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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25524/2024 del 24/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)

La controversia

Un contribuente aveva chiesto all'Agenzia delle Entrate il rimborso dell'IRPEF e delle addizionali regionale e comunale trattenute, per gli anni 2008-2011, su una quota di indennità per inabilità temporanea assoluta al lavoro erogatagli dalla ex IPSEMA, poi INAIL. L'amministrazione era rimasta inerte, sicché il silenzio-rifiuto era stato impugnato davanti al giudice tributario. In primo grado la domanda era stata respinta; in appello, invece, il contribuente aveva ottenuto l'accoglimento della pretesa restitutoria sul presupposto che l'art. 24 del R.D.L. n. 1918/1937 prevedesse ancora l'esenzione fiscale dell'indennità. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 24 del R.D.L. n. 1918/1937, dell'art. 42 del d.P.R. n. 601/1973 e degli artt. 6 e 48 del T.U.I.R., sostenendo che la norma invocata fosse stata abrogata e comunque superata dalla disciplina successiva; il contribuente non si è costituito.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo dell'Agenzia delle Entrate. Ha affermato che l'orientamento consolidato esclude la perdurante vigenza dell'esenzione prevista dall'art. 24 del R.D.L. n. 1918/1937, perché la soppressione del previgente regime dell'imposta di ricchezza mobile e la disciplina successiva sulle imposte sui redditi hanno determinato il venir meno di quella esenzione. La sentenza di appello è stata quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è stata decisa nel merito con rigetto dell'originaria domanda di rimborso del contribuente. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre il contribuente intimato è stato condannato a rifondere all'Agenzia le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 24 R.D.L. 23 settembre 1937, n. 1918

    indennità per inabilità temporanea assoluta al lavoro

    L'esenzione ivi prevista non è più applicabile ai redditi assoggettati al diverso sistema delle imposte sui redditi, poiché deve ritenersi venuta meno con l'evoluzione normativa e con l'abrogazione del previgente tributo cui era collegata.

  • art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601

    Richiamato dalla ricorrente come parte del quadro normativo successivo, ma non ritenuto idoneo a conservare l'esenzione invocata dal contribuente.

  • art. 6 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    L'indennità per inabilità temporanea assoluta al lavoro, essendo strettamente collegata al rapporto di lavoro, rientra nella categoria dei redditi imponibili disciplinati dalla norma.

  • art. 48 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Richiamato nel ricorso come disposizione del T.U.I.R. rilevante nel sistema impositivo dei redditi di lavoro.

  • art. 15 preleggi

    Il principio di specialità non consente di ritenere sopravvissuta un'esenzione speciale quando la disciplina speciale sia stata travolta dall'abrogazione del tributo al quale era riferita.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    Consente la decisione nel merito da parte della Corte di cassazione quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Costituisce il parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

Massime di principio

  • In materia di imposte sui redditi, un'esenzione prevista da una disciplina speciale anteriore non sopravvive automaticamente al mutamento del sistema impositivo, se essa era funzionalmente collegata a un tributo ormai abrogato.
  • Le agevolazioni e le esenzioni tributarie sono di stretta interpretazione e non possono essere estese oltre i casi espressamente previsti, né trasposte da un tributo all'altro per effetto di interpretazioni analogiche.
  • Quando la giurisprudenza di legittimità abbia già chiarito in modo consolidato la sorte di una norma agevolativa nel passaggio da un previgente sistema d'imposta al TUIR, il giudice di merito non può discostarsene senza adeguata giustificazione.
  • Se, cassata la sentenza impugnata, non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere nel merito rigettando la domanda originaria.
  • L'indennità per inabilità temporanea assoluta al lavoro, quando sia strettamente connessa al rapporto di lavoro, è suscettibile di attrazione nella categoria reddituale imponibile prevista dall'art. 6 TUIR, salvo una espressa e attuale previsione di esenzione.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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