Cassazione Penale, Sentenza n. 26638/2024 del 05/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Catanzaro che, in sede di rinvio dopo annullamento parziale, aveva revocato la confisca disposta ex art. 12-sexies d.l. n. 309/1992 (oggi art. 240-bis c.p.) sui beni sottoposti a sequestro nei confronti di Antonio Saraco e di terzi (moglie e figli). Il Procuratore generale censura la decisione per violazione della normativa sulle confische atipiche e per vizi di motivazione: in particolare sostiene che la Corte di appello non ha adeguatamente accertato la disponibilità finanziaria al 31/12/2002 (omettendo il confronto con le dichiarazioni dei redditi 1979-2002), non ha valutato alcuni beni oggetto di sequestro intestati ai terzi e ha erroneamente neutralizzato i rilievi sulla sproporzione patrimoniale e sulla natura simulata delle intestazioni, oltre a non dar conto delle pregresse condanne e della vicinanza ad organizzazioni criminali.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Ha ritenuto corretta la perimetrazione temporale operata dalla Corte di appello (cinque anni precedenti e successivi al "reato spia", fissando l'arco 2003-2013), condividendo la motivazione secondo cui, per il periodo anteriore, non è stato possibile ricostruire con precisione la provvista finanziaria a causa della vetustà dei rapporti e della mancanza di documentazione; in tale contesto la Corte territoriale ha valutato la proporzione tra risorse e acquisti e non ha riscontrato sproporzione tali da giustificare la confisca. Quanto ai beni intestati a terzi, la Corte ha ribadito che la presunzione relativa di illecito accumulo non giustifica semplificazioni probatorie: occorre una prova specifica della simulazione dell'intestazione e della sproporzione rispetto all'attività svolta. In sintesi, il rigetto del ricorso conferma la revoca della confisca così pronunciata dalla Corte d'appello.
Norme richiamate
art. 12-sexies d.l. n. 309 del 1992 (ora art. 240-bis c.p.)
art. 12-sexies d.l. n. 309/1992, attuale art. 240-bis cod. pen.
Disciplina la confisca atipica per sproporzione tra redditi/risorse e patrimonio; la Corte ha ritenuto necessario perimetrare temporalmente l'analisi (periodo di ragionevolezza) e richiede prova specifica per la riconducibilità dei beni intestati a terzi.
Applicato come oggi vigente all'azione confiscatoria; la sentenza enfatizza il principio di proporzionalità e la necessità di collegare temporalmente l'accumulo al "reato spia".
art. 627, comma 3, cod. proc. pen.
art. 627, comma 3, cod. proc. pen.
Riferito in relazione al contenuto della sentenza di rinvio: il ricorrente invocava la violazione del principio secondo cui l'imputato non può giustificare la provenienza dei beni deducendone l'origine da evasione fiscale; la Corte ha ritenuto la censura generica e non coerente con la perimetrazione richiesta.
Richiamato per evidenziare la rilevanza del metodo mafioso e della vicinanza all'associazione; la Corte ha però valutato che, dopo il processo, la figura dell'imputato era risultata ridimensionata rispetto all'ipotesi di autonoma pericolosità.
Citato in relazione all'ipotesi di reimpiego di proventi di reato; la Corte di merito ha escluso che si potesse ragionevolmente ritenere un reimpiego remoto rispetto al reato spia senza adeguati indici causali.
d.l. n. 306/1992 conv. L. n. 356/1992
d.l. n. 306/1992, convertito con modifiche dalla L. n. 356/1992
Normativa di riferimento per l'originaria disciplina della confisca atipica; richiamata per collocare storicamente l'art. 12-sexies e il suo regime applicativo.
Massime di principio
- Quando la confisca atipica è fondata su un "reato spia" la verifica della sproporzione patrimoniale deve essere circoscritta a un periodo temporale ragionevole collegato alla data e alla natura del reato; acquisti molto anteriori o molto successivi richiedono specifiche giustificazioni.
- La mancanza di documentazione bancaria/fiscale relativa a epoche remote può limitare la ricostruzione della provvista e favorire la non configurabilità della confisca se non emergono indici chiari di illiceità.
- La presunzione relativa di illecito accumulo, estesa anche ai beni intestati a terzi (coniuge/figli), non dispensa dall'onere di compiere accertamenti puntuali: è necessaria prova specifica della simulazione dell'intestazione o della sproporzione rispetto all'attività svolta dai terzi.
- Il confronto tra valore dei beni e redditi dichiarati è cruciale, ma il richiamo a ricavi omessi o a incongruenze fiscali di epoca remota non è automaticamente sufficiente a provare l'origine illecita del patrimonio senza collegamento temporale e indizi causali.
- Per l'accertamento probatorio, il processo richiede che l'accusa raccolga documenti utili (banking, contabili, contratti) e che la valutazione del giudice sia motivata in ordine a perché un determinato arco temporale sia stato ritenuto rilevante o irrilevante.
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