sia stato posto in condizione di adempiere agli obblighi inerenti alla carica e se vi siano elementi da cui inferire consapevolezza e accettazione dell’omissione.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio; sono ammissibili solo censure di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione, non il mero dissenso rispetto all’apprezzamento del merito.
- Il dolo del reato di omessa dichiarazione può essere desunto da elementi fattuali univoci, quali l’accettazione della carica, la ricezione della documentazione societaria e l’inerzia totale rispetto agli adempimenti dovuti, in un quadro che evidenzi l’accettazione del rischio dell’omissione e della finalità evasiva.
- La crisi economica della società non esclude di per sé il dolo specifico di evasione: per essere rilevante, deve risultare concretamente dimostrata e supportata da elementi documentali o da misure effettive di contrasto all’insolvenza.
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